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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 25261/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con l'ordinanza del 13 ottobre 2022, ha respinto la domanda di affidamento in prova avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ed ha dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare per l'entità della pena residua superiore ad anni due; Rilevato, al riguardo, che il Tribunale ch sorveglianza ha escluso di potere concedere la più ampia delle misure alternative alla detenzione per l'assenza di una valida opportunità lavorativa; Ritenuto che con il ricorso si vorrebbe pervenire ad una nuova valutazione degli elementi di merito già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dal Tribunale e che tale operazione, come noto, non è ammissibile in sede di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con l'ordinanza del 13 ottobre 2022, ha respinto la domanda di affidamento in prova avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ed ha dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare per l'entità della pena residua superiore ad anni due; Rilevato, al riguardo, che il Tribunale ch sorveglianza ha escluso di potere concedere la più ampia delle misure alternative alla detenzione per l'assenza di una valida opportunità lavorativa; Ritenuto che con il ricorso si vorrebbe pervenire ad una nuova valutazione degli elementi di merito già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dal Tribunale e che tale operazione, come noto, non è ammissibile in sede di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 aprile 2023.
Sentenza Cassazione n. 25261/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris