CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 febbraio 2021
Cassazione n. 36167/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, che ha confermato il provvedimento applicativo della misura intramurale, in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 4, d. P. R. 9-10-1990, n. 309. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, poiché erroneamente quest'ultima è stata ravvisata per i fatti avvenuti in data 12 luglio 2017, giorno in cui è stato operato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] per il trasporto di un notevole quantitativo di hashish. Infatti, laddove l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tratta dell'episodio del 12 luglio 2017, il nome del Cascone non compare mai e dunque quest'ultimo è da ritenersi estraneo al contesto che aveva consentito di ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza. 2.1. Carente è poi la motivazione in ordine alla sussistenza delle eccezionali esigenze cautelari richieste dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., laddove la misura originariamente applicata abbia perso efficacia per motivi formali, come nel caso in esame. I fatti contestati al Cascone riguardano infatti esclusivamente due episodi, entrambi collocati cronologicamente nel maggio- giugno 2017 e cioè ben quattro anni prima dell'esecuzione della misura cautelare, non seguiti da alcuna altra imputazione e a fronte di condotte associative perduranti nel tempo. Non sussiste il pericolo di inquinamento probatorio, poiché il corposo materiale cristallizzato nelle numerose intercettazioni telefoniche non potrebbe mai subire condizionamenti di alcun genere. Per quanto concerne il pericolo di reiterazione dei reati, il Tribunale del riesame, appiattendosi sulle motivazioni espresse dal G.i.p., non motiva sulla sussistenza di un livello di pericolosità superiore a quello ordinariamente richiesto dall'art. 274 cod. proc. pen. in punto di concretezza e attualità. Non si giustifica dunque l'emissione di una nuova ordinanza di custodia cautelare, non essendovi alcuna certezza che l'indagato, ove non sottoposto alla misura cautelare coercitiva, commetta delitti della stessa specie, essendo il Cascone gravato soltanto da due precedenti per furto, del tutto avulsi dal contesto relativo agli stupefacenti, e non avendo mai l'indagato commesso delitti della stessa specie dal giugno del 2017. Né elementi in tal senso possono desumersi dalle frequentazioni con soggetti pregiudicati, non essendo l'indagato attinto da alcuna misura di prevenzione, o dalla natura dei reati contestati. Nemmeno il giudice a quo motiva sull'esistenza di un'elevata probabilità che si presentino ulteriori occasioni per delinquere. È stata inoltre omessa qualsiasi motivazione in ordine all'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con l'utilizzo di mezzi elettronici di controllo. Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Con requisitoria scritta, in data 15-6-2021, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. in legge 18-12-2020, n. 176, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. In tema di misure cautelari personali, infatti, allorchè, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha, infatti, come mezzo d'impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dalla citata norma, che si ispira al modulo di cui all' art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza. Nei procedimenti incidentali de libertate, lo sviluppo della motivazione è conseguentemente inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo, allorchè l'asserto relativo al carattere di gravità degli indizi non trovi giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova né risulti articolato attraverso passaggi logici dotati dell'indispensabile solidità (Sez. U, 22-3-2000, Audino). 1.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato la rilevanza probatoria delle conversazioni intercettate, unitamente alle risultanze dell'attività di osservazione espletata dalla polizia giudiziaria. Da tali accertamenti è emerso che Cascone, unitamente allo zio [OSCURATO:PERSONA], era da tempo in affari con il gruppo stabiese e certamente lo aveva rifornito di hashish in due distinte occasioni, nel mese di giugno 2017. D' altronde il Cangiano aveva ammesso gli addebiti nel corso dell'interrogatorio di garanzia ed aveva reso dichiarazioni accusatorie nei confronti del nipote, anche con riferimento ai crediti vantati nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per pregresse forniture di droga. Dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza è quindi enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, avendo i giudici del controllo preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sullo spessore dimostrativo delle risultanze procedimentali, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle acquisizioni probatorie agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U., 25-11-1995, Facchini, Rv.203767). Costituisce d'altronde ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (ex plurimis, Cass. Sez. fer.,n.36227 del 3-9-2004, Rinaldi; Sez. 5, n.32688 del 5-7-2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15-4-2004, Antonelli). Ne deriva che dedurre vizio di motivazione significa dimostrare che essa è manifestamente carente di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione (Sez. U., 19-6-1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), come ha fatto il ricorrente, nel caso in esame. 2. Nemmeno il secondo motivo può trovare accoglimento. Come è noto, l'art 309, comma 10, cod. proc. pen., nel testo attuale, ammette la reiterazione del provvedimento di coercizione personale divenuto inefficace in conseguenza delle irritualità indicate dalla predetta norma solo in presenza di eccezionali esigenze cautelari. Queste ultime, pur non richiedendo un quid pluris rispetto alla situazione precedente né la necessità di elementi sopravvenuti, non coincidono con una normale situazione di pericolosità, identificandosi piuttosto in una esposizione a pericolo di tale consistenza da non risultare controllabile se non con l'imposizione di una misura coercitiva (Cass., Sez. 1, n. 28002 del 16-3-2016, Rv. 267662). Il grado di intensità cautelare indicato dalla disposizione citata deve dunque ritenersi intermedio rispetto ai due estremi individuati nelle "ordinarie" esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. e nelle "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza", che fondano, ai sensi dell'art. 275 cod. proc. pen. e dell'art. 89 I. stup., l'esclusiva necessità della custodia in carcere (Cass., Sez 3, n. 28957 del 2-2-2016, Rv. 267472; Sez. 3, n. 28958 del 2-2-2016). Il Tribunale deve dunque valutare se la nuova ordinanza, completamente autonoma rispetto a quella dichiarata inefficace, sia adeguatamente e specificamente motivata in ordine alla sussistenza di eccezionali esigenze cautelari, a nulla rilevando se essa si fondi o meno su elementi già sussistenti al momento di emissione della prima ordinanza o su elementi sopravvenuti rispetto a quest'ultima (Cass., Sez. 2, n. 51098 del 4-11-2016, Rv. 268346).2.1. Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato che il ricorrente era chiaramente inserito in un articolato sistema criminale, che vedeva coinvolti altri soggetti ed era in grado di procurarsi facilmente lo stupefacente necessario a rifornire altri gruppi criminali. A ciò occorre aggiungere i rapporti d'affari intrattenuti dal Cascone con uomini del gruppo Moscarella con riferimento alle armi, come dimostrato, in particolare, da una conversazione concernente l'acquisto di una pistola al prezzo di mille euro; la negativa personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali; le abituali frequentazioni con soggetti pregiudicati. L'apparato giustificativo a sostegno della decisione è dunque adeguato, esente da vizi logico- giuridici ed aderente ad una corretta impostazione concettuale, in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Cass., Sez. 3, n. 306 del 3-12-2003, dep. 2004, Scotti) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato e con esclusione di ogni congettura (Cass., 19-9-1995, Lorenzetti), gli elementi atti a denotare l'eccezionalità del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta. 3. Il ricorso va dunque rigettato, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. Vanno infine espletati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempime