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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34634/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa all'esito del giudizio abbreviato, assolveva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per carenza di motivazione.

Rileva che il Giudice dell'udienza preliminare non ha valutato molti degli elementi su cui si fondava la richiesta di condanna degli imputati, tra cui i contatti tra le utenze cellulari ad essi in uso in orario coincidente con quello la tentata rapina, la circostanza per cui il Tomasello era sottoposto alla detenzione domiciliare è ciò nonostante all'ora della tentata rapina l'utenza a lui in uso agganciava la cella telefonica nel cui raggio si trova l'esercizio commerciale Slotlandia, il dato per cui detta utenza telefonica alcuni giorni dopo era stata rinvenuta ancora in suo possesso, unitamente ad un coltello, poi riconosciuto dalla persona offesa come l'arma utilizzata dal rapinatore per minacciarla; il comportamento singolare della [OSCURATO:PERSONA], che si portava più volte all'interno della sala giochi senza un apparente motivo, l'ultima della quali usciva lasciando la porta di ingresso accostata, senza chiuderla, così permettendo al rapinatore di entrare già travisato ed arma in pugno, senza dover bussare ed attendere che gli fosse aperta la porta.

Denuncia, dunque, la carenza di valutazione di dette circostanze di fatto, del tutto omessa nel tessuto motivazionale della sentenza di assoluzione.

3. Rileva il Collegio che il motivo di gravame è incentrato su doglíanze che ineriscono ad una rilettura o reinterpretazione delle emergenze processuali del giudizio di merito direttamente attinenti al merito della regiudicanda e, quindi, a questioni di fatto improponibili nel presente giudizio di legittimità.

Ne consegue che il ricorso deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. e gli atti trasmessi alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio di secondo grado.

In proposito, questa Corte di legittimità ha avuto più volte occasione di affermare che il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizio di motivazione della sentenza impugnata non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, del codice di rito (Sez. 2, ord. n. 17297 del 13/3/2019, Sezze, Rv. 276441 - 01; Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834 - 01; Sez. 3, ord. n. 48978 del 8/10/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261208 - 01; Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258193 - 01).

P. Q. M. Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma, il giorno 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa all'esito del giudizio abbreviato, assolveva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per carenza di motivazione. Rileva che il Giudice dell'udienza preliminare non ha valutato molti degli elementi su cui si fondava la richiesta di condanna degli imputati, tra cui i contatti tra le utenze cellulari ad essi in uso in orario coincidente con quello la tentata rapina, la circostanza per cui il Tomasello era sottoposto alla detenzione domiciliare è ciò nonostante all'ora della tentata rapina l'utenza a lui in uso agganciava la cella telefonica nel cui raggio si trova l'esercizio commerciale Slotlandia, il dato per cui detta utenza telefonica alcuni giorni dopo era stata rinvenuta ancora in suo possesso, unitamente ad un coltello, poi riconosciuto dalla persona offesa come l'arma utilizzata dal rapinatore per minacciarla; il comportamento singolare della [OSCURATO:PERSONA], che si portava più volte all'interno della sala giochi senza un apparente motivo, l'ultima della quali usciva lasciando la porta di ingresso accostata, senza chiuderla, così permettendo al rapinatore di entrare già travisato ed arma in pugno, senza dover bussare ed attendere che gli fosse aperta la porta. Denuncia, dunque, la carenza di valutazione di dette circostanze di fatto, del tutto omessa nel tessuto motivazionale della sentenza di assoluzione. 3. Rileva il Collegio che il motivo di gravame è incentrato su doglíanze che ineriscono ad una rilettura o reinterpretazione delle emergenze processuali del giudizio di merito direttamente attinenti al merito della regiudicanda e, quindi, a questioni di fatto improponibili nel presente giudizio di legittimità. Ne consegue che il ricorso deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. e gli atti trasmessi alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio di secondo grado. In proposito, questa Corte di legittimità ha avuto più volte occasione di affermare che il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizio di motivazione della sentenza impugnata non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, del codice di rito (Sez. 2, ord. n. 17297 del 13/3/2019, Sezze, Rv. 276441 - 01; Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834 - 01; Sez. 3, ord. n. 48978 del 8/10/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261208 - 01; Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258193 - 01). P. Q. M. Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, il giorno 1
Sentenza Cassazione n. 34634/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris