CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09227/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 9 novembre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il 21 luglio 2020 dal Magistrato di sorveglianza di Napoli con cui era stata respinta l'istanza di liberazione anticipata con riferimento al periodo dal 30 giugno 2011 al 30 dicembre 2014. Il Tribunale ha premesso che il medesimo periodo in valutazione aveva già registrato un primo provvedimento negativo emesso il 21 aprile 2017 dal Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], confermato dal Tribunale di sorveglianza di Napoli il 15 maggio 2018. Indi, ha esaminato e condiviso la risposta, egualmente negativa, data dal Magistrato di sorveglianza alla nuova istanza proposta dal condannato, sulla scorta della novità costituita dalla sua assoluzione dal reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., l'applicazione della misura cautelare relativa al quale aveva .costituito una delle basi su cui si era fondato il primo diniego della misura premiale, in quanto ha considerato non superate le ragioni che erano state poste alla base del diniego della liberazione anticipata per i semestri succitati in forza del precedente iter provvedimentale definitosi nel 2018. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso uno dei difensori di Potenza (l'avv. [OSCURATO:PERSONA]), atto con cui ha chiesto l'annullamento della stessa sulla scorta di un unico motivo in forza del quale si denunciano la violazione degli artt. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e 27 Cost. e il corrispondente vizio di assoluta carenza della motivazione. La difesa sostiene che il Tribunale di sorveglianza, rifacendosi pedissequamente agli argomenti svolti dal primo giudice e non tenendo conto degli argomenti prospettati con il reclamo, non ha tenuto nel debito conto la reale portata normativa dell'art. 54 cit., così svalutando illogicamente la portata dell'assoluzione conseguita da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'imputazione di cui all'art. 512-bis cod. pen. e persistendo nel negare il beneficio per il periodo richiesto sulla sola base del procedimento penale per diffamazione pendente innanzi al Giudice di pace e della condanna per il reato di usura, così perpetuando l'erronea valutazione, su tale inadeguata base, della mancata partecipazione del condannato al percorso risocializzante per l'intero periodo in questione. Il ricorrente contesta, in particolare, il recupero del materiale probatorio raccolto nel processo a suo carico per il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen., nonostante l'intervenuta assoluzione per insussistenza del fatto, recupero che avrebbe richiamato anche il compendio di intercettazioni invece dichiarato inutilizzabile dal giudice della cognizione, laddove le intercettazioni avrebbero dovuto considerarsi ineludibilmente inutilizzabili anche nel processo innanzi al Tribunale di sorveglianza, con l'effetto che l'esito assolutorio avrebbe dovuto escludere in toto dalla valutazione la corrispondente vicenda fattuale. Né, si aggiunge, risulta logica la risposta data dai giudici di sorveglianza in ordine alla valutazione annessa al procedimento pendente per diffamazione, scaturente dalla querela sporta da [OSCURATO:PERSONA], convenuto in giudizio da Potenza con atto di citazione che - si ribadisce - era stato redatto da un professionista a cui l'attore si era rivolto per la tutela dei suoi diritti. Per quanto concerne, poi, i reati di usura per i quali Potenza era stato condannato con sentenza sub iudice, il Tribunale, secondo la difesa, ha erroneamente omesso di considerare le doglianze svolte avverso il provvedimento di prima fase tese a valorizzare il principio costituzionale di non colpevolezza, peraltro annettendo rilievo all'esito ancora non definitivo, in relazione a un lunghissimo periodo di detenzione, apprezzato negativamente ad onta della condotta partecipativa al percorso rieducativo serbata dal condannato nello stesso intervallo temporale: parametro - quest'ultimo - che avrebbe dovuto invece essere preso in primaria considerazione per delibare l'attribuibilità della liberazione anticipata, istituto tipicamente premiale. Da tali considerazioni il ricorrente ha tratto la conclusione che il Tribunale ha mancato di compiere la valutazione richiesta dall'art. 54 Ord. pen. 3. L'altro difensore di Potenza (avv. [OSCURATO:PERSONA]) ha proposto distinto atto di impugnazione avverso l'ordinanza, di cui ha chiesto l'annullamento in forza di un unico motivo con cui lamenta la violazione degli artt. 54 Ord. pen. e 125 cod. proc. pen., motivo articolato in due partizioni. 3.1. Sulla premessa che il diniego della liberazione anticipata determinato dalla contestazione di reati commessi in epoca coeva o successiva alla detenzione per i periodi di interesse può essere rivisto laddove l'esito del procedimento penale sia assolutorio, in particolare per l'insussistenza del fatto, la difesa osserva che il Tribunale, nel destituire di rilevanza l'intervenuta assoluzione di Potenza per il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen., ha erroneamente proceduto all'autonoma valutazione dei fatti che il giudice penale aveva affermato essere penalmente irrilevanti, adducendo la persistente antisocialità della condotta del reo con motivazione meramente apparente, in quanto riferita a fatti neutri: esclusa dal giudice penale la connotazione illecita dell'intestazione fittizia, deduce il ricorrente, i giudici di sorveglianza non avrebbero dovuto annettere rilievo negativo al prospettato negozio fiduciario, atto che, in sé e per sé considerato, non è qualificato come illecito dall'ordinamento: persistendo, poi, nel ritenere la società costituita da [OSCURATO:PERSONA] come riconducibile a Potenza, il Tribunale ha contravvenuto alle conclusioni a cui era pervenuto il giudice della cognizione, aggirandone l'accertamento liberatorio, per trarne un illogico elemento di conferma della mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, obliterando che l'art. 512-bis cod. pen. non punisce l'interposizione fittizia ex se, ma la riconduce a connotazioni penalmente rilevanti soltanto quando l'azione venga posta in essere ai fini espressamente presi in considerazione dalla norma, fini in questo caso risultati assenti. 3.2. Per altro verso, si lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione determinati anche dalla rilevanza annessa alla pendenza del procedimento per il reato di diffamazione, da un lato, e a ulteriori condotte prospettate come commesse prima dell'inizio della detenzione del reo, dall'altro. Per quanto specificamente concerne la diffamazione, si segnala che, nel complessivo giudizio circa la partecipazione del reo al percorso rieducativo, l'aver considerato la pendenza del procedimento per un reato di opinione si è risolto nell'autoreferenziale e tautologica esposizione del dato, senza l'effettiva valutazione del medesimo, ossia senza confrontarsi con il contenuto dell'atto di citazione con cui si sarebbe commesso il reato e senza articolare le ragioni per le quali al fatto si annetteva rilevanza ai presenti fini. In ordine, poi, agli altri fatti asseritamente commessi da Potenza nel 2011, il Tribunale, secondo la difesa, ha errato nel non ritenere gli stessi del tutto neutri ai fini della concessione della liberazione anticipata, dal momento che i medesimi sono da inquadrarsi in epoca antecedente all'inizio del percorso rieducativo. 4. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che entrambi gli atti di impugnazione propongono di riconsiderare profili di merito, insuscettibili di valutazione in sede di legittimità (ciò, con particolare riferimento all'accertamento della genesi del procedimento per diffamazione, pendente), nonché rimarcando che il Tribunale di sorveglianza, fermo l'esito dell'assoluzione dal reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., ha svolto considerazioni certamente logiche, oltre che osservanti dell'art. 54 Ord. pen., per addivenire alla conclusione contestata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Rileva decisivamente considerare le progressive rationes decidendi che hanno condotto il Tribunale a confermare il nuovo diniego del beneficio premiale espresso dal Magistrato di sorveglianza. E' stato dal Tribunale rilevato che il Magistrato di sorveglianza si era basato sul fatto che il procedimento per diffamazione, pure posto alla base del primo rigetto, risultava ancora pendente, che l'assoluzione dal reato di cui all'art. 512- bis cod. pen., determinata da un profilo prettamente processuale, era dovuta all'insufficienza del quadro probatorio, ma essa non impediva di valutare il compendio stesso, formato anche da numerose intercettazioni, relativo alla condotta posta in essere da Potenza, e che risultava pendente un ulteriore procedimento, con condanna non definitiva, per i reati di cui all'art. 644 cod. pen. Nell'articolata prospettiva è stato, dai giudici di sorveglianza, ulteriormente osservato che: - quanto all'assoluzione dal reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., essa aveva riguardato il solo fatto-reato, mentre, espunte anche le intercettazioni inutilizzabili, la valutazione del quadro probatorio evidenziava una serie di condotte sicuramente implicanti un giudizio negativo in ordine alla sua partecipazione al processo rieducativo; dalla valutazione concatenata degli elementi dimostrativi della vicenda - al di delle intercettazioni telefoniche, inutilizzabili, rilevanti soltanto per la verifica del fine vietato dall'art. 512-bis cod. pen. - restava dimostrata la costituzione da parte del condannato di una nuova società, intestata a un nullatenente ([OSCURATO:PERSONA]), ma sostanzialmente operante con tutti i mezzi della società fallita riferita a Potenza; fatto che aveva costituito un comportamento spregiudicato, volto quantomeno a frustrare le ragioni dei creditori insinuati nel fallimento della sua società; - per il resto, pendeva ancora il processo per diffamazione, la querela proposta dalla persona offesa inerendo al contenuto dell'atto di citazione, da imputarsi a [OSCURATO:PERSONA], .dal momento che soltanto la parte in senso sostanziale - ossia Potenza - aveva potuto riferirlo all'avvocato, mero estensore dell'atto; - infine, era confermata la persistenza, unitamente all'assoluzione per altri episodi, della sentenza di primo grado di condanna per due reati di usura, che avevano determinato effetti perduranti fino al 20 maggio 2015, con la conseguenza che la valutazione negativa determinata dalla commissione dei relativi fatti, ascritti a Potenza, non ineriva a fatti antecedenti ai semestri in esame, ma investiva in pieno il periodo oggetto di valutazione. 3. Posto ciò, occorre riaffermare il principio di diritto secondo cui, in prima analisi, le decisioni in materia di liberazione anticipata, una volta divenute definitive perché non impugnate o per esaurimento dei mezzi di impugnazione, precludono il riesame del comportamento del condannato in relazione al medesimo periodo già preso in considerazione. Il procedimento di sorveglianza, invero, è assoggettato alle regole proprie di ogni altro procedimento giurisdizionale, ivi compresa quella che disciplina la definitività dei provvedimenti allorquando si sia esaurito l'iter delle impugnazioni oppure le impugnazioni da parte dell'avente titolo, con l'effetto che, relativamente alle decisioni in tema di liberazione anticipata, esse, una volta divenute definitive, precludono, in linea di massima, il successivo riesame del medesimo periodo, già in precedenza preso in considerazione (Sez. 1, n. 35796 del 8/3/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276615 - 01; Sez. 1, n. 1069 del 17/11/2005, dep. 2006, Morabito, Rv. 233134 - 01). Pertanto, non può obliterarsi che il principio della preclusione processuale trova applicazione anche nel procedimento di sorveglianza, in forza dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen., che sancisce l'inammissibilità della successiva istanza, se fondata sui medesimi presupposti di fatto e sulle stesse ragioni di diritto di quella precedente, già dichiarata inammissibile ovvero rigettata con provvedimento non impugnato e perciò divenuto definitivo (Sez. 1, n. 6628 del 1/12/1999, dep. 2000, Bauleo, Rv. 215230 - 01). Proprio in ragione del richiamo al principio di preclusione processuale, operante in sede esecutiva (in luogo del giudicato in senso proprio operante in sede cognitiva), vanno ricordate le ulteriori specificazioni, emerse nella stessa materia che qui si tratta, quando si è affermato che - non essendovi ragione per negare l'operatività per l'istituto della liberazione anticipata del principio generale per cui le decisioni di competenza del tribunale di sorveglianza in materia di misure alternative alla detenzione sono sempre decisioni allo stato degli atti, nel senso del loro assoggettamento al principio di preclusione (altrimenti definito del giudicato esecutivo) - deve ritenersi che, qualora tale beneficio sia stato negato, non sulla base di una valutazione del complessivo comportamento tenuto dal condannato nel semestre preso in considerazione, valutazione di per sé non più rivedibile, ma sulla base, essenzialmente, della pendenza di un procedimento penale per fatto commesso in quel semestre, l'intervenuta definizione di detto procedimento con sentenza assolutoria nel merito può legittimare l'adozione di una nuova decisione con la quale, in difformità dalla precedente, venga concessa, per quel medesimo semestre, la liberazione anticipata precedentemente negata (Sez. 1, n. 6761 del 12/12/1996, dep. 1997, Laganaro, Rv. 206774 - 01; v anche Sez. 1, n. 26074 del 22/12/2017, dep. 2018, Sollazzi, non mass.). Tale prospettiva è stata recentemente ribadita (da Sez. 1, n. 33849 del 30/4/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276824 - 01) con la precisazione - fondata sempre sul principio generale, desumibile dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen., da applicarsi anche beneficio premiale della liberazione anticipata - che, qualora tale beneficio sia stato negato, non sulla base di una valutazione del complessivo comportamento tenuto dal condannato nel semestre preso in considerazione (valutazione di per sé non più rivedibile), ma sull'essenziale base di un determinato reato commesso nel semestre, anche l'intervenuta correzione della data di commissione di detto reato comportante la sua collocazione al di fuori del semestre può legittimare l'adozione di una nuova decisione con la quale, in difformità dalla precedente, venga concessa, per quel medesimo semestre, la liberazione anticipata precedentemente negata. 4. L'articolato e, nel suo insieme, chiaro assetto determinato dai principi richiamati in modo condiviso conduce alla conclusione della complessiva infondatezza dell'impugnazione articolata nell'interesse di Potenza. Fermo, infatti, il rilievo da annettersi alla preclusione processuale. costituita dall'avvenuta valutazione della situazione di fatto ostativa al riconoscimento della liberazione anticipata con i provvedimenti emessi, nelle due fasi, nel corso degli anni 2017 - 2018, la possibilità di legittima rivedibilità con nuova istanza di quei provvedimenti che hanno negato la liberazione anticipata avrebbe dovuto misurarsi sulla sola ipotesi in cui il pregresso, complessivo rigetto si fosse retto sulla sola pendenza di contestazioni di un reato poi risultato insussistente o non commesso dal detenuto istante. Orbene, sia la doglianza che ha connotato il primo atto di impugnazione, sia le due censure che hanno contrassegnato il secondo atto di impugnazione, se, per un verso, hanno svolto considerazioni degne di approfondimento in ordine alla deduzione dell'intervenuta assoluzione di Potenza della contestazione del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., criticando i giudici di sorveglianza per la persistente valutazione negativa della condotta oggetto del corrispondente accertamento giudiziale, non hanno introdotto alcun elemento di decisiva novità con riferimento al restante fatto di reato di diffamazione e, inoltre, anche ai reati di usura, pure posti a carico di Potenza e per i quali non è stato in alcun modo dedotta alcuna sopravvenienza di una pronuncia giudiziale definitivamente liberatoria in favore del medesimo soggetto. 4.1. Quanto al primo tema, l'avvenuta assoluzione di Potenza dal reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., per insussistenza del fatto, ha introdotto un indubbio elemento di novità, ove si consideri che, ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione dei giudici di sorveglianza in ordine al presupposto della partecipazione dell'istante all'opera di rieducazione, in ipotesi di condotte di rilievo penale tenute dal detenuto nel corso dell'esecuzione della pena, costituisce oggetto di un apprezzamento autonomo rispetto alla differente valutazione di tali condotte da parte del giudice della cognizione, ma con l'unico limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell'istante (Sez. 1, n. 2380 del 11/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274870 - 01). Certo, l'esame delle condotte oggetto di verifica in sede penale, ove si tratti di condotte commesse dal soggetto, pur se risultate irrilevanti sotto il profilo penalistico, può essere suscettibile di verifica, ai fini della valutazione di cui all'art. 54 Ord. pen., onde trarne elementi significativi per stabilire se il detenuto abbia dato - o meno - prova della partecipazione all'opera di risocializzazione. Peraltro, è altrettanto certo che, in casi come quelli in esame, in cui si è trattato di verificare se sia caduto l'ostacolo costituito dall'esito negativo raggiunto dal primo provvedimento, pervenuto al giudicato esecutivo, la rivalutazione delle corrispondenti condotte non può non muovere dall'approdo raggiunto con quel provvedimento che l'istante ha chiesto di superare; approdo che, avendolo il Tribunale richiamato solo per il rilevato carattere ostativo annesso alla pendenza dell'accusa penale, si presume non avesse reso anche una valutazione del complessivo comportamento tenuto dal condannato nel periodo preso in considerazione: altrimenti, i giudici di sorveglianza - sulla scorta del quadro di principio suesposto - non avrebbero dovuto nemmeno accedere alla nuova verifica di merito. Se così è, lo scandaglio delle circostanze di fatto che sono state ritenute prive di rilevanza penale necessita di una motivazione particolarmente approfondita onde far emergere in quale preciso senso le condotte accertate come lecite si siano caratterizzate per concreti connotati aventi rilevanza negativa sotto il profilo trattamentale. 4.2. Precisato ciò, tuttavia, non mette conto svolgere ulteriori considerazioni sulla congruità o meno della motivazione offerta dal Tribunale per ritenere ancora ostativa alla concessione della liberazione anticipata relativa al periodo dal 30 giugno 2011 al 30 dicembre 2014 la condotta serbata da Potenza nella vicenda dell'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] della titolarità della società e dei beni aziendali della RM Banqueting, siccome apprezzata come oggettivamente disfunzionale rispetto all'effettiva adesione al percorso risocializzante. Ragione all'evidenza più liquida è, infatti, quella che impone di prendere atto che, in ogni caso, era ed è di ostacolo all'attuale, concreta possibilità di superamento dei provvedimenti emessi nel 2017 - 2018, in senso sfavorevole, nei confronti di Potenza in ordine alla concessione della liberazione anticipata nel periodo dal 30 giugno 2011 al 30 dicembre 2014, la valutazione negativa inerente al procedimento pendente a carico del detenuto per diffamazione e al procedimento relativo ai reati di usura, in ordine ai quali Potenza ha riportato condanna, sia pure non irrevocabile. 4.2.1. Stante la persistente pendenza del procedimento per il reato di diffamazione, considerato ostativo già nell'apprezzamento compiuto con il pregresso provvedimento definitivo, il ricorrente non poteva, né .può, in questo nuovo procedimento, chiedere la rivalutazione del già ritenuto carattere impeditivo di tale pendenza rispetto alla concessione del beneficio, poiché ogni considerazione svolta in tal senso si infrange sulla preclusione processuale conseguita dai provvedimenti del 2017 - 2018. Soltanto la liberazione dalla relativa accusa, per l'insussistenza del fatto ascrittogli o per la non commissione del fatto da parte sua, avrebbe determinato (e potrebbe determinare) per Potenza il superamento della preclusione e, con essa, la possibilità, in linea di principio, della chiesta rimeditazione dell'opzione a lui sfavorevole già assunta. 4.2.2. Né la difesa ha svolto, in entrambi gli atti di impugnazione, un'ammissibile censura lì dove ha criticato, in modo molto flebile, la collocazione da parte dei giudici di sorveglianza in senso ostativo alla concessione della misura premiale dell'ulteriore procedimento, pervenuto a condanna in sede di merito, sebbene non definitiva, dei due reati di usura, assumendo che si trattava di fatti per i quali la condotta oggetto di accusa si era concretata nel 2011, in periodo antecedente a quello di maturazione della misura premiale richiesta. Va, al contrario, rilevato che il Tribunale, sul tema, ha specificamente affermato che gli effetti prodotti dalla condotta alla base di tale ulteriore carico sono da ritenersi cessati soltanto il 20 maggio 2015 e che essa ha coinvolto l'intero arco temporale per il quale è stata chiesta la liberazione anticipata. Le contestazioni mosse su tale versante si sono risolte in deduzioni generiche e non autosufficienti, sicché esse non possono reputarsi idonee a contrastare la valutazione compiuta dal giudice del merito. 4.2.3. Conseguentemente, deve ritenersi che le doglianze articolate dal ricorrente non abbiano fornito un fondato supporto alla critica mossa al Tribunale che ha ritenuto inadeguati gli elementi addotti per addivenire alla revisione del provvedimento che aveva negato a [OSCURATO:PERSONA] la liberazione anticipata per il periodo dal 30 giugno 2011 al 30 dicembre 2014. 5. Corollario di queste considerazioni è il rigetto del ricorso, a cui segue, ai sensi dell'art.