CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39565/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo e da [OSCURATO:PERSONA] nata ad Alcamo il 16 febbraio 1945 parte civile costituita nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 agosto 1952 avverso la sentenza emessa il 13 gennaio 2021 dalla Corte d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentiti il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. Sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile costituita che insiste nei motivi di ricorso e deposita nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo in riforma della sentenza resa il 29 ottobre 2018 dal Tribunale di Trapani ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di appropriazione indebita a lui ascritto per non avere commesso il fatto.Si contesta all'imputato nella qualità di legale rappresentante della Finsanit, società •esercente l'attività di -credito, di essersi impossessato della somma di 90.000 C di [OSCURATO:PERSONA], di cui aveva conseguito il possesso nella veste di amministratore della detta società, con l'aggravante di avere commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera. La corte territoriale, ribaltando il giudizio formulato dal Tribunale, ha assolto l'imputato osservando che la prova era costituita principalmente dalle dichiarazioni della persona offesa, la quale aveva reso un racconto lacunoso e fallace e a tratti non veritiero, laddove ha sostenuto di non sapere che le somme da lei versate erano destinate alla società Finsavit e non al Benenati personalmente. Inoltre la Palmeri non era stata precisa sull'importo delle somme versate e su quelle prelevate, sicchè non è stata dimostrata la contestata appropriazione in quanto la Palmeri, dopo avere consegnato una somma di oltre 50.000 euro al Benenati per depositarla nei conti della società di cui era amministratore, aveva effettuato diversi prelievi il cui importo avrebbe in sostanza quasi esaurito il capitale versato. 2.Avverso la sentenza impugnata ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo, affermando di richiamare integralmente e condividere il contenuto dei motivi indicati nel ricorso proposto dalla parte civile, di cui allega copia. Con atto di ricorso sottoscritto dal procuratore speciale, la parte civile costituita deduce: 2.1 Violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in ordine al giudizio assolutorio formulato dalla Corte di Appello. La ricorrente, dopo avere riportato per esteso la motivazione della sentenza impugnata, ha osservato che la corte non ha considerato la documentazione acquisita agli atti e le stesse dichiarazioni dell'imputato e dei testi [OSCURATO:PERSONA] e Polizzi da cui emergono le responsabilità dell'imputato. Infatti è certo che nel marzo 2000 Benenati ricevette dalla Palmeri la somma di 80 milioni di lire, come comprovato da ricevuta sottoscritta dall'imputato e da due assegni circolari emessi dalla ricorrente, ma non è altrettanto certo che Benenati li abbia versati sui conti della Finsavit, poiché la documentazione prodotta si riferisce ad altro successivo versamento effettuato nell'interesse della parte civile, pari a 30 milioni di lire. Anche il teste [OSCURATO:PERSONA], componente del consiglio di amministrazione della società Finsavit, ha riferito che non sapeva nulla degli ingenti importi versati dalla Palmeri in favore della società FInsavit e ciò dimostra che l'attività era gestita in perfetta autonomia e solitudine dall'imputato, che ha utilizzato quale schermo legale la detta società Finsavit per appropriarsi delle somme della Palmeri. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 ricorso del Procuratore Generale è inammissibile. Anche recentemente questa Corte ha ribadito la inammissibilità, per genericità dei motivi, dell'appello del pubblico ministero che si limiti a rinviare "per relationem" alle censure mosse nell'impugnazione presentata dalla parte civile, senza indicare, nemmeno sommariamente, le ragioni del dissenso sulla sentenza appellata. (Sez. 6, Sentenza n. 43207 del 12/11/2010 Ud. (dep. 06/12/2010 ) Rv. 248823 - 01; in senso conforme Sez. 5, Sentenza n. 3608 del 12/12/1996 Ud. (dep. 21/04/1997 ) Rv. 207389 - 0). Alla stregua di questi principi il ricorso per cassazione che si limiti a rinviare al contenuto dell'impugnazione della parte civile senza esporre le ragioni per cui condivide il tenore della diversa impugnazione deve ritenersi generico. 2. Il ricorso della parte civile è fondato. In effetti la corte ha respinto la prospettazione accusatoria dell'appropriazione da parte dell'imputato, dominus di fatto della società Finsavit, delle somme che gli erano state affidate dalla persona offesa, osservando che dalla documentazione prodotta si desume che Benenati ha effettuato periodiche restituzioni per conto della società alla Palmeri, per un ammontare complessivo di poco inferiore a quanto versato dalla donna ( v.pag. 10 della sentenza impugnata ). A sostegno del proprio assunto la corte ha sottolineato che le dichiarazioni della persona offesa non possono ritenersi del tutto attendibili, poiché la stessa ha negato falsamente di sapere che i suoi risparmi sarebbero confluiti sui conti della società Finsavit ed è stata imprecisa in ordine all'ammontare dei versamenti, sostenendo di avere dato prima 50 milioni di lire nel 2000 e poi nel 2007 altri 25.000 C, sino ad arrivare ad un importo complessivo di 90.000 C; e ha concluso che in assenza di chiarimenti sulla natura dell'attività creditizia di fatto esercitata dal Benenati tramite la detta società - in spregio alla normativa sulle attività di credito -, e sugli accordi intercorsi con la persona offesa, i versamenti annuali in favore della donna potrebbero avere prosciugato il capitale. Tale argomentazione risulta manifestamente illogica. La corte infatti, nell'intento di demolire la prospettazione accusatoria, si appunta sulla pretesa inattendibilità della querelante, che è stata indotta a versare ingenti somme al Benenati in ragione del rapporto di fiducia instauratosi nell'ambiente di lavoro, e omette di rilevare che la prova pacifica dei versamenti effettuati dalla Palmeri e delle regole del rapporto creditizio insorto emerge dalla documentazione acquisita e dalle stesse dichiarazioni dell'imputato, il quale ha riconosciuto di avere ricevuto ingenti somme di denaro in contanti dalla donna, in violazione delle regole della società stessa, come forma di investimento, e ha affermato di non avere potuto restituire il capitale versato per non meglio precisate difficoltà economiche della società, cagionate dalla morosità di altri soci. Inoltre nell'esporre dubbi sulla possibilità che i prelievi annuali in favore della donna abbiano esaurito il capitale versato, la corte formula -un'ipotesi manifestamente illogica ed eccentrica rispetto alle emergenze processuali, che non è stata introdotta in giudizio neppure dall'imputato, il quale ha chiarito che le somme versate alla Palmeri con cadenza annuale corrispondevano agli interessi maturati sul capitale versato. Non manifestamente infondata infine risulta l'osservazione della ricorrente secondo cui la documentazione prodotta comprova solo i versamenti effettuati dalla Palmeri sul conto della società Finsanit per l'importo di 30.000 euro, mentre non vi è prova che l'imputato abbia effettivamente versato sui detti conti , come da lui sostenuto, le prime somme ricevute dalla Palmeri nella misura di 50 milioni di lire. In conclusione si impone l'accoglimento del ricorso della parte civile e l'annullamento della sentenza limitatamente alle statuizioni civili, stante l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile, che liquiderà anche le spese relative al presente grado di giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli affetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso il 06 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]