CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03513/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di appello di Bari del 10.9.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui, in data 4.5.2016, il Tribunale di Trani aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione e, ricondotto il fatto nella ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. e, con le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 300 di multa oltre al pagamento delle spese processuali riconoscendole il beneficio della sospensione condizionale; 2. ricorre per cassazione il difensore della [OSCURATO:PERSONA] lamentando violazione dell'art. 125, comma 2, cod. proc. pen. e difetto assoluto di motivazione quanto alla invocata concessione del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen.: rileva che, con l'atto di impugnazione, era stata esplicitamente sollecitata la applicazione del beneficio della non menzione ma che la Corte di Appello non ha preso in considerazione la richiesta se non con uno sterile e posticcio richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'accoglimento del ricorso: rileva che l'accenno operato ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. non soddisfa l'onere di motivazione che deve sorreggere la decisione circa il diniego del beneficio soprattutto laddove, come pure è consentito, all'imputato sia stato riconosciuto quello della sospensione condizionale della pena; 4. il difensore della [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso via PEC le conclusioni insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata responsabile, dal Tribunale di Trani, del delitto di ricettazione e l'aveva condannata alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 300 di multa oltre al pagamento delle spese processuali con il beneficio della sospensione condizionale. cw.tilc. 2. Con l'atto di appello, la difesa dell'odierna ricorrentevin primo luogo sollecitato l'assoluzione quantomeno ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod. proc. pen. ovvero la improcedibilità dell'azione penale per speciale tenuità del fatto ex art. 131bis cod. pen.; da ultimo, ed in via subordinata, la riduzione della pena al minimo edittale con il beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale spedito su richiesta del privato (cfr., pag. 2 dell'atto di appello: "vorrà ... concedere alla [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della non menzione ex art. 175 cod. pen. immotivatamente negato dalla sentenza impugnata"). 3. La Corte di appello che, pure, aveva dato atto della richiesta difensiva (cfr., pag. 2 della sentenza) la ha tuttavia liquidata con una motivazione assolutamente incongrua e persino contraddittoria sostenendo che "... alla luce degli elementi sopra valutati ed apprezzabili ex art. 133 c.p. non si ritiene concedibile il beneficio di cui all'art. 175 c.p." (cfr., pag. 7 della sentenza impugnata). Se non ché, gli "elementi sopra valutati" erano quelli che hanno portato la Corte a disattendere la richiesta di ulteriore contenimento della pena di cui, nel contempo, i giudici di appello hanno tuttavia sottolineato la particolare tenuità essendo stata calcolata - nel "range" contemplato per la ipotesi "lieve" dell'art.648 cod. pen. - in misura di gran lunga inferiore alla media edittale ed ulteriormente contenuta con la riduzione nella misura massima di un terzo per le attenuanti generiche. 4. Il diniego del beneficio della non menzione non poteva dunque essere motivato per relationem alla valutazione di congruità della pena come determinata dal primo giudice in termini nettamente inferiori alla media edittale, con il riconoscimento della ipotesi "lieve" e delle circostanze attenuanti generiche ed il beneficio della sospensione condizionale. Si è condivisibilmente affermato che la sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato (cfr., Sez. 4 -, n. 32963 del 04/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281787 - 01). Nulla di pertinente ha potuto argomentare la Corte di appello: di qui, perciò, l'annullamento della sentenza sul punto con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari per nuovo esame. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della non menzione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte