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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 ottobre 2021

Cassazione n. 29988/2021

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2019 ORDINANZA sul ricorso 36416/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] - Urbino, - intimata - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 36416/2019 Numero sezionale 3940/2021 Numero di raccolta generale 29988/2021 Data pubblicazione 25/10/2021 avverso l'ordinanza n. 69/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di PESARO, depositata il 22/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata il 22-11-2019 il Giudice di Pace di Pesaro ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cittadino albanese, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di espulsione del Prefetto di Pesaro-Urbino del 5-8-2019 e del provvedimento di allontanamento del Questore di Pesaro-Urbino di pari data. [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha ritenuto accertata la pericolosità sociale del cittadino straniero, il quale era abitualmente dedito a traffici delittuosi, anche durante i periodi di espiazione della pena, ed aveva mostrato la mancanza totale di volontà di rispetto delle regole dello Stato e di integrazione sociale, sicché il pericolo per l’ordine pubblico e l’allarme sociale creato dalle sue condotte era da considerarsi prevalente rispetto al diritto dell’espellendo di rimanere in Italia perché coniugato con cittadina italiana.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Prefettura, che non si è costituita.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

Il ricorrente ha depositato a mezzo PCT memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia la «nullità dell’ordinanza in relazione all’art.360 n.4 c.p.c. per violazione dell’art.132 comma 2 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 36416/2019 Numero sezionale 3940/2021 Numero di raccolta generale 29988/2021 Data pubblicazione 25/10/2021 n.4 c.p.c., in relazione alla contestata illegittimità del decreto di espulsione per violazione dell’art.13 comma 3 del d.lgs.n.286/98».

Deduce che il decreto di espulsione era privo di motivazione, in quanto conteneva il semplice richiamo, per giunta indifferenziato, di disposizioni normative, non avendo la P.A. tenuto conto della lunga permanenza in Italia del ricorrente e del suo diritto all’unità familiare, per essere egli coniugato con cittadina italiana dal 2009.

Anche l’ordinanza impugnata, ad avviso del ricorrente, è priva di motivazione, stante la mancanza di riferimento alle motivazioni addotte con il “reclamo” al decreto di espulsione e all’ordine del questore.

2. Con il secondo motivo denuncia la «illegittimità dell’ordinanza ai sensi dell’art.360 n.3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art.1 l.n.1423/1956, come sostituito dall’art.2 della l.n.327/1988, ovvero dall’art.1 della l.n.575/1965, come sostituito dall’art.13 della l.n.646/1982, norme tutte confluite nell’ambito del cd. codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, approvato con d. lgs.n.159/2011, secondo quanto previsto dall’art.116 di tale ultima disposizione normativa».

Ad avviso del ricorrente, il Giudice di Pace non ha espresso alcun giudizio sulla sussistenza ed attualità dei presupposti necessari per la declaratoria di pericolosità sociale, ma ha posto a base della propria decisione il giudizio espresso dal Prefetto, che era stato censurato con l’opposizione, e i soli precedenti penali, senza effettuare alcun vaglio interpretativo degli elementi addotti con il ricorso in opposizione e senza verificare l’appartenenza del ricorrente a una delle categorie di cui all’art. 1 l. 1423/1956, poi confluito nel codice delle misure di prevenzione approvato con d.lgs. 159/2011.

Rimarca, altresì, che nei tre provvedimenti di condanna penale richiamati in ricorso non era stata disposta la pena accessoria F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 36416/2019 Numero sezionale 3940/2021 Numero di raccolta generale 29988/2021 Data pubblicazione 25/10/2021 dell’espulsione, che gli erano state concesse riduzioni di pena ed aveva svolto in carcere attività di istruzione e formazione professionale, lavorando anche come addetto alla lavanderia, nonché era coniugato con una cittadina italiana ed aveva un figlio.

3. Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Il ricorrente lamenta il difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata, per non avere il Giudice di Pace argomentato in ordine al difetto di motivazione del decreto di espulsione, che assume dedotto nel giudizio di primo grado quale motivo di illegittimità del medesimo decreto.

Poiché nell’ordinanza impugnata non vi è menzione alcuna della doglianza di cui trattasi, era onere del ricorrente, pena la violazione del principio di autosufficienza, riportare nel ricorso per cassazione, compiutamente e nella sua integralità, il motivo di opposizione, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano "nuove", ossia non dedotte soltanto, inammissibilmente, in sede di legittimità, e di valutarne, conseguentemente, la fondatezza (tra le tante Cass. 17049/2015).

Nella specie detto onere non è stato adempiuto, non essendo riportato in ricorso l’esatto contenuto delle censure rivolte al decreto di espulsione.

4. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Ad avviso del ricorrente, il Giudice di Pace non ha verificato l’appartenenza dell’espellendo a una delle categorie di cui all’art. 1 l. 1423/1956, poi confluito nel codice delle misure di prevenzione approvato con d.lgs. 159/2011.

Tuttavia il ricorrente non deduce specificamente di aver posto al primo Giudice tale questione, ma si limita a far presente, del tutto genericamente, che con il ricorso di primo grado il provvedimento di espulsione «veniva impugnato dal ricorrente, il quale ne contestava la motivazione in quanto riferita F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 36416/2019 Numero sezionale 3940/2021 Numero di raccolta generale 29988/2021 esclusivamente ai suoi precedenti penali, e non articolata in un Data pubblicazione 25/10/2021 giudizio prognostico sulla sua pericolosità sociale» (pag. 4 del ricorso per cassazione).

E’ inconducente il profilo di censura con cui si lamenta che il Giudice di pace non abbia tenuto conto dei vincoli familiari e dei legami del ricorrente in Italia, nonché dell'assenza di legami nel paese di origine, ai sensi dell'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286 del 1998.

In disparte la considerazione che i vincoli familiari in Italia sono stati valutati nell’ordinanza impugnata, il richiamo a quella disposizione non è pertinente, perché la norma si applica alle sole espulsioni disposte ai sensi delle lett. a) e b) del comma 2 dell'art. 13 cit., mentre nella specie l’espulsione è stata disposta ai sensi della lett.c) del medesimo articolo, come affermato dallo stesso ricorrente.

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, nulla dovendo disporsi circa le spese del giudizio di legittimità, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Prefettura.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma lì 6 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2019 ORDINANZA sul ricorso 36416/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] - Urbino, - intimata - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 36416/2019 Numero sezionale 3940/2021 Numero di raccolta generale 29988/2021 Data pubblicazione 25/10/2021 avverso l'ordinanza n. 69/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di PESARO, depositata il 22/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 22-11-2019 il Giudice di Pace di Pesaro ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cittadino albanese, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di espulsione del Prefetto di Pesaro-Urbino del 5-8-2019 e del provvedimento di allontanamento del Questore di Pesaro-Urbino di pari data. [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha ritenuto accertata la pericolosità sociale del cittadino straniero, il quale era abitualmente dedito a traffici delittuosi, anche durante i periodi di espiazione della pena, ed aveva mostrato la mancanza totale di volontà di rispetto delle regole dello Stato e di integrazione sociale, sicché il pericolo per l’ordine pubblico e l’allarme sociale creato dalle sue condotte era da considerarsi prevalente rispetto al diritto dell’espellendo di rimanere in Italia perché coniugato con cittadina italiana. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Prefettura, che non si è costituita. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Il ricorrente ha depositato a mezzo PCT memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia la «nullità dell’ordinanza in relazione all’art.360 n.4 c.p.c. per violazione dell’art.132 comma 2 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 36416/2019 Numero sezionale 3940/2021 Numero di raccolta generale 29988/2021 Data pubblicazione 25/10/2021 n.4 c.p.c., in relazione alla contestata illegittimità del decreto di espulsione per violazione dell’art.13 comma 3 del d.lgs.n.286/98». Deduce che il decreto di espulsione era privo di motivazione, in quanto conteneva il semplice richiamo, per giunta indifferenziato, di disposizioni normative, non avendo la P.A. tenuto conto della lunga permanenza in Italia del ricorrente e del suo diritto all’unità familiare, per essere egli coniugato con cittadina italiana dal 2009. Anche l’ordinanza impugnata, ad avviso del ricorrente, è priva di motivazione, stante la mancanza di riferimento alle motivazioni addotte con il “reclamo” al decreto di espulsione e all’ordine del questore. 2. Con il secondo motivo denuncia la «illegittimità dell’ordinanza ai sensi dell’art.360 n.3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art.1 l.n.1423/1956, come sostituito dall’art.2 della l.n.327/1988, ovvero dall’art.1 della l.n.575/1965, come sostituito dall’art.13 della l.n.646/1982, norme tutte confluite nell’ambito del cd. codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, approvato con d. lgs.n.159/2011, secondo quanto previsto dall’art.116 di tale ultima disposizione normativa». Ad avviso del ricorrente, il Giudice di Pace non ha espresso alcun giudizio sulla sussistenza ed attualità dei presupposti necessari per la declaratoria di pericolosità sociale, ma ha posto a base della propria decisione il giudizio espresso dal Prefetto, che era stato censurato con l’opposizione, e i soli precedenti penali, senza effettuare alcun vaglio interpretativo degli elementi addotti con il ricorso in opposizione e senza verificare l’appartenenza del ricorrente a una delle categorie di cui all’art. 1 l. 1423/1956, poi confluito nel codice delle misure di prevenzione approvato con d.lgs. 159/2011. Rimarca, altresì, che nei tre provvedimenti di condanna penale richiamati in ricorso non era stata disposta la pena accessoria F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 36416/2019 Numero sezionale 3940/2021 Numero di raccolta generale 29988/2021 Data pubblicazione 25/10/2021 dell’espulsione, che gli erano state concesse riduzioni di pena ed aveva svolto in carcere attività di istruzione e formazione professionale, lavorando anche come addetto alla lavanderia, nonché era coniugato con una cittadina italiana ed aveva un figlio. 3. Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Il ricorrente lamenta il difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata, per non avere il Giudice di Pace argomentato in ordine al difetto di motivazione del decreto di espulsione, che assume dedotto nel giudizio di primo grado quale motivo di illegittimità del medesimo decreto. Poiché nell’ordinanza impugnata non vi è menzione alcuna della doglianza di cui trattasi, era onere del ricorrente, pena la violazione del principio di autosufficienza, riportare nel ricorso per cassazione, compiutamente e nella sua integralità, il motivo di opposizione, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano "nuove", ossia non dedotte soltanto, inammissibilmente, in sede di legittimità, e di valutarne, conseguentemente, la fondatezza (tra le tante Cass. 17049/2015). Nella specie detto onere non è stato adempiuto, non essendo riportato in ricorso l’esatto contenuto delle censure rivolte al decreto di espulsione. 4. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità. Ad avviso del ricorrente, il Giudice di Pace non ha verificato l’appartenenza dell’espellendo a una delle categorie di cui all’art. 1 l. 1423/1956, poi confluito nel codice delle misure di prevenzione approvato con d.lgs. 159/2011. Tuttavia il ricorrente non deduce specificamente di aver posto al primo Giudice tale questione, ma si limita a far presente, del tutto genericamente, che con il ricorso di primo grado il provvedimento di espulsione «veniva impugnato dal ricorrente, il quale ne contestava la motivazione in quanto riferita F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 36416/2019 Numero sezionale 3940/2021 Numero di raccolta generale 29988/2021 esclusivamente ai suoi precedenti penali, e non articolata in un Data pubblicazione 25/10/2021 giudizio prognostico sulla sua pericolosità sociale» (pag. 4 del ricorso per cassazione). E’ inconducente il profilo di censura con cui si lamenta che il Giudice di pace non abbia tenuto conto dei vincoli familiari e dei legami del ricorrente in Italia, nonché dell'assenza di legami nel paese di origine, ai sensi dell'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286 del 1998. In disparte la considerazione che i vincoli familiari in Italia sono stati valutati nell’ordinanza impugnata, il richiamo a quella disposizione non è pertinente, perché la norma si applica alle sole espulsioni disposte ai sensi delle lett. a) e b) del comma 2 dell'art. 13 cit., mentre nella specie l’espulsione è stata disposta ai sensi della lett.c) del medesimo articolo, come affermato dallo stesso ricorrente. 5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, nulla dovendo disporsi circa le spese del giudizio di legittimità, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Prefettura. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma lì 6 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z