CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 luglio 2026
Cassazione n. 22879/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA2026 GENERALE DELLO STATO;2756 - controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza n. 4225/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 08/11/2022 R.G.N. 4080/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10095/2023Numero di raccolta generale 22879/20261. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 4225/2022Da,t a pubblicazione 08/07/2026ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale erastata respinta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], neiconfronti del Ministero dei Beni e delle [OSCURATO:PERSONA] e delTurismo, ora Ministero della Cultura, (e con integrazione delcontraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]) voltaalla condanna del Ministero al conferimento dell’incarico diDirettore del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ovvero alrisarcimento del danno (patrimoniale o per perdita di chance,professionale, oltre che alla reputazione e al prestigio).2. I giudici di seconde cure hanno ritenuto, in primo luogo, cheil conferimento dell’incarico dirigenziale potesse avveniresolo con un provvedimento formale di nomina, cui accedevail contratto inter partes e, nel caso di specie, il Delossu nonaveva sottoscritto alcun contratto e neppure sussisteva amonte un equivalente atto organizzativo di conferimento chenon avrebbe potuto ravvisarsi in altri atti con i quali era stataanticipata la sua nomina; in secondo luogo che, non potendovantare l’aspirante all’incarico alcun diritto soggettivo alconferimento ma solo il diritto al risarcimento del dannoqualora non fossero stati osservati i canoni di correttezza ebuona fede da parte della P.A., nella fattispecie in esame nonera configurabile un uso distorto della discrezionalità néalcun eccesso di potere, perché il Ministero, venuto aconoscenza di una indagine penale in corso a carico delDelossu, non comunicata da quest’ultimo, melius reperpensa, aveva preferito per la nomina altro candidato dellaterna.3. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui haNumero registro generale 10095/2023resistito con controricorso il Ministero della CulturaN. umero sezionale 2756/2026Numero di raccolta generale 22879/2026Mariarosaria [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. Data pubblicazione 08/07/2026Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360, co. 1,n. 3) c.p.c. e art. 360, co. 1, n. 4) c.p.c., la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 5, dell’art. 19 e dell’art. 63 d. lgs.n. 165/2001; la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112c.p.c.; la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, co. 1bis della legge n. 241/1990; la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1334 cod. civ. e dell’art. 97 Cost.; laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod.civ., nonché dei principi di correttezza e buona fedenell’esercizio dei poteri privati; la contraddittorietà e illogicitàdella motivazione della sentenza impugnata. Con leformulate censure si contesta il capo della gravata pronunciacon il quale la Corte territoriale ha rigettato la domanda delDelussu di accertamento del proprio diritto alla stipulazionedel contratto accessorio alla nomina a Direttore del ParcoArcheologico di [OSCURATO:PERSONA], già effettuata nei propriconfronti dal competente organo ministeriale (DirettoreGenerale Musei), debitamente comunicata e ampiamentepubblicizzata. Secondo parte ricorrente il rigetto delladomanda de qua si sarebbe basato, in sintesi, sull’erroneopresupposto che non sarebbe mai stato adottato dal MIBACTil provvedimento di conferimento dell’incarico quando,invece, vi erano elementi di fatto che deponevano per unatesi diversa.3. Il motivo non è fondato.4. In primo luogo, deve osservarsi l’inconferenza del richiamoalla legge n. 241/1990 e alla giurisprudenza amministrativaNumero registro generale 10095/2023richiamata atteso che pacificamente essa non si applica perN umero sezionale 2756/2026Numero di raccolta generale 22879/2026il conferimento degli incarichi dirigenziali in ragione della lorDoat a pubblicazione 08/07/2026natura privatistica (cfr. Cass. n. 17852/2009).5. In secondo luogo, va evidenziato che, in sede di legittimità(Cass. n. 5659/2004; Cass. n. 11942/2025), è statoaffermato che nell’impiego pubblico contrattualizzato ilrapporto dirigenziale sorge solo a seguito della stipulazionedel contratto e l’atto unilaterale di conferimento dell’incarico,che l’amministrazione adotta nell’esercizio del potereprivatistico di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001,rileva unicamente sul piano dell’organizzazione ed ai fini deicontrolli interni richiamati dallo stesso art. 5, ma non èidoneo a determinare l’instaurazione del rapporto medesimoné equivale ad una proposta contrattuale, della quale nonpossiede i requisiti, perché è solo con il contratto che iltrattamento economico viene definito nel rispetto dell’art. 24del d.lgs. n. 165/2001, ossia tenendo conto delle previsionidella contrattazione collettiva, delle responsabilità attribuite,degli obiettivi fissati, dei risultati da conseguire.6. La necessità del requisito formale dell’atto scritto è, infatti,indispensabile a consentire i controlli previsti dall’art. 5 co. 3d.lgs. n. 165/2001 e, quanto alle tutele, è stata riconosciutaal dirigente l’azione risarcitoria per violazione del legittimoaffidamento solo nel caso di modifica o ritiro dell’atto diconferimento dell’incarico già formalizzato prima della stipuladel contratto successivo.7. Nella fattispecie in esame, invece, vi è stata solo unaanticipazione informale della nomina, in relazione alla qualemancava sia l’atto di nomina che il contratto, sicché lededotte violazioni di legge sono insussistenti.Numero registro generale 10095/20238. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360, coN. umero sezionale 2756/2026Numero di raccolta generale 22879/20261, n. 3) c.p.c. e art. 360, co. 1, n. 4) c.p.c., la violazione e/Doat a pubblicazione 08/07/2026falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 2907 cod. civ.,nonché degli artt. 2, 3 e 97 Cost. nonché la contraddittorietàe illogicità della motivazione della sentenza impugnata e ilmanifesto travisamento dei fatti. Si deduce che la Corteterritoriale aveva erroneamente rigettato la domandarisarcitoria proposta, in via subordinata, dal Delussu neiconfronti del MIBACT attraverso una corretta valutazionedella condotta della P.A. che aveva violato i principi dicorrettezza, buona fede, imparzialità e buon andamento.9. Il motivo è inammissibile.10. Seppure la ricorrente formalmente denunci la violazionedi numerose norme sostanziali in ordine alla violazione deiprincipi di correttezza, buona fede, buon andamento eimparzialità della P.A., nella sostanza, richiede unarivisitazione di fatti e circostanze, già definitivamenteaccertati in sede di merito e una diversa interpretazionedell’oggetto del contendere, inammissibile in sede dilegittimità perché tanto l’accertamento dei fatti, quantol’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanzeistruttorie è attività riservata al giudice del merito, cuicompete non solo la valutazione delle prove ma anche lascelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenutepiù idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesiCass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485;Cass. 15/07/2009, n. 16499).11. È anche inammissibile la questione con la quale vienedenunciato un “travisamento della prova”.12. Al riguardo, di recente le Sezioni Unite di questa Cortehanno insegnato che: “Il travisamento del contenutooggettivo della prova, il quale ricorre in caso di Nsuvmiesrtoa re gistro generale 10095/2023Numero sezionale 2756/2026concernente il fatto probatorio in sé, e non di verificaNu mloegro idci ara ccolta generale 22879/2026della riconducibilità dell’informazione probatoria al fattDoat a pubblicazione 08/07/2026probatorio, trova il suo istituzionale rimedionell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, inconcorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4,c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito unpunto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare,e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorioprospettata da una delle parti, il vizio fatto valere, inconcorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360,nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale osostanziale” (così Cass., sez. un., 5.3.2024, n. 5792).13. Risulta evidente, allora, già in base alla lettura dellarubrica del motivo in esame e, meglio, dal suo svolgimento,che il ricorrente non deduce in realtà un travisamento dellaprova, inteso come travisamento che rifletta la lettura delfatto probatorio prospettata da una delle parti, nei termini enei limiti in cui può essere esso può essere fatto valere insede di legittimità.14. Piuttosto, il ricorrente, ancora una volta, rappresenta unacritica dell’apprezzamento probatorio operato dalla Corte dimerito, ed alla stessa riservato.15. Infine, va precisato che, in seguito alla riformulazionedell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 deld.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione lecensure di contraddittorietà e insufficienza della motivazionedella sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiestoNumero registro generale 10095/2023dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora laN umero sezionale 2756/2026Numero di raccolta generale 22879/2026motivazione sia totalmente mancante o meramentDeat a pubblicazione 08/07/2026apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili, o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).16. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha specificato eprecisato il percorso decisionale evidenziando, comeriportato nello storico di lite, che il Delossu non avevasottoscritto alcun contratto e neppure sussisteva a monte unequivalente atto organizzativo di conferimento che nonavrebbe potuto ravvisarsi in altri atti con i quali era stataanticipata la sua nomina; inoltre che, non potendo vantarel’espirante all’incarico alcun diritto soggettivo alconferimento ma solo il diritto al risarcimento del dannoqualora non fossero stati osservati i canoni di correttezza ebuona fede da parte della PA, nella fattispecie in esame nonera configurabile un uso distorto della discrezionalità néalcun eccesso di potere, perché il Ministero, venuto aconoscenza di una indagine penale in corso a carico delDelossu, non comunicata da quest’ultimo, melius reperpensa, aveva preferito per la nomina altro candidato dellaterna.17. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essererigettato.18. Le spese seguono secondo legge la soccombenza e vannoliquidate come da dispositivo in favore dell’Amministrazionecontroricorrente; nulla va disposto per l’intimata che non hasvolto attività difensiva. P.Q.MNumero registro generale 10095/2023La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente aNl umero sezionale 2756/2026Numero di raccolta generale 22879/2026pagamento, in favore del Ministero della Cultura, delle spese dDealt a pubblicazione 08/07/2026giudizio di casszione liquidate in euro 6.000,00, oltre al rimborsodelle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 giugno 2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]