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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2024

Cassazione n. 42100/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Visti gli atti e la sentenza impugnata;

2. Esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa daila Corte d'appeilo) di Bologna con cui era dichiarate Vinaimmissibilità . dell'appello ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod, proc. pen.

Rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione dell'art. 581, comma 1 ter cod. proc. ben., rappresentando che il ricorrente all'atto della presentazione dell'appello si trevav2, in stato di detenzione per altra causa, per cui risulterebbe inoperante la norma citata, che onera !a difesa al deposito della dichiarazione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione (Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023 Rv. 285029).

3. Osserva preliminarmente la Corte come il reato ascritto al ricorrente (art. 624-bis cod. pen. commesso il 31/8/2015) sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni sette e mesi sei dalla data di consumazione del reato„ anche tenuto conto del periodo di sospensione della prescrizione, che ammonta a complessivi giorni 367, di talché, il reato risulta estinto alla data del 1/3/2024.

Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando Limpugnazione un profilo d'iriammissibilità, capace d'incidere sulla valida instaurazione dei rapporto di impugnazione.

Occorre all'uopo evidenziare come il ricorso proposto dall'imputato non appaia manifestamente infondato.

E il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa, proprio in considerazione della maturata prescrizione.

Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio ai giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez.

U, n. 1021 dei 28 novembre 2001, dep. 2002„ Cremonese, P:v, 220511).

Si osserva, infine, che non ricorrono le conclizic.)ni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod.

Pr°c. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto-reato e la estraneità ad esso dell'imputato.4.

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato ascritto ai ricorrente estinto per intervenuta prescrizione, P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reato estinto per intervenuta prescrizione.

Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 E Con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Visti gli atti e la sentenza impugnata; 2. Esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa daila Corte d'appeilo) di Bologna con cui era dichiarate Vinaimmissibilità . dell'appello ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod, proc. pen. Rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione dell'art. 581, comma 1 ter cod. proc. ben., rappresentando che il ricorrente all'atto della presentazione dell'appello si trevav2, in stato di detenzione per altra causa, per cui risulterebbe inoperante la norma citata, che onera !a difesa al deposito della dichiarazione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione (Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023 Rv. 285029). 3. Osserva preliminarmente la Corte come il reato ascritto al ricorrente (art. 624-bis cod. pen. commesso il 31/8/2015) sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni sette e mesi sei dalla data di consumazione del reato„ anche tenuto conto del periodo di sospensione della prescrizione, che ammonta a complessivi giorni 367, di talché, il reato risulta estinto alla data del 1/3/2024. Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando Limpugnazione un profilo d'iriammissibilità, capace d'incidere sulla valida instaurazione dei rapporto di impugnazione. Occorre all'uopo evidenziare come il ricorso proposto dall'imputato non appaia manifestamente infondato. E il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa, proprio in considerazione della maturata prescrizione. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio ai giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 dei 28 novembre 2001, dep. 2002„ Cremonese, P:v, 220511). Si osserva, infine, che non ricorrono le conclizic.)ni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. Pr°c. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto-reato e la estraneità ad esso dell'imputato.4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato ascritto ai ricorrente estinto per intervenuta prescrizione, P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reato estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 E Con
Sentenza Cassazione n. 42100/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris