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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04067/2023

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8263/14 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa , in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’avv.toGiuseppe Fiertler, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , n. 73 / 81, nella sede della Società tra [OSCURATO:PERSONA] e Musacchio s.t.p.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] Intimato avverso la sentenza della Com mis sione t ributaria r egional e del la Lombardia n. 118 / 30 /1 3 , de positata in data 1 ottobre 201 3 , non notificata; Oggetto: iscrizione ipotecaria udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20dicembre2022 dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva all’iscrizione ipotecaria effettuata a suo carico da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base dei ruoli esecutivi consegnati all’agente di riscossione dagli enti impositori chiedendo alla Commissione tributaria provinciale di Milano, la nullità dell’iscrizione, previa sospensione dell’atto impugnato, in quanto asseritamente adottata anche per titoli diversi da quelli tributari, quali quelli di carattere contributivo Inps e Inail, nonché per sanzioni afferenti a contravvenzioni stradali.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria adita rigettò il ricorso per quanto riguarda i crediti di natura tributaria dichiarando, nel contempo, il proprio difetto di giurisdizione per i crediti di natura non tributaria.

3. Contro tale sentenza,[OSCURATO:PERSONA] propose appello avanti alla Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito, anche CTR).

Equi talia Nord , preliminarmente, eccep ì l’inammissibilità dell’appello in quanto notificato tardivamente (v. pag ina due della gravata sentenza: (…) ha controdedotto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., argomentando: - sull’inammissibilità dell’appello essendo stata depositata la sentenza di primo grado in data 26/09/2011, laddove l’atto di appello risulta spedito per la notificazione in 18/03/012, con la conseguenza che il termine sarebbe scaduto il 26/03/2012; […]); contestava, altresì, nel merito,l’appello di [OSCURATO:PERSONA].

4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza qui impugnata, accol se l’appello di [OSCURATO:PERSONA] ed annullòl’iscrizione ipotecaria.

5. Avverso la pronuncia di appello ha proposto ricorsoin cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo settemotivi di ricorso di cui , i primi tre, volti a denunciare l’omessa pronunciadei giudici di appello sull’eccezione di inammissibilità dell’appello.

6. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] In relazione ai motivi di ricorso con i quali [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato l’omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale sull’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], occorre acquisire il fascicolo d’ufficio di secondo grado,con rinviodella causa a nuovo a ruolo ; PQM Rinvia a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione del fascicolo di secondo grado.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8263/14 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa , in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’avv.toGiuseppe Fiertler, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , n. 73 / 81, nella sede della Società tra [OSCURATO:PERSONA] e Musacchio s.t.p. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] Intimato avverso la sentenza della Com mis sione t ributaria r egional e del la Lombardia n. 118 / 30 /1 3 , de positata in data 1 ottobre 201 3 , non notificata; Oggetto: iscrizione ipotecaria udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20dicembre2022 dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva all’iscrizione ipotecaria effettuata a suo carico da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base dei ruoli esecutivi consegnati all’agente di riscossione dagli enti impositori chiedendo alla Commissione tributaria provinciale di Milano, la nullità dell’iscrizione, previa sospensione dell’atto impugnato, in quanto asseritamente adottata anche per titoli diversi da quelli tributari, quali quelli di carattere contributivo Inps e Inail, nonché per sanzioni afferenti a contravvenzioni stradali. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria adita rigettò il ricorso per quanto riguarda i crediti di natura tributaria dichiarando, nel contempo, il proprio difetto di giurisdizione per i crediti di natura non tributaria. 3. Contro tale sentenza,[OSCURATO:PERSONA] propose appello avanti alla Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito, anche CTR). Equi talia Nord , preliminarmente, eccep ì l’inammissibilità dell’appello in quanto notificato tardivamente (v. pag ina due della gravata sentenza: (…) ha controdedotto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., argomentando: - sull’inammissibilità dell’appello essendo stata depositata la sentenza di primo grado in data 26/09/2011, laddove l’atto di appello risulta spedito per la notificazione in 18/03/012, con la conseguenza che il termine sarebbe scaduto il 26/03/2012; […]); contestava, altresì, nel merito,l’appello di [OSCURATO:PERSONA]. 4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza qui impugnata, accol se l’appello di [OSCURATO:PERSONA] ed annullòl’iscrizione ipotecaria. 5. Avverso la pronuncia di appello ha proposto ricorsoin cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo settemotivi di ricorso di cui , i primi tre, volti a denunciare l’omessa pronunciadei giudici di appello sull’eccezione di inammissibilità dell’appello. 6. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] In relazione ai motivi di ricorso con i quali [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato l’omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale sull’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], occorre acquisire il fascicolo d’ufficio di secondo grado,con rinviodella causa a nuovo a ruolo ; PQM Rinvia a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione del fascicolo di secondo grado. Co
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