CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35568/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Catanzaro del 6/12/2022, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 4 e 7 cod. pen., condannando il primo alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 200,00 di multa e il secondo alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 400,00 di multa, per aver sottratto, in concorso con altri, una borsa contenente effetti personali a [OSCURATO:PERSONA], dopo essere sceso dalla vettura [OSCURATO:PERSONA] di colore verde ed essersi appropriato della borsa posta all'interno dell'autovettura Nissan colore bianco lasciata incustodita, con l'aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno (ore 19.23). 2.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di doglianza. Con il primo motivo, il ricorrente deduce carenza e illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, lamentando che la pretesa certezza deriverebbe da un riconoscimento operatooraffrontando sfocate-immagini del sistema di videosorveglianza con la foto segnaletica. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'art. 625, co.1 n. 7 cod. pen., sostenendo che l'efficacia dell'intervento delle forze dell'ordine consentirebbe di escludere l'aggravante della esposizione alla pubblica fede. Con il terzo motivo, lamentkilogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta. 3. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato e privo di specificità. Il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale, che ha compiutamente valorizzato le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nell'immediatezza, utilizzabili nel giudizio abbreviato. La Corte d'Appello ha evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA], rilasciando spontanee dichiarazioni, ha ammesso la propria responsabilità, circostanza che, lungi dal vanificare le argomentazioni accusatorie, ha contribuito a confermare gli ulteriori elementi a suo carico, Il ricorso, pertanto, risulta aspecifico nella misura in cui non considera che i giudici di merito hanno proprio valorizzato l'ammissione di responsabilità contenuta nelle dichiarazioni spontanee, rendendo il ricorso ripetitivo di profili già vagliati. Il secondo motivo è manifestamente infondato. L La Corte territoriale ha evidenziato che la presenza di telecamere di sorveglianza, nel luogo dove era stata parcheggiata l'autovettura all'interno della quale si trovava l'oggetto sottratto, non vale ad escludere l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede. È stato evidenziato che il ricorso ai filmati registrati attraverso le telecamere, poste a presidio di una panetteria, è infatti circostanza del tutto contingente e occasionale. La motivazione è in linea con il principio secondo cui In tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5 , n.1509 del 26/10/2020 (dep. 2021) Rv. 280157). Il terzo motivo è manifestamente infondato. Nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). La Corte territoriale ha adeguatamente motivato la determinazione della pena (mesi 8 di reclusione ed euro 200,00 di multa, previa riduzione per il rito), valorizzando le complessive modalità del fatto, contraddistinto dall'aver agito in gruppo e dall'aver previamente studiato i movimenti dell'automezzo preso di mira prima di individuare il momento giusto per intervenire. La pena base, pur discostatasi dal minimo, è rimasta ben più vicina a questo che al massimo edittale, risultando quindi esente da vizi di legittimità. Il ricorso non tiene conto dei consolidati principi in tema di motivazione della pena inferiore al medio edittale e, comunque, non si confronta con la motivazione fornita dalla Corte territoriale, che risulta non illogica e conforme ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data