CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2024
Cassazione n. 36510/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibili le istanze di semilibertà e di detenzione domiciliare ed ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che i motivi di ricorso proposti (violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale valutato che la ricorrente era madre di un bimbo di un anno e tre mesi e per non avere conseguentemente disposto il differimento della pena) sono inammissibili; rilevato, in particolare, quanto al diniego dell'affidamento in prova, che non risulta essere stata dedotta la circostanza che la Galdiero fosse madre di un bimbo di un anno e mezzo, come risulta dal verbale; il diniego, peraltro, si fonda sul giudizio di attuale pericolosità sociale della ricorrente, in relazione al quale il ricorso si appalesa generico ed aspecifico; osservato che per quanto attiene l'istanza di detenzione domiciliare il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che dal certificato del DAP acquisito, la ricorrente risulta essere stata posta in detenzione domiciliare dal 25 giugno 2024; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al, pagamento delle spese del procedimento, „P-[OSCURATO:PERSONA]UCL ;A-V l'"-/e-(L9k-H^:14 CU. t\i Cld2/ (FPVA.LA.tivUuk,:, \ eA t1 Lt1U-it P•QL:M. `40L.k k -L LL kfau),A(, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il