CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 1979
Cassazione n. 16265/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/12/1979 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \j1 visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce l'erronea qualificazione giuridica dei fatti commessi nell'ipotesi di cui all'art. 594 cod. pen. è generico e manifestamente infondato avendo i giudici di merito correttamente sussunto i fatti nell'ipotesi di cui all'art. 337 cod. pen., fattispecie realizzatasi attraverso le minacce rivolte nei confronti dei militari per impedire che fosse portato a compimento il sequestro dell'autovettura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/04