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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 12029/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che l'art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione; che secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento; che la partecipazione all'opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore — la quale deve essere valutata, come indicato nell'art. 103 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2001, Fidanzati, Rv. 218745; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv. 214832) — e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv. 252355); k che la suddetta adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall'abbandono delle pregresse logiche devianti; che, pertanto, ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che la violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi di tempo interessati; che, a quest'ultimo proposito, la già citata sentenza n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], precìsa in motivazione che il principio dell'incidenza del comportamento deviante sul vaglio del periodo di detenzione ad esso anteriore «postula un'ulteriore specificazione nel caso in cui il riflesso 2 /i/ negativo della violazione consumata in un semestre sia esteso non solo al semestre o semestri immediatamente contigui a quello inficiato, ma sia dilatato, come nella fattispecie in esame, ad esteso arco temporale antecedente», giacché «in tal caso deve essere operata sia una valutazione intrinseca della particolare gravità della trasgressione, sia una valutazione estrinseca in rapporto al grado di partecipazione all'opera dì rieducazione già manifestato dal condannato e all'idoneità della violazione successiva a vanificarne la valenza di positiva adesione al trattamento finalizzato al suo reinserimento sociale»; che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha tratto argomento, con riferimento ai semestri composti dai periodi che vanno dal 26 settembre 2012 al 25 gennaio 2015, dalla prosecuzione della sua militanza associativa sino, perlomeno, a tutto il 2014, nonché, in relazione a quelli maturati tra il 25 gennaìo 2015 ed il 25 gennaio 2019, da una condotta detentiva marcatamente irregolare, protrattasi sino all'ottobre 2018; che, a fronte di un percorso argomentativo scevro da qualsivoglia deficit razionale ed aderente alle emergenze istruttorie, il ricorrente evoca impropriamente, in relazione al primo periodo, principi che trovano applicazione in ipotesi diverse da quella in esame, che vede il detenuto (cfr., in specie, la pag. 5 del provvedimento impugnato) rendersi autore di condotte illecite di natura associativa per l'intero lasso temporale considerato; che, per quanto concerne il più recente quadriennio, il ricorrente si pone in un'ottica di mera confutazione rispetto ad un iter motivazionale compiuto e coerente (cfr. pag. 5 e 6) che richiama, tra l'altro, le molteplici sanzioni disciplinari comminate a [OSCURATO:PERSONA], il quale ha costantemente mantenuto un atteggiamento intimidatorio ed offensivo, culminato nella violenta ed eclatante aggressione dell'ottobre 2018, per attestare, conclusivamente, una continuità nella irregolarità della condotta che si salda con i tratti di personalità deviante manifestata con la commissione dei reati di cui ai titoli in esecuzione; che, pertanto, appare incensurabile l'affermazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non ha dato, in tali semestri, prova di reale ed effettiva partecipazione all'opera di rieducazione che, a fronte di condotte gravi e reiterate, non può essere desunta dal solo svolgimento di attività lavorative e dalla partecipazione a corsi; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dì elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13/10/2021.

Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che l'art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione; che secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento; che la partecipazione all'opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore — la quale deve essere valutata, come indicato nell'art. 103 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2001, Fidanzati, Rv. 218745; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv. 214832) — e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv. 252355); k che la suddetta adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall'abbandono delle pregresse logiche devianti; che, pertanto, ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che la violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi di tempo interessati; che, a quest'ultimo proposito, la già citata sentenza n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], precìsa in motivazione che il principio dell'incidenza del comportamento deviante sul vaglio del periodo di detenzione ad esso anteriore «postula un'ulteriore specificazione nel caso in cui il riflesso 2 /i/ negativo della violazione consumata in un semestre sia esteso non solo al semestre o semestri immediatamente contigui a quello inficiato, ma sia dilatato, come nella fattispecie in esame, ad esteso arco temporale antecedente», giacché «in tal caso deve essere operata sia una valutazione intrinseca della particolare gravità della trasgressione, sia una valutazione estrinseca in rapporto al grado di partecipazione all'opera dì rieducazione già manifestato dal condannato e all'idoneità della violazione successiva a vanificarne la valenza di positiva adesione al trattamento finalizzato al suo reinserimento sociale»; che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha tratto argomento, con riferimento ai semestri composti dai periodi che vanno dal 26 settembre 2012 al 25 gennaio 2015, dalla prosecuzione della sua militanza associativa sino, perlomeno, a tutto il 2014, nonché, in relazione a quelli maturati tra il 25 gennaìo 2015 ed il 25 gennaio 2019, da una condotta detentiva marcatamente irregolare, protrattasi sino all'ottobre 2018; che, a fronte di un percorso argomentativo scevro da qualsivoglia deficit razionale ed aderente alle emergenze istruttorie, il ricorrente evoca impropriamente, in relazione al primo periodo, principi che trovano applicazione in ipotesi diverse da quella in esame, che vede il detenuto (cfr., in specie, la pag. 5 del provvedimento impugnato) rendersi autore di condotte illecite di natura associativa per l'intero lasso temporale considerato; che, per quanto concerne il più recente quadriennio, il ricorrente si pone in un'ottica di mera confutazione rispetto ad un iter motivazionale compiuto e coerente (cfr. pag. 5 e 6) che richiama, tra l'altro, le molteplici sanzioni disciplinari comminate a [OSCURATO:PERSONA], il quale ha costantemente mantenuto un atteggiamento intimidatorio ed offensivo, culminato nella violenta ed eclatante aggressione dell'ottobre 2018, per attestare, conclusivamente, una continuità nella irregolarità della condotta che si salda con i tratti di personalità deviante manifestata con la commissione dei reati di cui ai titoli in esecuzione; che, pertanto, appare incensurabile l'affermazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non ha dato, in tali semestri, prova di reale ed effettiva partecipazione all'opera di rieducazione che, a fronte di condotte gravi e reiterate, non può essere desunta dal solo svolgimento di attività lavorative e dalla partecipazione a corsi; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dì elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021. Il Consigliere estensore Il
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