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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22558/2023

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e la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19930/2021 del ruolo generale, proposto DA M RIDHA Y OUSUF (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 83R15 Z249 A), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Bangladesh) il 15 ottobre 1983 e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AN), alla [OSCURATO:PERSONA], n. 540; C ANDIANI F RANCESCO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 55E07 L736 M), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 maggio 1955 ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA], n. 2384, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale e nomina rilasciate a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 61P04 G478 R), del Foro di Padova, elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 670, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - RICORRENTI – [OSCURATO:PERSONA] – AGEVOLAZIONE 1^ CASA – [OSCURATO:PERSONA] l’ A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 95/6/2021 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata in data 14 gennaio 2021, non notificata; U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 22 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA] :

1. con rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] del 20 marzo 2018 [OSCURATO:PERSONA] acquistava un immobile ubicato nel Comune di Venezia, in località Marghera, chiedendo di poter beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista per la prima casa, dichiarando che l'unità immobiliare acquistata risultava ubicata nel predetto Comune ove risiedeva;

1.1. con avviso di liquidazione notificato in data 13 giugno 2018 n. 18071017950 l'Agenzia delle Entrate revocava la suddetta agevolazione, contestando al contribuente che, al momento dell'atto, non aveva la residenza nel Comune ove era situato l'immobile acquistato e che non aveva nemmeno assunto l'impegno previsto a pena didecadenza di trasferire la residenza presso detto Comune nel termine stabilito da citato d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;

1.2. con atto notarile integrativo del 14 giugno 2018 il contribuente, in rettifica della precedente dichiarazione resa nel contratto di compravendita, chiedeva la medesima agevolazione per l'acquisto della prima casa, dichiarando che l'immobile acquistato risultava ubicato nel comune ove svolgeva attività lavorativa, essendo alle dipendenze di una società con sede in Venezia;

2. con l’impugnata sentenza la Commissione regionale del Veneto rigettava l’appello proposto dal contribuente e dal notaio, ritenendo: -con riferimento al contestato difetto di sottoscrizione dell’atto, di condividere «le argomentazioni dimesse dall'ufficio in prime cure», le quali «dimostrano la totale infondatezza dell'eccezione e la regolare sottoscrizione dell'atto»; -nel merito che « la scelta tra l'una o l'altra opzione agevolativa risulta essere dichiarazione di volontà e non di scienza e come tale non risulta modificabile né emendabile dopo l'emissione dell'atto impositivo come nel caso di specie», dovendosi «concordare sul fatto che la dichiarazione possa essere rettificata dal contribuente, ma è necessario che la rettifica avvenga prima della notifica dell'atto impositivo da parte dell'Amministrazione finanziaria perché diversamente “ciò sarebbe preclusivo della facoltà dell'amministrazione procedente di sottoporre a verifica alla consistenza effettiva” (cfr.

Corte di Cassazione sent. N. 2777/2016)» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione);

3. con ricorso notificato il 14 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso per cassazione avverso la citata pronuncia sulla base di due motivi di impugnazione, successivamente illustrati con la memoria ex art. 380-bis. 1., cod. proc. civ. depositata il 9 giugno 2023;

3. l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato il 30 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] :

1. con la prima censura i ricorrenti hanno dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ.,la violazione della Nota II-bis della tariffa - parte prima – allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 in tema di emendabilità della dichiarazione, sostenendo che la dichiarazione circa il luogo di residenza o di attività lavorativa hanno natura di dichiarazione di scienza e non di volontà e, come tale, risulterebbe sempre emendabile, anche in sede di giudizio, qualora essa non sia corrispondente alla realtà, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di dichiarazione dei redditi (riconosciuta, con orientamento costante sin dal 2002, come ritrattabile e rettificabile) e come dovrebbe ritenersi sulla base dei principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente e sullascorta di una interpretazione costituzionalmente orientata, in linea con il principio della capacità contributiva;

1.2. per tale via, i ricorrenti hanno ritenuto sussistere i requisiti per il godimento dell'agevolazione in questione poiché con atto integrativo e comunque in sede contenziosa il contribuente aveva emendato un aspetto di fatto chiaramente riconoscibile, indicando che lavorava nel Comune di Venezia, circostanza che costituiva dato peraltro noto all'Agenzia sulla base della dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente;

2. con la seconda doglianza i ricorrenti hanno denunciato, «in via pregiudiziale» (v. pagina n. 23 del ricorso),ed in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, assumendo l’inesistenza e/o la nullità assoluta dell'avviso di accertamento impugnato, stante l’illegittimità della delega di firma al funzionario, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], per non essere state esplicitate le ragioni della delega;

3. le questioni poste con i due motivi d’impugnazione consiglianola trattazione della causa in pubblica udienza, stante la loro valenza nomofilattica, tenuto conto della sussistenza di precedenti non univoci sul tema coinvolto nel secondo (ma pregiudiziale) motivo (v.

Cass. 9 febbraio 2021, n. 3076; Cass. 18 giugno 2020, n. 11825; Cass. 19 aprile 2019, n. 11013; Cass. 8 novembre 2019, n. 28850; Cass. 17 luglio 2019, n. 19190) e l’esigenza di una valutazione approfondita sulla questione dell’emendabilità della dichiarazione volta a conseguire il suddetto beneficio fiscale e sui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19930/2021 del ruolo generale, proposto DA M RIDHA Y OUSUF (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 83R15 Z249 A), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Bangladesh) il 15 ottobre 1983 e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AN), alla [OSCURATO:PERSONA], n. 540; C ANDIANI F RANCESCO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 55E07 L736 M), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 maggio 1955 ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA], n. 2384, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale e nomina rilasciate a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 61P04 G478 R), del Foro di Padova, elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 670, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - RICORRENTI – [OSCURATO:PERSONA] – AGEVOLAZIONE 1^ CASA – [OSCURATO:PERSONA] l’ A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 95/6/2021 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata in data 14 gennaio 2021, non notificata; U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 22 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA] : 1. con rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] del 20 marzo 2018 [OSCURATO:PERSONA] acquistava un immobile ubicato nel Comune di Venezia, in località Marghera, chiedendo di poter beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista per la prima casa, dichiarando che l'unità immobiliare acquistata risultava ubicata nel predetto Comune ove risiedeva; 1.1. con avviso di liquidazione notificato in data 13 giugno 2018 n. 18071017950 l'Agenzia delle Entrate revocava la suddetta agevolazione, contestando al contribuente che, al momento dell'atto, non aveva la residenza nel Comune ove era situato l'immobile acquistato e che non aveva nemmeno assunto l'impegno previsto a pena didecadenza di trasferire la residenza presso detto Comune nel termine stabilito da citato d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; 1.2. con atto notarile integrativo del 14 giugno 2018 il contribuente, in rettifica della precedente dichiarazione resa nel contratto di compravendita, chiedeva la medesima agevolazione per l'acquisto della prima casa, dichiarando che l'immobile acquistato risultava ubicato nel comune ove svolgeva attività lavorativa, essendo alle dipendenze di una società con sede in Venezia; 2. con l’impugnata sentenza la Commissione regionale del Veneto rigettava l’appello proposto dal contribuente e dal notaio, ritenendo: -con riferimento al contestato difetto di sottoscrizione dell’atto, di condividere «le argomentazioni dimesse dall'ufficio in prime cure», le quali «dimostrano la totale infondatezza dell'eccezione e la regolare sottoscrizione dell'atto»; -nel merito che « la scelta tra l'una o l'altra opzione agevolativa risulta essere dichiarazione di volontà e non di scienza e come tale non risulta modificabile né emendabile dopo l'emissione dell'atto impositivo come nel caso di specie», dovendosi «concordare sul fatto che la dichiarazione possa essere rettificata dal contribuente, ma è necessario che la rettifica avvenga prima della notifica dell'atto impositivo da parte dell'Amministrazione finanziaria perché diversamente “ciò sarebbe preclusivo della facoltà dell'amministrazione procedente di sottoporre a verifica alla consistenza effettiva” (cfr. Corte di Cassazione sent. N. 2777/2016)» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione); 3. con ricorso notificato il 14 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso per cassazione avverso la citata pronuncia sulla base di due motivi di impugnazione, successivamente illustrati con la memoria ex art. 380-bis. 1., cod. proc. civ. depositata il 9 giugno 2023; 3. l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato il 30 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la prima censura i ricorrenti hanno dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ.,la violazione della Nota II-bis della tariffa - parte prima – allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 in tema di emendabilità della dichiarazione, sostenendo che la dichiarazione circa il luogo di residenza o di attività lavorativa hanno natura di dichiarazione di scienza e non di volontà e, come tale, risulterebbe sempre emendabile, anche in sede di giudizio, qualora essa non sia corrispondente alla realtà, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di dichiarazione dei redditi (riconosciuta, con orientamento costante sin dal 2002, come ritrattabile e rettificabile) e come dovrebbe ritenersi sulla base dei principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente e sullascorta di una interpretazione costituzionalmente orientata, in linea con il principio della capacità contributiva; 1.2. per tale via, i ricorrenti hanno ritenuto sussistere i requisiti per il godimento dell'agevolazione in questione poiché con atto integrativo e comunque in sede contenziosa il contribuente aveva emendato un aspetto di fatto chiaramente riconoscibile, indicando che lavorava nel Comune di Venezia, circostanza che costituiva dato peraltro noto all'Agenzia sulla base della dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente; 2. con la seconda doglianza i ricorrenti hanno denunciato, «in via pregiudiziale» (v. pagina n. 23 del ricorso),ed in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, assumendo l’inesistenza e/o la nullità assoluta dell'avviso di accertamento impugnato, stante l’illegittimità della delega di firma al funzionario, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], per non essere state esplicitate le ragioni della delega; 3. le questioni poste con i due motivi d’impugnazione consiglianola trattazione della causa in pubblica udienza, stante la loro valenza nomofilattica, tenuto conto della sussistenza di precedenti non univoci sul tema coinvolto nel secondo (ma pregiudiziale) motivo (v. Cass. 9 febbraio 2021, n. 3076; Cass. 18 giugno 2020, n. 11825; Cass. 19 aprile 2019, n. 11013; Cass. 8 novembre 2019, n. 28850; Cass. 17 luglio 2019, n. 19190) e l’esigenza di una valutazione approfondita sulla questione dell’emendabilità della dichiarazione volta a conseguire il suddetto beneficio fiscale e sui