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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17844/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto rigettarsi il ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza n. 6754 del 09/12/2020 - dep. 22/02/2021. la I sezione di questa Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la Corte d'appello di Napoli aveva rigettato l'incidente di esec:uzione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti del 22/10/2018, al fine di contestare il diniego del computo della detenzione subita, diniego opposto ex art. 657, comma 4, cod. proc. pen., in ragione della data di commissione dei reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, giudicati con sentenza resa in data 01./10/ 2015.

In particolare, la sentenza di annullamento ha rilevato che, nel caso di specie, la Corte territoriale, chiamata a interpretare il giudicato e a renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, necessari per le finalità esecutive, aveva omesso o l'attento confronto con l'intera imputazione e, ove necessario, con il contenuto della motivazione della sentenza, così come richiesto dalle specifiche prospettazioni.

In tal modo operando, essa aveva sciolto il nodo dell'individuazione della data del commesso reato plurisoggettivo, avuto riguardo alla condotta partecipativa del ricorrente, facendo solo genericamente riferimento alla chiarezza dell'imputazione e delle risultanze, senza così neppure considerare che il tempo in cui è stata indicata come "perdurante" l'associazione finalizzata al narcotraffico non necessariamente coincide con quello in cui si è protratta la condotta di partecipazione del singolo.

2. La Corte d'appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio, con ordinanza del 15/09 - 30/09/2021, è tornata a rigettare l'istanza, rilevando: a) che, con la sentenza del 01/10/2015 il Prezioso era stata ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

La sentenza aveva sottolineato il ruolo primario del Prezioso, legato da un rapporto privilegiato con [OSCURATO:PERSONA]; b) che gli elementi probatori raccolti dimostravano che, dopo la scarcerazione, avvenuta nel 2008, il Prezioso aveva ripreso il suo ruolo all'interno del clan, in tal modo confermando che la partecipazione non si era mai interrotta; c) che, in definitiva, sia prima che dopo la scarcerazione, il Prezioso aveva operato per il clan nell'ambito della più redditizia attività criminale, ossia il traffico di stupefacenti; d) che, pertanto, anche dopo il periodo di carcerazione la condotta partecipativa era rimasta ininterrotta.

3. Nell'interesse del Prezioso viene proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

In particolare, il ricorrente lamenta assenza di motivazione relativamente alla data di commissione del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.Chiarito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., l'originaria istanza si riferiva alla commissione del reato di cui all'art. 74 cit. - al contrario, ammettendosi che la condanna di cui all'art. 416-bis cod. pen. fosse successiva alla prima espiazione di pena -, rileva il ricorrente che l'ordinanza impugnata aveva affrontato la questione con una motivazione apodittica, tornando ad avere riguardo all'organizzazione camorristica e non a quella di cui all'art. 74 cit.

Si aggiunge che tutte le condotte indicate dal giudice del rinvio erano quasi esclusivamente riferibili al reato di associazione maflosa e che l'unico elemento apparentemente conferente era l'interposizione del Prezioso come mediatore in un acquisto di cocaina: tuttavia, siffatto episodio, secondo quanto rappresentato nell'originaria istanza, era stato raccontato da un unico collaboratore e, proprio perché sfornito di riscontro, non aveva dato luogo ad alcun capo di imputazione.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

Poiché, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., lo sconnputo della custodia cautelare subita o delle pene espiate ha riguardo alle sole limitazioni della libertà intervenute dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire, il giudice del rinvio si è esattamente posto il problema, individuato dalla sentenza di rescindente, di interpretare il giudicato relativo al reato di cui all'art. 74 d.P.R., oggetto della sentenza del 01/10/2015, al fine di intendere se le condotte partecipative si collocassero prima o dopo l'arco temporale al quale il Prezioso aveva chiesto di assegnare rilievo (17/12/2004 - 07/08/2005).

Lo stesso ricorso assume che il discrimen temporale vada colto proprio nella data del 07/08/2005.

Ora le argomentazioni spese dal giudice dell'esecuzione nell'interpretazione del giudicato sono assertivamente criticate dal ricorrente, il quale, per un verso, elude la stretta connessione tra le attività del clan e le attività dell'organizzazione finalizzata al traffico degli stupefacenti e, per altro verso, prova inammissibilmente a rimettere in discussione in questa sede l'elemento fattuale, valorizzato in sede di cognizione e rappresentato dal ruolo di mediatore, assunto dal Prezioso in relazione all'acquisto di una partita di cocaina nel 2008, ossia in epoca successiva al 2005.

Si tratta di un dato che i giudici della cognizione hanno esplicitamente valorizzato ai fini dell'attribuzione del reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 «sia prima che dopo la scarcerazione».

In sede esecutiva non ha alcun pregio, come si diceva, dedurre il fatto che solo un collaboratore avrebbe riferito della circostanze o dell'assenza di riscontri o ancora del dato che l'episodio non avrebbe costituito oggetto di un'imputazione.

Quanto ai primi due rilievi, si osserva che il giudice dell'esecuzione, ai fini che qui rilevano, deve interpretare il giudicato non rimetterlo in discussione, quanto ai presupposti dell'affermazione di responsabilità; quanto al terzo, è appena il caso di rilevare l'inconducenza della considerazione, dal momento che, ammesso pure che la circostanza sia esatta, la mancata, autonoma contestazione dell'episodio nulla toglie al suo significato ai fini della partecipazione all'associazione.

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto rigettarsi il ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 6754 del 09/12/2020 - dep. 22/02/2021. la I sezione di questa Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la Corte d'appello di Napoli aveva rigettato l'incidente di esec:uzione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti del 22/10/2018, al fine di contestare il diniego del computo della detenzione subita, diniego opposto ex art. 657, comma 4, cod. proc. pen., in ragione della data di commissione dei reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, giudicati con sentenza resa in data 01./10/ 2015. In particolare, la sentenza di annullamento ha rilevato che, nel caso di specie, la Corte territoriale, chiamata a interpretare il giudicato e a renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, necessari per le finalità esecutive, aveva omesso o l'attento confronto con l'intera imputazione e, ove necessario, con il contenuto della motivazione della sentenza, così come richiesto dalle specifiche prospettazioni. In tal modo operando, essa aveva sciolto il nodo dell'individuazione della data del commesso reato plurisoggettivo, avuto riguardo alla condotta partecipativa del ricorrente, facendo solo genericamente riferimento alla chiarezza dell'imputazione e delle risultanze, senza così neppure considerare che il tempo in cui è stata indicata come "perdurante" l'associazione finalizzata al narcotraffico non necessariamente coincide con quello in cui si è protratta la condotta di partecipazione del singolo. 2. La Corte d'appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio, con ordinanza del 15/09 - 30/09/2021, è tornata a rigettare l'istanza, rilevando: a) che, con la sentenza del 01/10/2015 il Prezioso era stata ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990. La sentenza aveva sottolineato il ruolo primario del Prezioso, legato da un rapporto privilegiato con [OSCURATO:PERSONA]; b) che gli elementi probatori raccolti dimostravano che, dopo la scarcerazione, avvenuta nel 2008, il Prezioso aveva ripreso il suo ruolo all'interno del clan, in tal modo confermando che la partecipazione non si era mai interrotta; c) che, in definitiva, sia prima che dopo la scarcerazione, il Prezioso aveva operato per il clan nell'ambito della più redditizia attività criminale, ossia il traffico di stupefacenti; d) che, pertanto, anche dopo il periodo di carcerazione la condotta partecipativa era rimasta ininterrotta. 3. Nell'interesse del Prezioso viene proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente lamenta assenza di motivazione relativamente alla data di commissione del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.Chiarito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., l'originaria istanza si riferiva alla commissione del reato di cui all'art. 74 cit. - al contrario, ammettendosi che la condanna di cui all'art. 416-bis cod. pen. fosse successiva alla prima espiazione di pena -, rileva il ricorrente che l'ordinanza impugnata aveva affrontato la questione con una motivazione apodittica, tornando ad avere riguardo all'organizzazione camorristica e non a quella di cui all'art. 74 cit. Si aggiunge che tutte le condotte indicate dal giudice del rinvio erano quasi esclusivamente riferibili al reato di associazione maflosa e che l'unico elemento apparentemente conferente era l'interposizione del Prezioso come mediatore in un acquisto di cocaina: tuttavia, siffatto episodio, secondo quanto rappresentato nell'originaria istanza, era stato raccontato da un unico collaboratore e, proprio perché sfornito di riscontro, non aveva dato luogo ad alcun capo di imputazione. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Poiché, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., lo sconnputo della custodia cautelare subita o delle pene espiate ha riguardo alle sole limitazioni della libertà intervenute dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire, il giudice del rinvio si è esattamente posto il problema, individuato dalla sentenza di rescindente, di interpretare il giudicato relativo al reato di cui all'art. 74 d.P.R., oggetto della sentenza del 01/10/2015, al fine di intendere se le condotte partecipative si collocassero prima o dopo l'arco temporale al quale il Prezioso aveva chiesto di assegnare rilievo (17/12/2004 - 07/08/2005). Lo stesso ricorso assume che il discrimen temporale vada colto proprio nella data del 07/08/2005. Ora le argomentazioni spese dal giudice dell'esecuzione nell'interpretazione del giudicato sono assertivamente criticate dal ricorrente, il quale, per un verso, elude la stretta connessione tra le attività del clan e le attività dell'organizzazione finalizzata al traffico degli stupefacenti e, per altro verso, prova inammissibilmente a rimettere in discussione in questa sede l'elemento fattuale, valorizzato in sede di cognizione e rappresentato dal ruolo di mediatore, assunto dal Prezioso in relazione all'acquisto di una partita di cocaina nel 2008, ossia in epoca successiva al 2005. Si tratta di un dato che i giudici della cognizione hanno esplicitamente valorizzato ai fini dell'attribuzione del reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 «sia prima che dopo la scarcerazione». In sede esecutiva non ha alcun pregio, come si diceva, dedurre il fatto che solo un collaboratore avrebbe riferito della circostanze o dell'assenza di riscontri o ancora del dato che l'episodio non avrebbe costituito oggetto di un'imputazione. Quanto ai primi due rilievi, si osserva che il giudice dell'esecuzione, ai fini che qui rilevano, deve interpretare il giudicato non rimetterlo in discussione, quanto ai presupposti dell'affermazione di responsabilità; quanto al terzo, è appena il caso di rilevare l'inconducenza della considerazione, dal momento che, ammesso pure che la circostanza sia esatta, la mancata, autonoma contestazione dell'episodio nulla toglie al suo significato ai fini della partecipazione all'associazione. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
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