Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35170/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione alla mancata esclusione della recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, cod. pen., non è consentito in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, invero, trattandosi di recidiva specifica, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto, essendo stata esaminata in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., l'esistenza sia del presupposto formale, rappresentato dalla previa condanna per un delitto non colposo della stessa indole, che di quello sostanziale, costituito dalla maggiore colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere del reo (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione alla mancata esclusione della recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, cod. pen., non è consentito in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, invero, trattandosi di recidiva specifica, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto, essendo stata esaminata in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., l'esistenza sia del presupposto formale, rappresentato dalla previa condanna per un delitto non colposo della stessa indole, che di quello sostanziale, costituito dalla maggiore colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere del reo (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 maggio
Sentenza Cassazione n. 35170/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris