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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03601/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 30 aprile 2021, confermava la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Marsala, in data 15 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 628, 582 e 612 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, che lamenta una violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione della rapina contestata nella forma tentata, ripropone, peraltro del tutto genericamente, profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi di vizi dal giudice di merito, che ha difatti correttamente individuato, attraverso valutazioni di fatto non rivedibili, nella condotta posta in essere gli estremi della rapina impropria, in quanto tra la sottrazione e la condotta violenta era intercorso un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione, così interpretando correttamente l'espressione "immediatamente dopo" di cui all'art. 628, comma secondo cod. pen. in termini conformi alla giurisprudenza di legittimità; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso I'll ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 30 aprile 2021, confermava la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Marsala, in data 15 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 628, 582 e 612 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, che lamenta una violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione della rapina contestata nella forma tentata, ripropone, peraltro del tutto genericamente, profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi di vizi dal giudice di merito, che ha difatti correttamente individuato, attraverso valutazioni di fatto non rivedibili, nella condotta posta in essere gli estremi della rapina impropria, in quanto tra la sottrazione e la condotta violenta era intercorso un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione, così interpretando correttamente l'espressione "immediatamente dopo" di cui all'art. 628, comma secondo cod. pen. in termini conformi alla giurisprudenza di legittimità; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ent
Sentenza Cassazione n. 03601/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris