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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 18197/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen., ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Marco [OSCURATO:PERSONA] con sentenza della medesima Corte in data 10 febbraio 2021, irrevocabile il 9 novembre 2021; che, a ragione della decisione, il Tribunale ha valorizzato la successiva condanna per delitto riportata dal [OSCURATO:PERSONA] con sentenza emessa il 17 settembre 2021 dalla Corte di appello di Lecce, divenuta irrevocabile il 28 aprile 2022, ossia entro il quinquennio dalla definitività della sentenza che aveva concesso il beneficio; LETTO il ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 168 cod. pen., avendo la Corte d'appello revocato la sospensione condizionale della pena senza considerare che il reato oggetto della successiva condanna è stato commesso il 20 agosto 2020 e, quindi, prima del passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio; CONSIDERATO che l'ordinanza impugnata è conforme al condiviso orientamento di legittimità, secondo cui, in relazione all'ipotesi ex art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen., la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna per il delitto anteriormente commesso sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso (Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274333 - 01); RITENUTO che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen., ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Marco [OSCURATO:PERSONA] con sentenza della medesima Corte in data 10 febbraio 2021, irrevocabile il 9 novembre 2021; che, a ragione della decisione, il Tribunale ha valorizzato la successiva condanna per delitto riportata dal [OSCURATO:PERSONA] con sentenza emessa il 17 settembre 2021 dalla Corte di appello di Lecce, divenuta irrevocabile il 28 aprile 2022, ossia entro il quinquennio dalla definitività della sentenza che aveva concesso il beneficio; LETTO il ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 168 cod. pen., avendo la Corte d'appello revocato la sospensione condizionale della pena senza considerare che il reato oggetto della successiva condanna è stato commesso il 20 agosto 2020 e, quindi, prima del passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio; CONSIDERATO che l'ordinanza impugnata è conforme al condiviso orientamento di legittimità, secondo cui, in relazione all'ipotesi ex art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen., la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna per il delitto anteriormente commesso sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso (Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274333 - 01); RITENUTO che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18197/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris