CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 marzo 2023
Cassazione n. 27604/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA vista !a richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso !a sentenza dei 23/02/2023 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite !e conclusioni del PG in persona del Sostituto [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, previa verifica della effettiva omissione lamentata, la revoca della sentenza impugnata con trasmissione alla sezione per I giudizio di rescissione. udito il difensore del ricorrente avvocato [OSCURATO:PERSONA], del Foro di NAPOLI che associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 24/-[OSCURATO:DATA_NASCITA] l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato richiesta di remissione in termini in relazione all'udienza fissata e celebrata dinanzi alla Terza Sezione Penale di questa Corte di legittimità in data 23/2/2023 a carico, tra gli altri, del proprio assistito [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento N. Reg. Gen. 34794/22 definito da questa Corte di legittimità con la sentenza di inammis- sibilità del ricorso, per tutti i ricorrenti, in data 23/2/2023. Il ricorrente deduce che aveva impugnato, nel rispetto dei termini e secondo e norme del codice di rito, la sentenza 551/22 emessa dalla Corte di Appello di Salerno nel proc. pen. 593/21 RG App a carico di diversi soggetti accusati ex art. 74 e 73 DPR 309/90, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e che nel ricorso per cessazione aveva debitamente indicato i propri estremi, inserendo anche il numero di tessera avvocato rilasciata dal COA di [OSCURATO:PERSONA], nonché il proprio indirizzo pec (anto niocavallo2©avvocatinapoli.legalmail.it). Evidenzia di avere degli omonimi che svolgono la professione di avvocati c vi. listi e di non avere mai ricevuto alcun avviso per l'udienza celebratasi in data 23/2/2023 4iinnanzi alla Terza Sezione penale di questa Corte, essendo stata pro- babilmente la notifica inoltrata ad un omonimo. Fa presente che la conoscenza dell'udienza e della relativa sentenza è avve- nuta solo a seguito del provvedimento di Cumulo SIEP 61/23 emesso dalla Procura Generale di Salerno, notificato al difensore in data 22/3/2023, che allega, a se- guito del quale inoltrava una pec alla Terza Sezione della Corte di Cassazione chie- dendo informazioni in merito al proc. 34794/22, in risposta ala quale riceveva il dispositivo confermando che in data 23.2.2023 si era celebrata l'udienza a seguito della quale era stata dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi. Chiede, pertanto, di rimetterlo nei termini e di voler sospendere l'esecuzione della sentenza, Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso è inammissibile. 2. Ed invero, l'istituto invocato (richiesta di remissione in termini) appare ec- centrico rispetto al vizio lamentato, non comprendendosi rispetto a cosa il ricor- rente dovrebbe essere rimesso in termini. La doglianza che si propone, secondo cui I difensore di fiducia dell'imputato non avrebbe ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza pubblica che si è tenuta dinanzi alla Terza Sezione Penale di questa Corte di Cessazione il 23/2/2023, potrà essere proposta a questa Corte con il rimedio di cui all'art. 625bis cod, proc. pen. nei termini di legge. Costituisce, infatti, ius receptum che è deducibile col ricorso straordinario, quale errore di fatto, l'omesso rilievo che l'avviso per l'udienza davanti alla Corte di cassazione non sia stato notificato all'unico difensore dell'imputato (cfr. Sez. 2, n. 24809 del 24/7/2020 DE [OSCURATO:PERSONA]. 279493, conf. Sez. 1, n. 40611 del 13/10/2009, Boccioni, Rv. 245569). 3. Tuttavia, è altrettanto pacifico che il termine perentorio di centottanta giorni, fissato dal comma 2 dell'art. 625-bis cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso straordinario per errore di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione, decorre dalla data di deposito della motivazione del provve- dimento stesso, e non dalla mera pubblicazione del dispositivo, dovendosi cono- scere le ragioni della decisione per valutare la sussistenza di un errore di fatto (Sez. 4, n. 37783 del 4/4/2019, Lazzari, Rv. 277185). E' stato più volte ribadito da questa Corte di legittimità che il dies a quo non può decorrere dalla mera pubblicazione del dispositivo (nel caso di specie avvenuta il 23 febbraio 2023), in quanto: «[...] la speciale procedura di cui all'art. 625 bis cod. proc. per,. è prevista per la necessità di porre riparo ad errori di fatto che abbiano generato una decisione non corretta che produca irrevocabilità della sen- tenza di condanna. Per rilevare l'effettività di tali inesattezze, che sole giustificano tale straordinario intervento, è necessario esaminare l'argomentazione a sostegno della decisione, per verificare sia l'esistenza della svista, che la sua correlazione con una erronea percezione del fatto, non potendosi in caso contrario, sulla base del solo dispositivo, operare alcuna valutazione al riguardo» (Sez. 6, ord. n. 27109 del 08/05/2017, Ciccarelli, Rv. 270404, non mass. sullo specifico punto, in moti- vazione, sub n. 2 del "considerato in diritto"; nello stesso senso, Sez. 3, n„ 10 del 15/05/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275352, non mass. sullo specifico punto, in motivazione, sub n. 3.3. del "considerato in diritto"); inoltre, «[...1 il ricorso per cassazione per errore di fatto presuppone la correzione, a favore del condannato, di un errore percettivo, e cioè che la causa dell'errore deve identifi- carsi esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva, per riparare la quale è condizione necessaria il deposito (dal quale decorre il termine per ricor- rere) della motivazione del provvedimento impugnabile e che siano perciò cono- sciute le ragioni della decisione per stabilire se il giudice di legittimità sia incorso in un errore di fatto nella lettura di atti interni ai giudizio, incombendo al ricorrente l'onere di specificare la parte del provvedimento in relazione alla quale, per omessa o carente lettura, l'errore stesso si sarebbe determinato [...] l'orizzonte che de/i- mita il rimedio ex art. 625- bis cod. proc. per?. per errore di fatto è costituito dalla necessità di porre riparo ad errori identificabili esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv.250527), con la conseguenza che qualsiasi doglianza in tal senso deve necessa- riamente confrontarsi con la parte del provvedimento (nel caso di specie la moti- vazione) che la fuorviata rappresentazione percettiva contenga» (Sez. 3, n. 48468 del 27/10/2015, Storace, Rv. 265421, non mass. sullo specifico punto, in motiva- zione, sub n. 2 del "considerato in diritto") Si tratta, com'è stato precisato, di un termine perentorio, che decorre dalla data di deposito del provvedimento stesso, a nulla rilevando il successivo momento in cui la parte interessata ne abbia avuto effettiva conoscenza (Sez. 4, n. 15717 del 7/3/2008, Spagnuolo, Rv. 239813; Sez. 2, n. 29050 del 27/06/2014, Par- nasso, Rv. 260264), attesa la necessità di evitare che una decisione irrevocabile di condanna resti esposta per un tempo potenzialmente indeterminato ad una si- tuazione di instabilità, derivante dalla possibilità di esperire un ulteriore ricorso (Sez. 5, n. 18998 del 22/2/2017, Pitino, Rv. 269901). Va aggiunto che non sfugge a! Collegio che il peculiare errore che viene de- dotto nel caso in esame è, per certi versi, "esterno" rispetto al tessuto motivazio- nale del provvedimento che si impugna, tuttavia non sarebbe immaginabile un mezzo di impugnazione che conosca un termine di proposizione diverso che di- penda dal tipo di doglianza proposta. Va dunque affermato il principio di diritto che: "Il ricorso straordinario di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen., previsto per porre rimedio ad errori materiali o di fatto che abbiano generato una decisione non corretta della Corte di cassazione che produca irrevocabilità della sentenza di condanna non è proponibile prima che sia depositata la motivazione della sentenza contro cui si ricorre". 3. Orbene, alla data della presentazione del ricorso -e finanche alla data della presente decisione- le motivazioni della sentenza emessa dalla Terza Sezione Pe- nale di questa Corte di legittimità in data 23/2/2023 non risultano depositate. Solo una volta depositata la motivazione in questione il dfensore potrà atti- vare il rimedio previsto dall'art. 625bis cod. proc. pen. Quanto alla richiesta di sospensione la stessa, peraltro riferita non alla sen- tenza di legittimità di cui si discute, ma ai provvedimento di cumulo, appare del tutto generica ed immotivata, per cui non può trovare accoglimento in questa sede. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma deil'art. 616 cod. proc. peri, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), aila condanna del ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento consegue quella ai pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favo-e della cas