CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09564/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 17 gennaio 2025, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Foggia, all'esito di giudizio abbreviato, lo aveva condannato - previa riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, con diniego delle circostanze attenuanti generiche - alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.333,00 di multa; che, con un unico motivo di doglianza, si lamentano la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizi della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'entità del trattamento sanzionatorio. Considerato che il ricorrente reitera, in modo del tutto generico, una doglianza già esaminata e motivatamente disattesa dai giudici di merito, nonché attinente ad un trattamento sanzionatorio, sorretto da sufficiente e logica motivazione; che, in punto di diritto, deve ribadirsi il principio secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze, aggravanti ed attenuanti, e per la continuazione nonché all'individuazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; con la conseguenza che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad un nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex plurimis, Sez. 5, n. 29829 del 13/03/2015, Rv. 265141; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142); che, inoltre, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Rv. 255153), il che, in particolare, vale anche con riferimento alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante (Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Rv. 271524; Sez. 6, n. 9120 del 2/7/1998, Rv. 211583); che la Corte ha correttamente escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, visto che la pena irrogata è stata calcolata quasi al minimo edittale e non si sono ravvisati in atti specifici elementi positivi in grado di giustificare la concessione del beneficio. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 g