CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09549/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2025 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - a cui è stata applicata la pena da lui richiesta, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, vizi della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi integranti la fattispecie in contestazione, per la mancata considerazione di un eventuale proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., e alla disposta confisca. Considerato che il primo motivo è inammissibile, in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; che il secondo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e non scanditi da specifiche critiche delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, nonché volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; che, sul punto, deve osservarsi che il giudice del merito ha correttamente giustificato la confisca di tutto il denaro sottoposto a sequestro preventivo, essendo evidente la sua diretta relazione con il delitto per cui oggi si procede e non avendo l'imputato, privo di attività lavorativa, inteso fornire alcuna giustificazione in ordine alla detenzione del medesimo; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma, il 16 gennaio 20