CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 46068/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: ROSSI Silvano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 7/6/2021 del Tribunale di Novara, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]. 1. Il pubblico ministero presso il tribunale di Novara procede per ipotesi di peculato (art. 314, cod. pen.) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (amm.re unico della s.r.l. "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I.); costui, in qualità di gestore degli apparecchi a moneta con vincite di denaro, rivestendo la qualità di incaricato di un pubblico servizio, avrebbe omesso di versare alla "HGB Connex" s.p.a. -concessionaria dello Stato per la riscossione dei proventi del gioco d'azzardo mediante apparecchi di divertimento- e si sarebbe quindi appropriato, la somma di euro 281,293,61 per l'anno 2014, dovuta quale "quota legge stabilità" ai sensi dell'art. 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 1.1. Con ordinanza del 9 dicembre 2019 II tribunale per il riesame dei provvedimenti cautelari reali e dei sequestri di Novara confermava il decreto con cui il GIP aveva disposto, nei confronti del ricorrente indagato, il sequestro preventivo della detta somma, ritenuta profitto del reato di peculato. Tale ordinanza, impugnata dall'indagato con ricorso per cassazione, era annullata da questa Corte con sentenza n. 15540, del 5 novembre 2020, emessa dalla sesta sezione penale, che indicava al tribunale del rinvio i seguenti temi di approfondimento in diritto, al fine di valutare l'astratta configurabilità del delitto di peculato: a) se ed in che misura, in ragione del prelievo forzoso imposto solo al concessionario, il denaro a questi dovuto dal gestore, anche per la parte relativa al compenso di questi, possa considerarsi, in tutto o in parte, "altrui" ai fini della configurazione del peculato; b) se, nel caso di specie, il gestore, in relazione alla legge vigente al momento in cui la condotta fu posta in essere, debba considerarsi un incaricato di pubblico servizio e se ed in che limiti il mancato versamento al concessionario dell'intero ammontare della raccolta del gioco praticato mediante i predetti apparecchi configuri una condotta appropriativa o un mero inadempimento della obbligazione tributaria. 1.1. Il tribunale investito del rinvio, con la ordinanza in data 7 giugno 2021, qui nuovamente impugnata, confermava il decreto "genetico", richiamando sui punti devoluti alla sua valutazione rescissoria gli insegnamenti della recente sentenza a Sezioni unite (n. 6987, del 24/9/2020, dep. 2021, Rv. 280573), che a sua volta aveva richiamato i principi espressi in sede civile dalla sentenza, pure emessa dalle Sezioni unite civili, n. 14697, del 29/5/2019, per affermare, argomentando proprio in ragione delle ragioni poste a sostegno di quest'ultima decisione, che è l'intera somma ricevuta dal gestore -detratte le vincite del giocatore- a costituire denaro pubblico, e che, conseguentemente, il soggetto privato -che di tale riscossione preventiva è incaricato- riveste la qualifica di incaricato di un pubblico servizio, nei sensi rilevanti ai fini della integrazione degli estremi del delitto di peculato. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto nuovamente ricorso per cassazione l'indagato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo, con unico motivo, la violazione della legge penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), per avere il tribunale della cautela reale nuovamente confermato il decreto impugnato, senza tener conto che le somme trattenute dall'agente non possono ritenersi denaro pubblico e quindi "altrui", giacché il loro ammontare costituisce (almeno in parte) il profitto d'impresa dell'azienda che gestisce il gioco, somme che quindi non vanno confuse col PREU, che viceversa è certamente qualificabile quale tributo, già altrui, della cui riscossione è incaricato il concessionario per il tramite del gestore. Dal che consegue che l'omesso versamento di tale somma (dovuta quale tributo sul profitto conseguito per l'esercizio dell'attività svolta per conto dello Stato) può al più costituire inadempimento di natura tributaria, giammai peculato, anche perché all'epoca dei fatti contestati il soggetto agente non rivestiva la qualifica di incaricato di un pubblico servizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il ricorrente, amministratore unico della s.r.l. "F.N.G.", operava nella gestione e raccolta del denaro derivante dal gioco praticato mediante apparecchi slot machine per conto di una concessionaria statale (HBG), ed in qualità di gestore avrebbe omesso di trasferire alla concessionaria, anche le somme costituenti la c.d. "quota di stabilità", cioè quella parte di incasso, diversa dal PREU, prevista dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 649, poi abrogato dalla legge di stabilità 2016), rappresentata dalla riduzione dei compensi e degli aggi stabiliti in favore dei concessionari e dei soggetti che operano, secondo le rispettive competenze, nella gestione e raccolta del denaro rinveniente dal gioco praticato mediante apparecchi comunemente denominati slot machine. 1.2. Il giudice del rinvio, nell'integrare -con valutazione in diritto- gli elementi dubitativi rimessi al suo apprezzamento di merito dalla sentenza di annullamento, ha stimato altruità del denaro non versato all'Erario dal gestore (tramite il concessionario) e qualità di incaricato di un pubblico servizio sulla scorta del pertinente richiamo al dictum delle Sezioni unite di questa Corte, che hanno chiarito come integri il delitto di peculato la condotta del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, sesto e settimo connma, TULPS, che si impossessi dei proventi (tutti i proventi, senza distinzioni tra quote tributarie e suo profitto) del gioco, non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione (Sez. U., n. 6087 dei 24/09/2020, dep. 2021, Rubbo, Rv. 280573, pag. 16, sub 7, in cui la Corte ha precisato che il concessionario riveste la qualifica formale di "agente contabile" ed è incaricato di pubblico servizio, funzione cui partecipano il gestore e l'esercente, essendo loro delegate parte delle attività proprie del concessionario, pag. 22, sub 10). Tali principi rispondono del resto, continua ancora il tribunale, a quanto diffusamente argomentato dalle Sez. Unite civili nel corpo della sentenza n. 14697 del 29/5/2019. 1.3. Né può rilevare, in ordine alla punibilità della condotta, la circostanza che l'obbligo per il concessionario di versare la c.d. "quota di stabilità" dovuta per l'anno oggetto di imputazione sia stato abrogato per effetto della legge di stabilità dell'anno successivo (art. 1, comma 920 e 921, lella legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha anche chiarito che l'obbligo spettava a tutti i soggetti della filiera di riscossione), in quanto si tratta appunto di una nuova formulazione della legge extrapenale, che interviene solo a modulare un obbligo immanente. Non può quindi trovare applicazione, in tale fattispecie, il principio (art. 2, quarto comma, cod. pen.) che impone l'applicazione della legge penale successiva più favorevole. Deve infatti richiamarsi sul punto la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di successione di leggi, la modificazione in melius della norma extrapenale richiamata dalla disposizione incriminatrice esclude la punibilità del fatto precedentemente commesso solo se attiene a norma integratrice di quella penale oppure ha essa stessa efficacia retroattiva (ex plurimis, Sez. 3, n. 5911, del 25/10/2019, dep. 2020, Rv. 278595; Sez. 3, n. 11520 del 29/01/2019, Rv. 275990; Sez. 3, n. 28681 del 27/01/2017, Rv. 270335; Sez. 3, n. 15481, del 11/1/2011, Rv. 250119; Sez. U. n. 2451, del 27/9/2007, Rv. 238197-01). Si tratta di presupposti che non sono sicuramente sussistenti in relazione all'art. 1, comma 920, della legge di stabilità 2016, giacché tale disposizione, che ha effetti ex tunc, ha semplicemente per oggetto i criteri attinenti al quantum debeatur, nella immanenza della identificazione dei soggetti onerati, e non è norma integratrice della fattispecie penale, in quanto lascia del tutto immutati gli elementi strutturali costitutivi della fattispecie di peculato. 1.4. Ciò posto -se la regola di giudizio (fumus commissi delicti) che presiede al momento della valutazione cautelare reale non consente di apprezzare funditus la consistenza dell'elemento psicologico del reato (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Rv. 276015; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Rv. 266896)-, nell'eventuale futuro giudizio sulla responsabilità non mancherà al giudice del merito di valutare, tanto la possibile rilevanza dell'errore che cada su legge extrapenale, ai sensi del terzo comma dell'art. 47 cod. pen. (secondo la lettura che ne ha dato, in tempi ormai non più recenti, la. Corte costituzionale, con la storica sentenza n. 364 del 1988), quanto la possibile succedanea applicazione della disposizione contenuta all'ad 15 d.l.vo 74/2000 sull'oscurità della normativa tributaria, che secondo la più avveduta dottrina di settore è norma di sistema, che enuncia cioè un principio di carattere e portata generale, la cui efficacia può dunque valicare i confini del testo unico nel quale è stata calata. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/11/2021. [OSCURATO:PERSONA]