CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 20249/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila, per quanto qui interessa, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto aggravato loro ascritto in rubrica. 2. Avverso la prefata sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i difensori dei suddetti imputati. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sotto i seguenti profili: i) erronea applicazione degli artt. 453 e 550 cod. proc. pen., per non avere ritenuto la nullità del decreto di giudizio immediato emesso per il reato in contestazione, con conseguente nullità del giudizio; ii) erronea applicazione dell'art. 624 cod. pen., atteso che la condotta del ricorrente deve essere riqualificata nell'ipotesi di cui all'art. 379 cod. pen. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] lamenta mancanza di motivazione in ordine agli elementi specificamente evidenziati nei motivi di gravame relativi all'omessa esclusione della recidiva contestata. 5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 6. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 7. Ricorso Carbone. 7.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, alla stregua dell'insegnamento per cui l'instaurazione del giudizio immediato per reati per i quali l'esercizio dell'azione penale deve avvenire con citazione diretta, precludendo all'imputato il diritto di ricevere la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 40002 del 24/04/2019, Rv. 277525 - 01). Nella specie, vedendosi pacificamente in un caso di nullità a regime intermedio non dedotta nel giudizio di primo grado, la stessa deve ritenersi sanata, come correttamente rilevato dalla Corte d'appello. 2 a 7.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, non risultando neanche contestata la circostanza fattuale in ordine alla sussistenza di un preventivo accordo tra il Carbone e i complici affinché il primo fungesse da staffetta durante la fuga, dopo la sottrazione della merce, rendendolo come tale partecipe (e non favoreggiatore) del furto in disamina. 8. Ricorso Conte. L'unico motivo dedotto è manifestamente infondato, in quanto dal complesso motivazionale della sentenza impugnata e di quella di primo grado si può ritenere che l'applicazione della recidiva sia stata fondata su argomentazioni incensurabili in sede di legittimità, avuto riguardo alla valutazione dei precedenti penali a carico dell'imputato, plausibilmente reputati sintomatici del progressivo radicarsi nel Conte di una significativa capacità a delinquere, in considerazione dell'immediata prossimità temporale dei precedenti rispetto ai fatti in disamina e delle modalità di commissione del reato, implicanti l'impiego di un compendio organizzativo, con il coinvolgimento di più risorse umane e materiali. Tutti elementi dai quali è stata evidentemente desunta l'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, idonea a giustificare l'applicazione dell'aggravante in questione, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione. 9. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 m