CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25574/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10967/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Angelis, elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 61 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise,n. 159/ 2/ 20 1 6, depositata in data 25 marzo 201 6 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 settembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; Rimborso ritenute IRPEF 2006 – indennità buonuscita –ex dipendenti MEF Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Molise n. 159/2/2016 del 25/03/2016, che, a conferma della sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Campobasso, rigettò l’appello dell’Ufficio, confermando l’illegittimità del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione al rimborso IRPEF, chiesto nel 2008 dal contribuente sulla tassazione della indennità di previdenzae riconosciuto dalla pronuncia di primo grado. Il ricorrente, dipendente del Ministero delle Finanze, cessato dal servizio, aveva maturato il diritto alla predetta indennità ai sensi del d.P.R. n. 211/1981, sulla quale l’Amministrazione aveva effettuatouna ritenuta a suo dire non corretta in quanto, generando una maggiore imposta di € 4.994,22, non aveva considerato che l’indennità erogata era costituita esclusivamente da contributi versati dai dipendenti e, quindi, assimilabile ad indennità cd. equipollenti. La CTR rigettò l’appello sul rilievo che l’indennità era formata esclusivamente da somme corrisposte dai dipendenti e, pertanto, non era assoggettabile ad imposta. 2. L’Agenzia propone due motivi di ricorso per cassazione; il contribuente resiste con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo strumento di impugnazione l’Agenzia delle Entrate deduce la «nullità della sentenza per violazione degli artt.132 c.p.c. e 36 dlvo 546/92, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c.». La CTR avrebbe, invero, confermato la decisione della CTP senza rispondere adeguatamente alle censure sollevate dall’Ufficio nell’atto di gravame, con particolare riferimento all’interpretazione da dare alle due pronunce (Cass. n. 9430/2003 e Cass. n. 2642/1999) poste asostegno del rigetto dell’appello. Il motivo è infondato.1.1. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 07/04/2014 n. 8053). Con particolare riferimento alla tecnica motivazionale per relationem questa Corte ha ripetutamente affermato che detta motivazione è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., Sez. U., 4/6/2008 n. 14814). Il giudice di appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti (ex multis, Cass., 7/8/2015 n. 16612) sicché deve considerarsi nulla – in quanto meramente apparente –una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (ex multis, Cass. 21/9/2017 n. 22022 e Cass.25/10/2018 n. 27112). Nel caso di specie la CTR ha indicato in modo specifico i passaggi motivazionali che hanno condotto alla conferma della decisione di prime cure; dopo la premessa sulla materia del contendere (l’eventuale tassazione dell’importo versato all’ex dipendente del MEF dal Fondo di previdenza), la CTR ha richiamato i precedenti sia di legittimità sia di merito (della medesima CTR del Molise) in materia, favorevolialla tesi dell’appellato.Pertanto,la motivazione non può ritenersi apparente, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte. 2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta la «violazione degli artt. 17 e 199, 49, comma 2 e dell’articolo 51, comma 1, dpr 917/86 (nella versione ratione temporis applicabile), del d.P.R. 211/1981 e dell’art. 1 ss d.P.R. 1034/1984, nonché dell’articolo 2697 c.c. e falsa applicazione del d.lgs. C.P.S. 325/1946, inrelazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». La ricorrente sostiene che, per la peculiare natura della composizione del Fondo per il personale del Ministero delle Finanze, istituito con d.P.R. 17/03/1981, n. 211, la CTR sarebbe dovuta pervenire a conclusioni contrarie, in quanto per il combinato disposto degli articoli 49, comma 2, e 51, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986 «costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce, a qualunque titolo, “in relazione” al rapporto di lavoro e, quindi, tutte le erogazioni che siano in qualche modo ad esso riconducibili, ancorché la materiale corresponsione avvenga successivamente alla cessazione del rapporto medesimo» (pag. 16 del ricorso). Il motivo è fondato. La questione che si pone attiene alla qualificazione dell’indennità spettante al dipendente del Ministero dell’Economia e delle Finanze al momento del pensionamento ed in particolare dell’indennità erogata dal Fondo di previdenza per il personale di detto Ministero all’atto della cessazione dal servizio, e muove dalla composizione del fondo medesimo. Infatti, benché possa dirsi incontestata la natura ‘equipollente’ dell’indennità di trattamento di fine rapporto, nella specie è oggetto di contestazione proprio la composizione del fondo medesimo, dalla quale, poi, farne discendere la tassazione: mentre per l’Ufficio tale fondo sarebbe formato da entrate tipiche della contribuzione pubblica e ad esso andrebbe, quindi, applicata la tassazione (separata) prevista dall’art. 17 del T.U. del 22 dicembre 1986 (n.917), per il contribuente, invece, poiché trattasi di contributi a carico del dipendente e da questi interamente versati al fondo previdenziale, sarebbero esclusi tout courtdalla tassazione. La questione va decisa alla luce degli approdi giurisprudenziali succedutisi nel tempo. Infatti, questa Corte mentre ha in passato affermato che l’indennità supplementare corrisposta, all’atto della cessazione dal servizio, in epoca successiva al 30 settembre 1985, dal Fondo di Previdenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, essendo assimilabile alle indennità equipollenti di cui all’art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986, nel testo applicabile ratione temporis, ed essendo formata esclusivamente dalle contribuzioni dei dipendenti, non è assoggettabile ad imposta (Cass. n. 9430/2003, citata dalla difesa del controricorrente e dalla CTR), in temp i più recenti ha aderito ad una diversa interpretazione che fa leva sul determinante rilievo della natura composita del fondo de quo, formato non solo dalle contribuzioni del dipendente ma anche da entrate riguardanti, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 1034/1984, proventi di natura diversa (sanzioni pecuniarie, percentuali di vincita del gioco del lotto). Da tale rilievo si è giunti ad affermare, sia con riferimento all’indennità supplementare sia a quella di buonuscita, che esse hanno funzione previdenziale e sono assimilabil i all’indennità equipollente di cui all’art. 17, comma 1, d.P.R. cit., rappresentando una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell’istituto (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 19859, 25/10/2017, n. 25396 eCass. 30/10/2019, n. 27804). Non v’è motivo di discostarsi da tale orientamento che, valorizzando il principio di onnicomprensività, ha ritenuto che le entrate che concorrono alla formazione del suddetto fondo previdenziale, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 1034/1984, fanno riferimento a proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie e da percentuali di vincita del gioco del lotto, nonché ad altre indennità perequative pensionabili, collegabili a scelte premiali o a servizi straordinari effettuati dal personale. L’interpretazione oggi prevalente è, quindi, nel senso di ritenere il fondo «una forma di retribuzione differita composta dai contributi degli iscritti che la fa rientrare nel parametro normativo degli artt. 17 e 19 del TUIR (già 16 e 17) come indennità equipollente e quindi assoggettata a tassazione separata e non integrale»(Cass.n. 5330/2019 cit.; conf. Cass. 25/10/2022, n. 31480). 3. In base alle considerazioni svolte la sentenza di appello va cassata, non avendo la CTR fatto buon governo dei principi giurisprudenziali richiamati; non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa può essere decisa ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., rigettandosi l’originario ricorso del contribuente. La peculiarità della fattispecie (l’interpretazione cui si è aderito si è cristallizzata in data immediatamente successiva all’introduzione del ricorso de quo) giustifica l’integrale compensazione delle spese di tutti i gradi di lite. P.Q.M. Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo , cassa la sentenza impugnata, e , decidendo nel mer