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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 27459/2022

Testo disponibile della fonte

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e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23105/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 62, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.a.; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1080/2021, depositata il 26 maggio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la [OSCURATO:SOCIETA]. e gli altri undici soggetti indicati in epigrafe ricorrono, con unico mezzo, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e degli intimati suindicati, per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1080/2021, depositata il 26 maggio 2021; [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato con due motivi; gli altri intimati restano tali; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata ai ricorrenti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte; la controricorrente ha depositato memoria; considerato che: è pregiudiziale — in quanto attinente alla procedibilità del ricorso il rilievo del mancato deposito, da parte della ricorrente, unitamente a copia autentica della sentenza impugnata, della relata della notificazione (che si afferma essere stata effettuata in data 4 giugno 2021), in violazione dell'art. 369, comma secondo, num. 2, 2 cod. proc. civ.; manca invero qualsiasi documentazione relativa alla notifica della sentenza; copia di tale relazione non è stata nemmeno aliunde acquisita; la notifica del ricorso non supera la c.d. prova di resistenza (Cass.10/07/2013, n. 17066), essendo stata effettuata in data 3 settembre 2021, oltre 60 giorni dopo la data di pubblicazione della sentenza (26 maggio 2021); da rimarcare al riguardo che nemmeno in ricorso è indicato se è con esso depositata anche la copia notificata della sentenza (ossia non la sola copia autentica della sentenza ma anche la sua relata di notifica) e dove tale documentazione è reperibile nel fascicolo di causa; può comunque rilevarsi che, ove il ricorso non fosse stato improcedibile, sarebbe andato incontro a declaratoria di inammissibilità, per palese inosservanza del requisito di contcnuto- forma prescritto dall'art. 366, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.; risulta, infatti, totalmente omessa l'esposizione sommaria dei fatti, da detta norma richiesta a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, allo scopo di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez.

U 18/05/2006, n. 11653); la prescrizione del requisito risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez.

U 20/02/2003, n. 2602); stante tale funzione, per soddisfare detto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata; nel caso di specie il ricorso, come detto, omette del tutto tali requisiti contenutistici, limitandosi a fornire indicazioni del tutto estrinseche sullo svolgimento diacronico del processo, ma neppure accennando all'oggetto della controversia, alle posizioni delle parti, al contenuto ed alle ragioni della decisione di primo grado, alle questioni devolute in appello, alle ragioni della decisione impugnata; esso procede subito dopo alla esposizione dell'unico motivo che ne è posto a fondamento, in termini tali però che, da un lato, non consentono neppure essi di comprendere, sia pure indirettamente, quali fossero i temi controversi e la posizione delle diverse parti, dall'altra, e correlativamente, di comprendere la rilevanza della circostanza ivi dedotta (cancellazione dal registro delle imprese di una delle società coinvolte nel giudizio) e la fondatezza della questione processuale che ne viene come conseguenza dedotta (nullità delle sentenza perché pronunciata nei confronti di soggetto che risultava, asseritamente, cancellato anteriormente all'instaurazione del giudizio di primo grado); senza dire che detta circostanza è affermata in assoluta inosservanza dell'onere di specifica indicazione dell'atto da cui essa dovrebbe risultare (atto di costituzione in giudizio di altra parte), in patente violazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ.; rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato, il cui esame sarebbe stato comunque precluso, stante il suo carattere di ricorso incidentale tardivo ex art. 334 cod. proc. civ., per la perdita di efficacia che consegue alla dichiaranda improcedibilità del ricorso principale (v.

Cass. Sez.

U. 14/04/2008, n. 9741; v. anche succ. conf., Cass. 05/02/2009, n. 285; 04/02/2014, n. 2381) alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso; assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna i ricorrenti principali al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23105/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 62, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.a.; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1080/2021, depositata il 26 maggio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la [OSCURATO:SOCIETA]. e gli altri undici soggetti indicati in epigrafe ricorrono, con unico mezzo, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e degli intimati suindicati, per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1080/2021, depositata il 26 maggio 2021; [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato con due motivi; gli altri intimati restano tali; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata ai ricorrenti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte; la controricorrente ha depositato memoria; considerato che: è pregiudiziale — in quanto attinente alla procedibilità del ricorso il rilievo del mancato deposito, da parte della ricorrente, unitamente a copia autentica della sentenza impugnata, della relata della notificazione (che si afferma essere stata effettuata in data 4 giugno 2021), in violazione dell'art. 369, comma secondo, num. 2, 2 cod. proc. civ.; manca invero qualsiasi documentazione relativa alla notifica della sentenza; copia di tale relazione non è stata nemmeno aliunde acquisita; la notifica del ricorso non supera la c.d. prova di resistenza (Cass.10/07/2013, n. 17066), essendo stata effettuata in data 3 settembre 2021, oltre 60 giorni dopo la data di pubblicazione della sentenza (26 maggio 2021); da rimarcare al riguardo che nemmeno in ricorso è indicato se è con esso depositata anche la copia notificata della sentenza (ossia non la sola copia autentica della sentenza ma anche la sua relata di notifica) e dove tale documentazione è reperibile nel fascicolo di causa; può comunque rilevarsi che, ove il ricorso non fosse stato improcedibile, sarebbe andato incontro a declaratoria di inammissibilità, per palese inosservanza del requisito di contcnuto- forma prescritto dall'art. 366, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.; risulta, infatti, totalmente omessa l'esposizione sommaria dei fatti, da detta norma richiesta a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, allo scopo di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. U 18/05/2006, n. 11653); la prescrizione del requisito risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez. U 20/02/2003, n. 2602); stante tale funzione, per soddisfare detto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata; nel caso di specie il ricorso, come detto, omette del tutto tali requisiti contenutistici, limitandosi a fornire indicazioni del tutto estrinseche sullo svolgimento diacronico del processo, ma neppure accennando all'oggetto della controversia, alle posizioni delle parti, al contenuto ed alle ragioni della decisione di primo grado, alle questioni devolute in appello, alle ragioni della decisione impugnata; esso procede subito dopo alla esposizione dell'unico motivo che ne è posto a fondamento, in termini tali però che, da un lato, non consentono neppure essi di comprendere, sia pure indirettamente, quali fossero i temi controversi e la posizione delle diverse parti, dall'altra, e correlativamente, di comprendere la rilevanza della circostanza ivi dedotta (cancellazione dal registro delle imprese di una delle società coinvolte nel giudizio) e la fondatezza della questione processuale che ne viene come conseguenza dedotta (nullità delle sentenza perché pronunciata nei confronti di soggetto che risultava, asseritamente, cancellato anteriormente all'instaurazione del giudizio di primo grado); senza dire che detta circostanza è affermata in assoluta inosservanza dell'onere di specifica indicazione dell'atto da cui essa dovrebbe risultare (atto di costituzione in giudizio di altra parte), in patente violazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ.; rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato, il cui esame sarebbe stato comunque precluso, stante il suo carattere di ricorso incidentale tardivo ex art. 334 cod. proc. civ., per la perdita di efficacia che consegue alla dichiaranda improcedibilità del ricorso principale (v. Cass. Sez. U. 14/04/2008, n. 9741; v. anche succ. conf., Cass. 05/02/2009, n. 285; 04/02/2014, n. 2381) alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso; assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna i ricorrenti principali al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'a
Sentenza Cassazione n. 27459/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris