Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 ottobre 2025

Cassazione n. 41614/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2989/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 22625/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/02/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Palermo pronunciava sul gravame introdotto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso il 15 febbraio 2019 dal locale Tribunale, con cui quest’ultimo – accertata, in via incidentale, la pericolosità qualificata del medesimo [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – aveva ordinato la confisca di prevenzione CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41614/2025 Roma, lì, 29/12/2025 di un articolato compendio patrimoniale, costituito da quattro società, sei cespiti immobiliari, nove beni mobili registrati e un rapporto finanziario.

Una porzione di tale compendio ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il relativo plesso aziendale, tra cui un autocarro, cinque autobetoniere e un’autopompa) era anche formalmente riconducibile, almeno in quota-parte, al proposto.

La porzione rimanente ([OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., e i corrispondenti plessi aziendali, nonché le ulteriori proprietà, immobiliari e mobiliari, oltre a un deposito titoli) era intestata interamente a soggetti terzi, ma era stata ritenuta egualmente nella disponibilità sostanziale del proposto.

La Corte di appello dichiarava inammissibile l’impugnazione del proposto in ordine a questa seconda porzione di patrimonio, respingendola nel resto.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.

Il ricorso è articolato in quattro motivi, di seguito riassunti nei limiti indicati dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o erronea applicazione di legge, con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell’appello in parte qua.

Il motivo muove dalla premessa che il giudice del gravame abbia negato l’interesse del proposto all’impugnazione per avere questi assunto, nel procedimento di prevenzione di primo grado, una posizione processualmente adesiva rispetto a quella dei terzi considerati fittiziamente interposti.

Tale circostanza non sarebbe esatta, dal momento che la sua difesa si sarebbe estrinsecata nella contestazione della sua pericolosità sociale, oltre che sull’affermazione della non riconducibilità a sé dei beni in questione.

L’interesse sussisterebbe, in ogni caso, anche a prescindere da ciò, sia perché il ricorrente era stato assunto come dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]., e sarebbe in gioco il suo posto di lavoro; sia perché dalle risultanze del presente procedimento di prevenzione era originata, rispetto alle quattro società sopra citate, l’imputazione di trasferimento fraudolento di valori, in ordine alla quale era infine intervenuta, in sede penale, declaratoria di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato; sia, infine, perché l’interesse rilevante non sarebbe solo quello di natura patrimoniale, dovendo essere altresì considerate le implicazioni morali sottese all’accertamento incidentale di pericolosità sociale.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e/o erronea applicazione dell’art. 4, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 159 del 2011 e carenza di motivazione.

Quanto al profilo di pericolosità qualificata di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, mancherebbe la necessaria correlazione temporale tra l’epoca in cui siffatta pericolosità si sarebbe manifestata, risalendo essa a sentenze di applicazione concordata della pena per il reato di associazione di stampo mafioso pronunciate nei lontani anni 1997 e 2002, e l’epoca di acquisizione del preteso dominio, da parte del proposto, sui beni oggetto del presente procedimento di prevenzione reale.

Quanto al profilo di pericolosità qualificata di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, difetterebbero, in capo al proposto, indizi in tal senso rilevanti, per essersi il processo penale, svoltosi a carico del medesimo per il delitto di trasferimento fraudolento di valori, concluso con la menzionata sentenza dichiarativa della prescrizione del reato, e per essere insussistente, e non essere stato comunque mai riscontrato in sede penale, il dolo specifico proprio del delitto in questione.

Inoltre, il procedimento di prevenzione patrimoniale avente ad oggetto le quote societarie in tesi fittiziamente intestate, già instaurato a carico del suocero, [OSCURATO:PERSONA]Arrigo, sarebbe stato definito in senso favorevole a quest’ultimo, sicché la sua riedizione segnerebbe un’inammissibile bis in idem di natura sostanziale.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce illogicità e/o contraddittorietà di motivazione.

Il ricorrente osserva che il giudicato penale di prescrizione non costituiva ostacolo all’eventuale prognosi di pericolosità sociale in sede di prevenzione, e anzi le risultanze del giudizio penale dovevano considerarsi a tal fine utilizzabili nel procedimento odierno, che avrebbe dovuto giungere a conclusioni con esse coerenti.

Ciò non sarebbe accaduto, in quanto si registrerebbe un insanabile contrasto tra l’imputazione penale mossa ai sensi dell’art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, pro-tempore vigente – incentrata sull’attribuzione del ruolo di soggetto interponente in capo al suocero del proposto, [OSCURATO:PERSONA] d’Arrigo, e al nipote omonimo di quest’ultimo – e l’accertamento odierno, per effetto del quale il proposto sarebbe stato elevato a tale ruolo e considerato dominus effettivo degli assetti societari.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e/o erronea applicazione dell’art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011.

Il deducente ripropone l’eccezione, già respinta dal giudice a quo, di avvenuta perenzione, in fase di gravame, del procedimento di prevenzione per avvenuto superamento, al netto delle sospensioni e delle proroghe, del termine di durata (di un anno e sei mesi) di cui alla citata disposizione.

Il superamento sarebbe determinato dall’impossibilità di considerare, quale causa di sospensione del termine, il rinvio (dall’udienza del 27 maggio 2020 a quella del 18 novembre 2020) disposto su richiesta della difesa, trattandosi di richiesta basata su prevalenti esigenze di acquisizione della prova (stante la necessità di attendere l’imminente definizione del giudizio penale di primo grado, in effetti conclusosi il 18 giugno 2020).

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso sul ricorso nei termini di cui in epigrafe.

La difesa ha depositato memoria di replica, insistendo per l’accoglimento dell’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso non è fondato, nei termini di seguito precisati.

2. Il decreto impugnato, invero, ha ritenuto inammissibile l’impugnazione del proposto in relazione ai beni intestati esclusivamente a soggetti terzi sul rilievo che le difese da lui sviluppate non fossero dirette a contrastare l’assunto della titolarità, anche sostanziale, dei beni in questione in capo ai terzi stessi.

Da tale rilievo la Corte di appello ha derivato la carenza di interesse all’impugnazione, non potendo il proposto vantare, per sua stessa prospettazione, alcun diritto alla restituzione di tali beni.

La Corte di appello ha annotato, altresì, che l’accertamento dell’effettiva situazione dominicale non rilevava neppure ai fini dell’istituzione del giudizio globale di proporzione tra reddito posseduto ed acquisti effettuati, stante l’inesistenza di accertate incongruità al riguardo.

3. La decisione adottata è conforme a diritto, perché recepisce la lezione interpretativa di questa Corte di legittimità, secondo cui, in caso di confisca di prevenzione di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è inammissibile l’impugnazione del proposto che si limiti a dedurre l’insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario, mentre sarebbe ammissibile l’atto di impugnazione che, senza negare l’esistenza del rapporto fiduciario, alleghi l’acquisto lecito dei beni, giacché in questa seconda ipotesi il proposto è portatore di un interesse proprio all’ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l’applicazione del provvedimento (Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021, Loiero, Rv. 281389-01; Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Mangione, Rv. 271822-01; Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266141-01).

Fuori di detta ultima ipotesi, il proposto può avere interesse a negare l'interposizione fittizia, e a dimostrare l’esclusiva appartenenza dei beni ai terzi intestatari, solo là dove l’esclusione dei beni stessi dalla sua sfera patrimoniale incida -in prospettazione- sul giudizio di sproporzione e, dunque, sulla legittimità, sotto questo specifico profilo, del provvedimento di confisca di prevenzione (Sez. 2, n. 40008 del 12/05/2016, Pomilio, Rv. 268232-01; Sez. 2, n. 30935 del 07/05/2015, Ciotta, Rv. 264295-01; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone, Rv. 256265-01).

4. Il ragionamento giudiziale, svolto in tali termini, è dunque giuridicamente corretto, né il motivo in disamina ne incrina le premesse di carattere fattuale, giacché è il ricorrente stesso ad ammettere di avere articolato, dinanzi alla Corte di appello, censure intese solo ad escludere la propria pericolosità sociale e la riconduzione a sé dei beni in questione.

L’interesse all’impugnazione di merito non poteva, neppure, essere ritenuto alla stregua delle ulteriori considerazioni svolte dal ricorrente in questa sede.

Il posto di lavoro del ricorrente non è inciso, in via immediata e diretta, dalla disposta confisca di prevenzione e, comunque, la sua posizione soggettiva non si differenzia da quella di ogni altro titolare di un rapporto di lavoro alle dipendenze di imprese confiscate, che non ha veste per intervenire nel procedimento di prevenzione patrimoniale, ma a tutela del quale sono apprestate le apposite garanzie e procedure di cui al d.lgs. 18 maggio 2018, n. 72.

Il giudizio penale a carico del ricorrente, per il reato di trasferimento fraudolento di valori, si è definitivamente concluso con declaratoria di prescrizione del reato stesso e l’esito della presente procedura non potrebbe rivestirvi alcuna influenza.

L’interesse ad un eventuale accertamento negativo di pericolosità sociale è soddisfatto nel procedimento, essendo state scrutinate in appello, ed essendo in questa sede ulteriormente scrutinabili, le censure corrispondenti, riferite al compendio patrimoniale a lui, sia pure pro-quota, direttamente intestato.

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato in ogni sua prospettazione.

2.1. Il decreto impugnato correttamente afferma, in punto di diritto, che la declaratoria di prescrizione, adottata in sede penale, non osta alla rivalutazione dei fatti ivi contestati ai fini dell’accertamento del profilo di pericolosità sociale funzionale alle esigenze del procedimento di prevenzione (Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496-01; Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, Schiraldi, Rv. 271372-01), ben potendo il relativo giudice ricostruire in via autonoma la rilevanza di condotte emerse durante il giudizio penale, dando conto, in motivazione, della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di fattispecie, idonei alla produzione o al reimpiego di proventi illeciti (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264320-01).

A tale canone di giudizio, che neppure il ricorrente revoca in dubbio, il decreto stesso si è perfettamente attenuto, avendo il giudice della prevenzione ritenuto, all’esito di approfondita disamina, che le condotte di intestazione fittizia, connotate dal richiesto dolo specifico, già incidentalmente accertate in sede di cognizione, fossero chiaramente desumibili dall’ampio compendio probatorio ivi acquisito, dal provvedimento in disamina nuovamente e riccamente illustrato.

Tale valutazione è certamente insindacabile in questa sede, giacché in materia il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la sola motivazione inesistente o meramente apparente, che è riscontrabile esclusivamente quando la decisione giudiziale si riveli illusoria o fittizia, ovvero ometta del tutto di confrontarsi con elementi potenzialmente decisivi (nel senso che, singolarmente considerati, siano tali da poter determinare un esito opposto del giudizio: Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284-01), come nella specie è radicalmente da escludere.

La piana lettura del decisum rivela l’effettività e la completezza dell’analisi ivi operata, né integra il vizio di motivazione totalmente mancante, o apparente, la deduzione di intervenuta sottovalutazione di argomenti difensivi, una volta verificato, come nella specie, che essi in realtà sono stati presi in considerazione dal giudice della prevenzione e sono stati confutati, o comunque risultano assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01).

2.2. Dal momento che la pericolosità sociale qualificata è nella specie ancorata, in via assorbente, all’avvenuto riscontro delle condotte di intestazione fraudolenta di quote societarie, la confisca di prevenzione delle medesime quote è perfettamente rispondente al sistema, venendo a colpire esattamente i «beni che risultano essere frutto di attività illecite» (art. 24, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011), in quanto fittiziamente attribuiti con la finalità elusiva prevista dall’art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992, conv. dalla legge n. 365 del 1992, pro- tempore vigente, e ciò indipendentemente dall’istituzione del giudizio di proporzione tra redditi ed acquisti.

La correlazione temporale è in sé espressa, in casi del genere, dal nesso di diretta derivazione della res dal reato espressivo di pericolosità qualificata.

2.3. Quanto al denunciato bis in idem, la prospettazione appare in radice generica.

La censura è, ad ogni modo, manifestamente priva di consistenza, stante l’alterità dei soggetti coinvolti nei distinti procedimenti di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale.

Il relativo divieto fa riferimento alla duplicazione di procedimenti per uno stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto e non è violato se uno stesso bene, in relazione a fatti o soggetti diversi, è preso in considerazione, in distinti procedimenti, ai fini del sequestro o della confisca (cfr. Sez. 3, n. 48395 del 13/06/2018, Arria, Rv. 274703-01), a prescindere dalla simmetria degli esiti.

3. Il terzo motivo di ricorso neppure è fondato.

Il decreto impugnato previene infatti l’obiezione nel motivo formulata, ribadendo, con diffusa argomentazione (in particolare a fine pag. 48, e inizio pag. 49), le ragioni che riscontrano l’esistenza di una “impronta padronale” sulle compagini societarie di causa nella loro interezza, direttamente riconducibile all’odierno proposto e riflessa dalle acquisizioni probatorie offerte dal processo di cognizione, non esistendo peraltro alcun obbligo di conformazione alla formulazione testuale della relativa imputazione.

Si tratta di assunto in linea con il tessuto normativo, sorretto da motivazione non apparente e non ulteriormente sindacabile anche alla luce del più ristretto perimetro che, come già precisato, assume il giudizio di legittimità in materia.

4. Il quarto motivo di ricorso non è, da ultimo, fondato.

In base al combinato disposto degli artt. 24, comma 2, e 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, il corso del termine di perenzione del procedimento di prevenzione in grado di appello resta sospeso, tra l’altro, in presenza delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di rito penale, «in quanto compatibili».

Tra queste ultime cause si annovera quella indicata dall’art. 304, comma 1, lett. a), del codice stesso, che vige durante il tempo in cui il procedimento «è sospeso o rinviato per impedimento dell’imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa».

Ciò posto, la Corte di appello ha ineccepibilmente evidenziato che il rinvio di udienza qui controverso, accompagnato peraltro da espressa declaratoria di sospensione dei termini, fu concesso unicamente per corrispondere ad una sollecitazione difensiva (l’impedimento del secondo professionista che assisteva il proposto), il cui accoglimento non era sotto alcun aspetto doveroso o altrimenti necessario.

Ben si sarebbe potuto procedere, infatti, con l’assistenza difensiva assicurata da uno solo dei legali fiduciariamente investiti.

Non sussistevano neppure esigenze di acquisizione della prova, giacché non era la sentenza penale di primo grado – intervenuta nell’intervallo di udienze conseguente al rinvio, non disposto, tuttavia, in funzione della sua acquisizione – a potere, di per sé, integrare la piattaforma probatoria utilizzabile nel giudizio di prevenzione.

A comporre tale piattaforma sono piuttosto serviti gli atti istruttori del giudizio penale, già versati in atti al momento in cui la decisione di rinvio fu assunta.

5. Le considerazioni che precedono importano la reiezione dell’intero ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 28/10/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2989/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 22625/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/02/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Palermo pronunciava sul gravame introdotto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso il 15 febbraio 2019 dal locale Tribunale, con cui quest’ultimo – accertata, in via incidentale, la pericolosità qualificata del medesimo [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – aveva ordinato la confisca di prevenzione CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41614/2025 Roma, lì, 29/12/2025 di un articolato compendio patrimoniale, costituito da quattro società, sei cespiti immobiliari, nove beni mobili registrati e un rapporto finanziario. Una porzione di tale compendio ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il relativo plesso aziendale, tra cui un autocarro, cinque autobetoniere e un’autopompa) era anche formalmente riconducibile, almeno in quota-parte, al proposto. La porzione rimanente ([OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., e i corrispondenti plessi aziendali, nonché le ulteriori proprietà, immobiliari e mobiliari, oltre a un deposito titoli) era intestata interamente a soggetti terzi, ma era stata ritenuta egualmente nella disponibilità sostanziale del proposto. La Corte di appello dichiarava inammissibile l’impugnazione del proposto in ordine a questa seconda porzione di patrimonio, respingendola nel resto. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Il ricorso è articolato in quattro motivi, di seguito riassunti nei limiti indicati dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o erronea applicazione di legge, con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell’appello in parte qua. Il motivo muove dalla premessa che il giudice del gravame abbia negato l’interesse del proposto all’impugnazione per avere questi assunto, nel procedimento di prevenzione di primo grado, una posizione processualmente adesiva rispetto a quella dei terzi considerati fittiziamente interposti. Tale circostanza non sarebbe esatta, dal momento che la sua difesa si sarebbe estrinsecata nella contestazione della sua pericolosità sociale, oltre che sull’affermazione della non riconducibilità a sé dei beni in questione. L’interesse sussisterebbe, in ogni caso, anche a prescindere da ciò, sia perché il ricorrente era stato assunto come dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]., e sarebbe in gioco il suo posto di lavoro; sia perché dalle risultanze del presente procedimento di prevenzione era originata, rispetto alle quattro società sopra citate, l’imputazione di trasferimento fraudolento di valori, in ordine alla quale era infine intervenuta, in sede penale, declaratoria di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato; sia, infine, perché l’interesse rilevante non sarebbe solo quello di natura patrimoniale, dovendo essere altresì considerate le implicazioni morali sottese all’accertamento incidentale di pericolosità sociale. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e/o erronea applicazione dell’art. 4, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 159 del 2011 e carenza di motivazione. Quanto al profilo di pericolosità qualificata di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, mancherebbe la necessaria correlazione temporale tra l’epoca in cui siffatta pericolosità si sarebbe manifestata, risalendo essa a sentenze di applicazione concordata della pena per il reato di associazione di stampo mafioso pronunciate nei lontani anni 1997 e 2002, e l’epoca di acquisizione del preteso dominio, da parte del proposto, sui beni oggetto del presente procedimento di prevenzione reale. Quanto al profilo di pericolosità qualificata di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, difetterebbero, in capo al proposto, indizi in tal senso rilevanti, per essersi il processo penale, svoltosi a carico del medesimo per il delitto di trasferimento fraudolento di valori, concluso con la menzionata sentenza dichiarativa della prescrizione del reato, e per essere insussistente, e non essere stato comunque mai riscontrato in sede penale, il dolo specifico proprio del delitto in questione. Inoltre, il procedimento di prevenzione patrimoniale avente ad oggetto le quote societarie in tesi fittiziamente intestate, già instaurato a carico del suocero, [OSCURATO:PERSONA]Arrigo, sarebbe stato definito in senso favorevole a quest’ultimo, sicché la sua riedizione segnerebbe un’inammissibile bis in idem di natura sostanziale. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce illogicità e/o contraddittorietà di motivazione. Il ricorrente osserva che il giudicato penale di prescrizione non costituiva ostacolo all’eventuale prognosi di pericolosità sociale in sede di prevenzione, e anzi le risultanze del giudizio penale dovevano considerarsi a tal fine utilizzabili nel procedimento odierno, che avrebbe dovuto giungere a conclusioni con esse coerenti. Ciò non sarebbe accaduto, in quanto si registrerebbe un insanabile contrasto tra l’imputazione penale mossa ai sensi dell’art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, pro-tempore vigente – incentrata sull’attribuzione del ruolo di soggetto interponente in capo al suocero del proposto, [OSCURATO:PERSONA] d’Arrigo, e al nipote omonimo di quest’ultimo – e l’accertamento odierno, per effetto del quale il proposto sarebbe stato elevato a tale ruolo e considerato dominus effettivo degli assetti societari. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e/o erronea applicazione dell’art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011. Il deducente ripropone l’eccezione, già respinta dal giudice a quo, di avvenuta perenzione, in fase di gravame, del procedimento di prevenzione per avvenuto superamento, al netto delle sospensioni e delle proroghe, del termine di durata (di un anno e sei mesi) di cui alla citata disposizione. Il superamento sarebbe determinato dall’impossibilità di considerare, quale causa di sospensione del termine, il rinvio (dall’udienza del 27 maggio 2020 a quella del 18 novembre 2020) disposto su richiesta della difesa, trattandosi di richiesta basata su prevalenti esigenze di acquisizione della prova (stante la necessità di attendere l’imminente definizione del giudizio penale di primo grado, in effetti conclusosi il 18 giugno 2020). 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso sul ricorso nei termini di cui in epigrafe. La difesa ha depositato memoria di replica, insistendo per l’accoglimento dell’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato, nei termini di seguito precisati. 2. Il decreto impugnato, invero, ha ritenuto inammissibile l’impugnazione del proposto in relazione ai beni intestati esclusivamente a soggetti terzi sul rilievo che le difese da lui sviluppate non fossero dirette a contrastare l’assunto della titolarità, anche sostanziale, dei beni in questione in capo ai terzi stessi. Da tale rilievo la Corte di appello ha derivato la carenza di interesse all’impugnazione, non potendo il proposto vantare, per sua stessa prospettazione, alcun diritto alla restituzione di tali beni. La Corte di appello ha annotato, altresì, che l’accertamento dell’effettiva situazione dominicale non rilevava neppure ai fini dell’istituzione del giudizio globale di proporzione tra reddito posseduto ed acquisti effettuati, stante l’inesistenza di accertate incongruità al riguardo. 3. La decisione adottata è conforme a diritto, perché recepisce la lezione interpretativa di questa Corte di legittimità, secondo cui, in caso di confisca di prevenzione di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è inammissibile l’impugnazione del proposto che si limiti a dedurre l’insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario, mentre sarebbe ammissibile l’atto di impugnazione che, senza negare l’esistenza del rapporto fiduciario, alleghi l’acquisto lecito dei beni, giacché in questa seconda ipotesi il proposto è portatore di un interesse proprio all’ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l’applicazione del provvedimento (Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021, Loiero, Rv. 281389-01; Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Mangione, Rv. 271822-01; Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266141-01). Fuori di detta ultima ipotesi, il proposto può avere interesse a negare l'interposizione fittizia, e a dimostrare l’esclusiva appartenenza dei beni ai terzi intestatari, solo là dove l’esclusione dei beni stessi dalla sua sfera patrimoniale incida -in prospettazione- sul giudizio di sproporzione e, dunque, sulla legittimità, sotto questo specifico profilo, del provvedimento di confisca di prevenzione (Sez. 2, n. 40008 del 12/05/2016, Pomilio, Rv. 268232-01; Sez. 2, n. 30935 del 07/05/2015, Ciotta, Rv. 264295-01; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone, Rv. 256265-01). 4. Il ragionamento giudiziale, svolto in tali termini, è dunque giuridicamente corretto, né il motivo in disamina ne incrina le premesse di carattere fattuale, giacché è il ricorrente stesso ad ammettere di avere articolato, dinanzi alla Corte di appello, censure intese solo ad escludere la propria pericolosità sociale e la riconduzione a sé dei beni in questione. L’interesse all’impugnazione di merito non poteva, neppure, essere ritenuto alla stregua delle ulteriori considerazioni svolte dal ricorrente in questa sede. Il posto di lavoro del ricorrente non è inciso, in via immediata e diretta, dalla disposta confisca di prevenzione e, comunque, la sua posizione soggettiva non si differenzia da quella di ogni altro titolare di un rapporto di lavoro alle dipendenze di imprese confiscate, che non ha veste per intervenire nel procedimento di prevenzione patrimoniale, ma a tutela del quale sono apprestate le apposite garanzie e procedure di cui al d.lgs. 18 maggio 2018, n. 72. Il giudizio penale a carico del ricorrente, per il reato di trasferimento fraudolento di valori, si è definitivamente concluso con declaratoria di prescrizione del reato stesso e l’esito della presente procedura non potrebbe rivestirvi alcuna influenza. L’interesse ad un eventuale accertamento negativo di pericolosità sociale è soddisfatto nel procedimento, essendo state scrutinate in appello, ed essendo in questa sede ulteriormente scrutinabili, le censure corrispondenti, riferite al compendio patrimoniale a lui, sia pure pro-quota, direttamente intestato. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato in ogni sua prospettazione. 2.1. Il decreto impugnato correttamente afferma, in punto di diritto, che la declaratoria di prescrizione, adottata in sede penale, non osta alla rivalutazione dei fatti ivi contestati ai fini dell’accertamento del profilo di pericolosità sociale funzionale alle esigenze del procedimento di prevenzione (Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496-01; Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, Schiraldi, Rv. 271372-01), ben potendo il relativo giudice ricostruire in via autonoma la rilevanza di condotte emerse durante il giudizio penale, dando conto, in motivazione, della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di fattispecie, idonei alla produzione o al reimpiego di proventi illeciti (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264320-01). A tale canone di giudizio, che neppure il ricorrente revoca in dubbio, il decreto stesso si è perfettamente attenuto, avendo il giudice della prevenzione ritenuto, all’esito di approfondita disamina, che le condotte di intestazione fittizia, connotate dal richiesto dolo specifico, già incidentalmente accertate in sede di cognizione, fossero chiaramente desumibili dall’ampio compendio probatorio ivi acquisito, dal provvedimento in disamina nuovamente e riccamente illustrato. Tale valutazione è certamente insindacabile in questa sede, giacché in materia il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la sola motivazione inesistente o meramente apparente, che è riscontrabile esclusivamente quando la decisione giudiziale si riveli illusoria o fittizia, ovvero ometta del tutto di confrontarsi con elementi potenzialmente decisivi (nel senso che, singolarmente considerati, siano tali da poter determinare un esito opposto del giudizio: Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284-01), come nella specie è radicalmente da escludere. La piana lettura del decisum rivela l’effettività e la completezza dell’analisi ivi operata, né integra il vizio di motivazione totalmente mancante, o apparente, la deduzione di intervenuta sottovalutazione di argomenti difensivi, una volta verificato, come nella specie, che essi in realtà sono stati presi in considerazione dal giudice della prevenzione e sono stati confutati, o comunque risultano assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01). 2.2. Dal momento che la pericolosità sociale qualificata è nella specie ancorata, in via assorbente, all’avvenuto riscontro delle condotte di intestazione fraudolenta di quote societarie, la confisca di prevenzione delle medesime quote è perfettamente rispondente al sistema, venendo a colpire esattamente i «beni che risultano essere frutto di attività illecite» (art. 24, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011), in quanto fittiziamente attribuiti con la finalità elusiva prevista dall’art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992, conv. dalla legge n. 365 del 1992, pro- tempore vigente, e ciò indipendentemente dall’istituzione del giudizio di proporzione tra redditi ed acquisti. La correlazione temporale è in sé espressa, in casi del genere, dal nesso di diretta derivazione della res dal reato espressivo di pericolosità qualificata. 2.3. Quanto al denunciato bis in idem, la prospettazione appare in radice generica. La censura è, ad ogni modo, manifestamente priva di consistenza, stante l’alterità dei soggetti coinvolti nei distinti procedimenti di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il relativo divieto fa riferimento alla duplicazione di procedimenti per uno stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto e non è violato se uno stesso bene, in relazione a fatti o soggetti diversi, è preso in considerazione, in distinti procedimenti, ai fini del sequestro o della confisca (cfr. Sez. 3, n. 48395 del 13/06/2018, Arria, Rv. 274703-01), a prescindere dalla simmetria degli esiti. 3. Il terzo motivo di ricorso neppure è fondato. Il decreto impugnato previene infatti l’obiezione nel motivo formulata, ribadendo, con diffusa argomentazione (in particolare a fine pag. 48, e inizio pag. 49), le ragioni che riscontrano l’esistenza di una “impronta padronale” sulle compagini societarie di causa nella loro interezza, direttamente riconducibile all’odierno proposto e riflessa dalle acquisizioni probatorie offerte dal processo di cognizione, non esistendo peraltro alcun obbligo di conformazione alla formulazione testuale della relativa imputazione. Si tratta di assunto in linea con il tessuto normativo, sorretto da motivazione non apparente e non ulteriormente sindacabile anche alla luce del più ristretto perimetro che, come già precisato, assume il giudizio di legittimità in materia. 4. Il quarto motivo di ricorso non è, da ultimo, fondato. In base al combinato disposto degli artt. 24, comma 2, e 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, il corso del termine di perenzione del procedimento di prevenzione in grado di appello resta sospeso, tra l’altro, in presenza delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di rito penale, «in quanto compatibili». Tra queste ultime cause si annovera quella indicata dall’art. 304, comma 1, lett. a), del codice stesso, che vige durante il tempo in cui il procedimento «è sospeso o rinviato per impedimento dell’imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa». Ciò posto, la Corte di appello ha ineccepibilmente evidenziato che il rinvio di udienza qui controverso, accompagnato peraltro da espressa declaratoria di sospensione dei termini, fu concesso unicamente per corrispondere ad una sollecitazione difensiva (l’impedimento del secondo professionista che assisteva il proposto), il cui accoglimento non era sotto alcun aspetto doveroso o altrimenti necessario. Ben si sarebbe potuto procedere, infatti, con l’assistenza difensiva assicurata da uno solo dei legali fiduciariamente investiti. Non sussistevano neppure esigenze di acquisizione della prova, giacché non era la sentenza penale di primo grado – intervenuta nell’intervallo di udienze conseguente al rinvio, non disposto, tuttavia, in funzione della sua acquisizione – a potere, di per sé, integrare la piattaforma probatoria utilizzabile nel giudizio di prevenzione. A comporre tale piattaforma sono piuttosto serviti gli atti istruttori del giudizio penale, già versati in atti al momento in cui la decisione di rinvio fu assunta. 5. Le considerazioni che precedono importano la reiezione dell’intero ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/10/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]