CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 dicembre 2022
Cassazione n. 04880/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 giugno 1951 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta all'udienza del 6 dicembre 2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di I.N.P.S., che si sono associati alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale e hanno depositato conclusioni scritte e note spese; letta la memoria depositata nell'interesse dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 aprile 2021 la Sesta Sezione di questa Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 20 gennaio 2020, con cui la Corte d'appello di Lecce ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso Bave quanto al reato di corruzione propria, perché estinto per prescrizione, e ha confermato la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 336 cod. pen. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale l'imputato -- a mezzo difensore - ha proposto ricorso straordinario, deducendo che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore di fatto, avendo affermato che il ricorrente non aveva contestato l'esistenza del patto corruttivo, mentre ciò non sarebbe emerso da alcun atto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve premettersi che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art.625 bis cod. proc. pen. come motivi del ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo, in una svista o in un equivoco, incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo; ne deriva che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione - gli errori di valutazione e di giudizio, dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (cfr., ex multis, S.U, n. 16103 del 27/3/2002, Rv. 221280; Sez. 4, n. 3367 del 4/10/2016, Rv. 268953). In tale ottica si è altresì puntualizzato (nella citata sentenza delle S.U.) che l'errore di fatto postula inderogabilmente che lo sviamento della volontà del giudice sia non solo decisivo, per essere stato determinante nella scelta della soluzione adottata, ma anche di oggettiva ed immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve fare trasparire in modo diretto ed evidente (vale a dire, "ictu ocu/i") che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti. Pertanto, l'errore di fatto deve essere inteso in senso stretto, nella sua dimensione meramente percettiva, essendo i suoi confini rigidamente segnati dalla circostanza che in esso fa assoluto difetto qualsiasi implicazione valutativa dei fatti sui quali la Corte di cassazione è chiamata a pronunciare. Deve trarsene la conseguenza che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e presenti un qualsiasi contenuto valutativo, la qualificazione appropriata è quella corrispondente all'errore di giudizio, non all'errore di fatto, onde deve senz'altro escludersi la proponibilità del ricorso straordinario. 3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che il ricorrente, nel censurare che la Sesta Sezione di questa Corte aveva affermato che il ricorrente non aveva contestato l'esistenza del patto corruttivo, mentre ciò non sarebbe emerso da alcun atto, ha dedotto non un errore di fatto ma una valutazione errata del contenuto degli atti processuali, da cui sarebbe emerso che egli aveva contestato l'esistenza del patto corruttivo. La causa dell'errore, in cui sarebbe incorsa la Sesta Sezione di questa Corte, presenta un contenuto valutativo, così che la doglianza del ricorrente fuoriesce dal perimetro entro cui è consentito proporre ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 5. L'imputato, visto l'esito del ricorso, deve essere condannato anche alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili I.N.P.S. e [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi come da dispositivo, tenuto conto delle note spese depositate. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che liquida in favore dell'I.N.P.S. in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge, e in favore di [OSCURATO:PERSONA] in complessivi euro 3.689,00, oltre accessori di legge