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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07388/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28613/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. COSTA, 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

CATANIA n. 3540/2022depositata il 22/04/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avanti la CTP di Catania avverso un’intimazione di pagamento emessa nei suoi confronti ai sensi dell’art. 50 D.P.R. n. 602/1973, chiedendo disporsene l’annullamento unitamente alla sottesa cartella di pagamento, a suo dire mai notificata.

La CTP ha rigettato il ricorso.

Non miglior sorte ha assistito l’appello del contribuente, del pari respinto.

Il ricorso del contribuente è affidato ad un solo motivo.

Resiste l’Agenzia con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso si assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, co. 1, n. 4, c.c. e dell’art 20, co. 3, D.Lgs 472/1997, in relazione all’art 360 comma 1 n. 3 c.p.c., deducendo la nullità della sentenza sotto il profilo della violazione di legge per non avere la [OSCURATO:PERSONA] accolto la censura di prescrizione quinquennale del credito portato da sanzioni ed interessi.

Con nota del 6 settembre 2023, la difesa del ricorrente ha documentato la presentazione di domanda di definizione della lite pendente ai sensi del’art 1 commi 168 – 202 della L. 197/2022, producendo contestualmente certificazione dell’eseguito versamento della somma dovuta per la definizione agevolata in unica soluzione.

Ne deriva ai sensi dell’art 1, commi 197 e 198, della L. 197/2022 la declaratoria di estinzione del presente giudizio, con compensazione integrale delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28613/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. COSTA, 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA n. 3540/2022depositata il 22/04/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avanti la CTP di Catania avverso un’intimazione di pagamento emessa nei suoi confronti ai sensi dell’art. 50 D.P.R. n. 602/1973, chiedendo disporsene l’annullamento unitamente alla sottesa cartella di pagamento, a suo dire mai notificata. La CTP ha rigettato il ricorso. Non miglior sorte ha assistito l’appello del contribuente, del pari respinto. Il ricorso del contribuente è affidato ad un solo motivo. Resiste l’Agenzia con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso si assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, co. 1, n. 4, c.c. e dell’art 20, co. 3, D.Lgs 472/1997, in relazione all’art 360 comma 1 n. 3 c.p.c., deducendo la nullità della sentenza sotto il profilo della violazione di legge per non avere la [OSCURATO:PERSONA] accolto la censura di prescrizione quinquennale del credito portato da sanzioni ed interessi. Con nota del 6 settembre 2023, la difesa del ricorrente ha documentato la presentazione di domanda di definizione della lite pendente ai sensi del’art 1 commi 168 – 202 della L. 197/2022, producendo contestualmente certificazione dell’eseguito versamento della somma dovuta per la definizione agevolata in unica soluzione. Ne deriva ai sensi dell’art 1, commi 197 e 198, della L. 197/2022 la declaratoria di estinzione del presente giudizio, con compensazione integrale delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara estinto il giud
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