CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 11476/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 10 dicembre 2019, alla pena di euro mille di multa, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata circostanza aggravante, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 595 cod. pen., oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile. 2. Avverso la descritta sentenza ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di norma processuale, in relazione all'art. 595 cod. proc. pen. evidenziando, come già fatto con i motivi di gravame, che l'appello incidentale della parte civile a seguito della riforma del 2018, non è consentito. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza di norma processuale in relazione all'esito degli accertamenti disposti ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. da parte del giudice di primo grado, oltre all'illegittima acquisizione, agli atti, dell'esito dell'accertamento svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla validazione del commento per il quale è processo. 3.La parte civile ha fatto pervenire a mezzo p.e.c., articolata memoria difensiva con la quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando nota spese, con dichiarazioni di anticipazione da parte del difensore. 4.11 ricorso è inammissibile. 4.1.11 primo motivo è inammissibile per carenza di interesse e, comunque, perché generico, tenuto conto che l'impugnazione incidentale della parte civile, proposta avverso la sentenza di primo grado è stata respinta dalla Corte territoriale, dunque non è sufficientemente illustrato l'interesse alla censura. Invero, l'interesse ad impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e della attualità, il che si verifica quando con l'impugnazione si abbia di mira un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole all'imputato (Sez. U, 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, Rv. 193743; Sez. U, 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, Rv. 202018; Sez. 6, 27 ottobre 2004, dep. 2005, n. 884, Serra, Rv. 230822; Sez. 6, 29 febbraio 2008, n. 16389, Ndiaye, Rv. 239976). 4.2.11 secondo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato, tenuto conto che da quanto risulta dalla sentenza di secondo grado, nel corso del giudizio di merito, l'esito degli accertamenti disposti a cura della [OSCURATO:PERSONA] non risulta acquisito come documento, ma attraverso la deposizione testimoniale resa nel contraddittorio delle parti. Né si illustra, puntualmente, nel ricorso la decisività del descritto elemento di prova, ai fini della cd.prova di resistenza. 5. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate tenuto conto della nota spese depositata e dell'attività svolta, in favore del difensore che ha dichiarato di averne fatto anticipo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1500,00, in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario, oltre accessori di legge. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]