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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 47643/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato, con conferma delle statuizioni civili e condanna dell'imputata al pagamento delle spese sostenute dalla stessa parte civile nel presente giudizio; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 06/04/2022, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 21/06/2018 del G.u.p. del Tribunale di Alessandria di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (così come era stato riqualificato il fatto dal G.u.p. del Tribunale di Alessandria, a fronte di una contestazione iniziale di tentata estorsione) ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che i due motivi di ricorso, con i quali si lamenta, rispettivamente, l'erronea applicazione dell'art. 393 cod. pen. e la mancanza o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputata, sono inammissibili in quanto diretti a prospettare ragioni in fatto e a sollecitare una diversa valutazione del significato probatorio da attribuire alle prove acquisite, ciò che non è ammissibile in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015,

0. Rv. 262965-01), a fronte di una motivazione della Corte d'appello di Torino che risulta priva di contraddizioni o illogicità, tanto meno manifeste (si veda la pag. 4 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Torino ha evidenziato come, dalla registrazione dell'incontro tra la persona offesa Torello e l'imputata, fosse emerso come questa, nel mostrare al Torello fotografie compromettenti dello stesso in quanto in atteggiamenti intimi con una donna, avesse fatto riferimento alle conseguenze che il medesimo Torello avrebbe subito se non avesse accolto l'invito a desistere dall'avanzare le sue asseritamente infondate pretese creditorie, nel caso in cui altri fossero entrati in possesso delle predette fotografie, ritenendo, in modo del tutto logico e giuridicamente corretto, che ciò costituisse una minaccia idonea a integrare l'attribuito reato di ragion fattasi).

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue altresì la condanna dell'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna inoltre l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato, con conferma delle statuizioni civili e condanna dell'imputata al pagamento delle spese sostenute dalla stessa parte civile nel presente giudizio; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 06/04/2022, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 21/06/2018 del G.u.p. del Tribunale di Alessandria di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (così come era stato riqualificato il fatto dal G.u.p. del Tribunale di Alessandria, a fronte di una contestazione iniziale di tentata estorsione) ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che i due motivi di ricorso, con i quali si lamenta, rispettivamente, l'erronea applicazione dell'art. 393 cod. pen. e la mancanza o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputata, sono inammissibili in quanto diretti a prospettare ragioni in fatto e a sollecitare una diversa valutazione del significato probatorio da attribuire alle prove acquisite, ciò che non è ammissibile in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0. Rv. 262965-01), a fronte di una motivazione della Corte d'appello di Torino che risulta priva di contraddizioni o illogicità, tanto meno manifeste (si veda la pag. 4 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Torino ha evidenziato come, dalla registrazione dell'incontro tra la persona offesa Torello e l'imputata, fosse emerso come questa, nel mostrare al Torello fotografie compromettenti dello stesso in quanto in atteggiamenti intimi con una donna, avesse fatto riferimento alle conseguenze che il medesimo Torello avrebbe subito se non avesse accolto l'invito a desistere dall'avanzare le sue asseritamente infondate pretese creditorie, nel caso in cui altri fossero entrati in possesso delle predette fotografie, ritenendo, in modo del tutto logico e giuridicamente corretto, che ciò costituisse una minaccia idonea a integrare l'attribuito reato di ragion fattasi). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue altresì la condanna dell'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori
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