CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19748/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente –ControAgenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata inRoma, via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado delVeneto n. 483/01/2024, depositata il 3.06.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Giustizia tributaria disecondo grado del Veneto rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Padova,che aveva rigettato il ricorso proposto dal medesimo contribuente avversoNumero registro generale 1219/2025Numero sezionale 4542/2026Numero di raccolta generale 19748/2026Data pubblicazione 14/06/2026gli avvisi di accertamento n. MUU150003934U per l'anno 2015,MUU160003935U per l'anno 2016, MUU170003939U per l'anno 2017,emessi per l’imposta unica sulle scommesse nei suoi confronti e neiconfronti della coobbligata solidale [OSCURATO:PERSONA] dall’Agenzia delledogane e dei monopoli (ADM);- dalla sentenza impugnata si evince, per quello che ancora interessa inquesta sede, che:- il contribuente era titolare di un [OSCURATO:PERSONA] (CTD), per contodel bookmaker estero [OSCURATO:PERSONA], che esercitava l’attività inItalia senza concessione e senza essere collegato al totalizzatorenazionale, omettendo di pagare l’imposta unica sulle scommesse;- l’imposta unica sulle scommesse è dovuta anche sulla raccolta di gioco inmancanza di concessione e a prescindere dall’annualità dell’imposta,avendo la normativa italiana superato il vaglio della Corte di Giustizia UEche ha escluso l’asserita incompatibilità della disciplina fiscale italiana conil diritto unionale e, in particolare, qualsivoglia discriminazione trabookmaker nazionali ed esteri;- erano infondate le censure sulla asserita mancanza di responsabilità delCTD, del requisito territoriale e della traduzione dell’avviso diaccertamento in lingua inglese;- non risultava applicabile l’esimente di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs.n. 472 del 1997, non essendovi alcuna incertezza normativa in ordineall’applicazione della normativa vigente;- [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CGT-2 con ricorso percassazione, affidato a cinque motivi, illustrato con memorie;- l’ADM resisteva con controricorso;- formulata dal consigliere delegato istanza di definizione anticipata ex art.380bis cod. proc. civ., i contribuenti depositavano tempestiva istanza didecisione;CONSIDERATO CHENumero registro generale 1219/2025Numero sezionale 4542/2026Numero di raccolta generale 19748/2026Data pubblicazione 14/06/2026- Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e/o delprocedimento per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod. proc.civ., e per violazione e/o falsa applicazione della l. n. 220 del 2010, conspecifico riferimento alla ratio legis individuata nell’art. 1, comma 64, pernon avere la CGT di secondo grado rilevato che tale normativa non potevaessere applicata nei confronti del bookmaker estero [OSCURATO:PERSONA], inquanto la stessa svolgeva attività lecita e l’intento del legislatore eraquello di sanzionare esclusivamente l’attività di gioco illecita;- con il quarto motivo (che va esaminato prima unitamente al primomotivo per ragioni di connessione) si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 56 ss. TFUE e dei principi del diritto dell’Unione di parità ditrattamento e non discriminazione, legittimo affidamento e certezza deldiritto, con riferimento all’art. 3 del d.lgs. n. 504/98, come interpretatodall’art. 1, commi 64 e 66, della legge 220/2010 nonché con riferimentoall’art 1, comma 644 L. 190/2014; al riguardo propone o invita a sollevared’ufficio il rinvio pregiudiziale ex art. 267, terzo comma, TFUE, alla Cortedi Giustizia dell’Unione Europea, e/o rinvio interpretativo alla grandesezione ex art. 104, terzo comma, del reg. proc. della Corte di Giustizia, incombinato disposto con l’art. 158 del predetto regolamento, e dell’art. 16dello statuto della Corte di Giustizia, per l’interpretazione degli artt. 56, 57e 52 del TFUE; contesta la soggettività passiva all’imposta unica delbookmaker comunitario Stanleybet che è già gravata da imposizionespecifica in altro Paese membro dell’Unione (Malta), essendo tale doppiaimposizione diretta ed incolpevole conseguenza delle discriminazionisubite ad opera dello Stato italiano che le ha precluso il diritto distabilimento in Italia; contesta anche la soggettività passiva all’impostaunica del CTD che non è parte del contratto di scommessa e non fissa lequote applicate allo scommettitore italiano, per cui non è in grado ditraslare l’onere su quest’ultimo rimanendo definitivamente incisa; chiede,Numero registro generale 1219/2025Numero sezionale 4542/2026Numero di raccolta generale 19748/2026Data pubblicazione 14/06/2026altresì, stante la manifesta violazione del diritto dell’UE, di disapplicare lal. n. 220 del 1010 e l’art. 1, comma 644, l. n. 190/2014 per contrarietàagli artt. 49 e 56 TFUE e ai principi comunitari; sollecita il rinvio degli attialla Corte di Giustizia dell’UE ai sensi dell’art. 267 TFUE sui seguentiquesiti: «Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, lagiurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed iprincipi di parità di trattamento e non discriminazione, ostino ad una normativa nazionaledel tipo di quella italiana contenuta negli artt. 1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, comemodificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge 220/2010 che prevedel’assoggettamento alla [OSCURATO:PERSONA] sulle Scommesse e i [OSCURATO:PERSONA] di cui agliartt. 1-3 del D.Lgs. 23.12.1998, no. 504, come modificati dall’art. 1, comma 66, lett. b),della Legge di Stabilità 2011, degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati digioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membrodell’Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società Stanleybet MaltaLtd., ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i lorointermediari nazionali»; «Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funzionamentodell’Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi digioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, ostino aduna normativa nazionale del tipo di quella italiana contenuta nell’art. 1, comma 644 lettg) L. 190/2014 che impone agli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di giocoper conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell’UnioneEuropea, in particolare, aventi le caratteristiche della società [OSCURATO:PERSONA]., ed invia eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediarinazionali, il pagamento dell’[OSCURATO:PERSONA] sulle scommesse di cui al D.Lgs. 504/1998 sudi un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuatanella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registratinel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento»;chiede, infine, di sollevare la questione di legittimità costituzionale degliartt. 1-3 del d.lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell’art. 1, comma 644, lett. g),l. n. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.;- i predetti motivi sono infondati;- occorre premettere che il quadro normativo di riferimento (art. 1,comma 2, della legge n. 288 del 1998; art. 3 del decreto legislativo n.Numero registro generale 1219/2025Numero sezionale 4542/2026Numero di raccolta generale 19748/2026Data pubblicazione 14/06/2026504/88; art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010; art. 16 del D.M. 1marzo 2006 n. 111; art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190 del2014) è stato già sottoposto all’esame della Corte costituzionale e dellaCorte di giustizia dell’UE, che ne hanno compiutamente esaminato lacompatibilità, rispettivamente, con la Costituzione e con il diritto unionale(cfr. Cass., 31 marzo 2021, nn. 8907-8911; Cass., 1° aprile 2021, nn.9079-9081; Cass., 2 aprile 2021, nn. 9144-9153; Cass., 2 aprile 2021, n.9160; Cass., 2 aprile 2021, n. 9176; Cass., 2 aprile 2021, n. 9184, Cass.,12 aprile 2021, nn. 9528 e 9537 e, più di recente, Cass., 26 maggio 2022,n. 17082; Cass., 8 febbraio 2023, n. 1184; Cass., 7 marzo 2023, n.6761);- in particolare, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del 2018, hadato atto dell’incertezza correlata all’interpretazione dell’art. 3 del decretolegislativo n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizioneinterpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositivasi potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al difuori del sistema concessorio), riconoscendo che l’art. 1, comma 66, dellalegge n. 220 del 2010 ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso discommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e che le ricevitorieoperanti per conto di bookmakers privi di concessione sono obbligate alversamento del tributo e delle relative sanzioni; a questo riguardo haescluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del «gestore per conto terzi»(ossia del titolare di ricevitoria) al «gestore per conto proprio» (ossia albookmaker) fosse irragionevole. Entrambi i soggetti, secondo la Cortecostituzionale, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diversemodalità operative, allo svolgimento dell’attività di «organizzazione edesercizio» delle scommesse soggette a imposizione;- il giudice delle leggi ha rimarcato che il titolare della ricevitoria, benchénon partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto discommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura ladisponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa dellaNumero registro generale 1219/2025Numero sezionale 4542/2026Numero di raccolta generale 19748/2026Data pubblicazione 14/06/2026trasmissione al bookmaker dell’accettazione della scommessa, dell’incassoe del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento dellevincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker, sicchél’attività gestoria che costituisce il presupposto dell’imposizione va riferitaalla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche laprovvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischioimprenditoriale;- la Corte costituzionale ha poi aggiunto che la scelta di assoggettareall’imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi diconcessione non viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui ilrapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e ilbookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche lecommissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato: ciòperché attraverso la regolazione delle commissioni il titolare dellaricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmakerper conto del quale opera. La rivalsa svolge, quindi, funzione applicativadel principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati,bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque concorso, sia pure in variomodo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale inrelazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione;- sulla base delle suddette considerazioni, la Corte costituzionale, nellarichiamata pronuncia, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3del decreto legislativo n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lettera b),della legge n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelleannualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’impostaunica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti perconto di soggetti privi di concessione. In relazione a quel periodo, infatti,non si può procedere alla traslazione dell’imposta, perché l’entità dellecommissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era giàcristallizzata sulla base del quadro precedente alla l. n. 220 del 2010;Numero registro generale 1219/2025Numero sezionale 4542/2026Numero di raccolta generale 19748/2026Data pubblicazione 14/06/2026- il giudice delle leggi ha anche chiarito (punto 4.5) che, in mancanza diregolazione degli effetti transitori e in considerazione della naturainterpretativa dell’art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisiprima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che per le annualitàd’imposta antecedenti al 2011, non rispondono le ricevitorie, marispondono i bookmaker, con o senza concessione in base allacombinazione dell’art. 3 decreto legislativo n. 504 del 1998 e dell’art. 1,comma 66, lett. a), della legge n. 220 del 2010, usciti indenni dal vaglio dilegittimità costituzionale;- a diversa conclusione, si perviene per le annualità dal 2011 in poi e conriferimento alla posizione del ricevitore, dovendosi osservare che laincostituzionalità della norma in esame è stata riscontrata dalla Corte «inragione dell’impossibilità per le ricevitorie di traslare l’imposta per gliesercizi anteriori al 2011» con conseguente violazione dell’art. 53, Cost.,«giacchè l’entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker siera già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto ilprofilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010». A fondamento,dunque, della pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione dellagià avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti, indata antecedente alla introduzione della soggettività passiva dellaricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo alfatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolarediversamente la misura delle commissioni al fine di procedereall’eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sullaricevitoria in forza della legge sopravvenuta, sui bookmaker. La suddettaragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i «rapportisuccessivi al 2011», quindi non solo per gli eventuali rapporti negozialiperfezionati dopo l’entrata in vigore della norma interpretativa, ma ancheper i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltrel’entrata in vigore della medesima norma. In entrambi i casi, invero, laNumero registro generale 1219/2025Numero sezionale 4542/2026Numero di raccolta generale 19748/2026Data pubblicazione 14/06/2026disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo diriferimento per definire negozialmente l’assetto di interessi delle parti, siain caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinatia protrarsi, potendo le parti, proprio in considerazione della sceltanormativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorieoperanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare laregolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il caricotributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questoambito, invero, la solidarietà dell’obbligazione e la correlata possibilità ditraslazione dell’imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessaportata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che,anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non sianostati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della legge n.220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità eadeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto (Cass.8 febbraio 2023, n. 1184, in motivazione);- la Corte costituzionale ha, dunque, concluso affermando che icoobbligati, bookmaker e ricevitoria, comunque concorrono, sia pure invario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo;- la CGT-2 si è attenuta ai richiamati principi, affermando che ilpresupposto di imposta era riferibile sia al bookmaker che al CTD (l’avvisodi accertamento riguarda gli anni 2015, 2016 e 2017), con la conseguenzache entrambi i soggetti sono tenuti all’adempimento dell’obbligazioneimpositiva in via solidale paritetica, avendo la Corte costituzionale,diversamente da quanto affermato dai ricorrenti, chiaramente riferito ilpresupposto oggettivo dell’imposta ad entrambi, con la conseguenza cheentrambi i soggetti sono tenuti a rispondere solidalmente dell’obbligazionetributaria;- deve poi ritenersi irrilevante la giurisprudenza penale di questa Corte(Cass. 25439/2020) che si riferisce alla diversa questione della rilevanzapenale dell'attività d'intermediazione e di raccolta delle scommesse,Numero registro generale 1219/2025Numero sezionale 4542/2026Numero di raccolta generale 19748/2026Data pubblicazione 14/06/2026esclusa, in base alla giurisprudenza unionale, qualora l'attività di raccoltasia compiuta in Italia da soggetti appartenenti alla rete commerciale di unbookmaker operante nell'ambito dell'Unione europea che sia statoillegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni. Ilfatto che quel bookmaker non risponda del reato di esercizio abusivo di4-bis, della l. 13 dicembre 1989, n. 401 nessuna influenza produce sullasoggettività passiva della imposta unica sulle scommesse, che l'art. 3 deld. Lgs. n. 504/98 riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisce iconcorsi pronostici o le scommesse» (Cass. n. 25450 del 2021);- ciò premesso, per quanto riguarda la richiesta di rinvio pregiudiziale (e disospensione del giudizio) avanzata sul punto dalla ricorrente, occorreconsiderare che la Corte di Giustizia ha deciso, con la sentenza del 26febbraio 2020, causa C-788/18, la questione avente per oggetto ladomanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'articolo 267TFUE, dalla CTP di Parma, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] diCantarelli Pietro C., [OSCURATO:PERSONA] contro Agenzia delle Dogane edei Monopoli;- la Corte di Giustizia ha stabilito con la suindicata decisione che«L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non ostaad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sullescommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membroe, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti,stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall’ubicazione dellasede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazionedelle scommesse»;- nel rispondere al primo e al secondo quesito («se l’articolo 56 TFUE ostiad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sullescommesse i CTD stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in viaeventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altroStato membro»), i giudici unionali hanno premesso che la liberaNumero registro generale 1219/2025Numero sezionale 4542/2026Numero di raccolta generale 19748/2026Data pubblicazione 14/06/2026prestazione dei servizi, di cui all’articolo 56 TFUE, esigeva non soltantol’eliminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altroStato membro di qualsiasi discriminazione fondata sulla sua cittadinanza,ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione quando era idonea avietare, a ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatorestabilito in un altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizianaloghi (sentenza del 22 ottobre 2014, Blanco e Fabretti, C‑344/13 eC‑367/13, EU:C:2014:2311, punto 26); la Corte aveva approvato nelsettore dei giochi d’azzardo il ricorso al sistema delle concessioni,ritenendo che quest’ultimo potesse costituire un meccanismo efficace checonsentisse di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopodi prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti(sentenza del 19 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] eStanleybet Malta, C‑375/17, EU:C:2018:1026, punto 66); per determinarese sussisteva una discriminazione, occorreva verificare che situazionianaloghe non fossero trattate in maniera diversa e che situazioni diversenon fossero trattate in maniera uguale, a meno che una differenziazionenon fosse oggettivamente giustificata (sentenza del 6 giugno 2019, P.M. ea., C‑264/18, EU:C:2019:472, punto 28);- con specifico riferimento alla vicenda in esame, la Corte di Giustizia haaffermato che:-) come risultava dagli atti di causa, l’imposta unica era relativa all’attivitàdi raccolta di scommesse in Italia. Ai sensi dell’articolo 1, comma 66,lettere a) e b), della legge di stabilità 2011, soggetti passivi di taleimposta erano tutti gli operatori che gestivano sistemi di scommesse,indipendentemente dal fatto che operassero per proprio conto o per contodi terzi, dalla circostanza che fossero o meno titolari di una concessione odal luogo in cui si trovava la loro sede, anche all’estero;-) alla luce di tali elementi, forniti dal giudice del rinvio, risultava chel’imposta unica si applicava a tutti gli operatori che gestivano scommesseraccolte sul territorio italiano, senza operare alcuna distinzione in funzioneNumero registro generale 1219/2025Numero sezionale 4542/2026Numero di raccolta generale 19748/2026Data pubblicazione 14/06/2026del luogo di stabilimento di tali operatori, cosicché l’applicazione di taleimposta alla [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere consideratadiscriminatoria;-) la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale nonprevedeva un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione diservizi fosse effettuata in Italia o in altri Stati membri;-) per quanto riguardava l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui,in base alla normativa italiana oggetto del procedimento principale, essaera soggetta a doppia imposizione, a Malta e in Italia, andava rilevato che,allo stato attuale dello sviluppo del diritto dell’Unione, gli Stati membrigodevano, fatto salvo il rispetto di tale diritto, di una certa autonomia inmateria e che, pertanto, essi non avevano l’obbligo di adeguare il propriosistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine,in particolare, di eliminare la doppia imposizione che risultava dal paralleloesercizio da parte di detti Stati membri della loro competenza fiscale(vedi, per analogia, sentenza del 1o dicembre 2011,Commissione/Ungheria, C‑253/09, EU:C:2011:795, punto 83);-) ne conseguiva che, rispetto a un operatore nazionale che svolgeva leproprie attività alle stesse condizioni di tale società, la [OSCURATO:PERSONA] subiva alcuna restrizione discriminatoria a causa dell’applicazione neisuoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattavasi nelprocedimento principale. Inoltre, detta normativa non appariva atta avietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società,quale la [OSCURATO:PERSONA], nello Stato membro interessato;-) per quanto riguarda la Stanleyparma, essa esercitava, in qualità diintermediario della [OSCURATO:PERSONA] e in cambio di una remunerazione,un’attività di offerta e di raccolta di scommesse. Tale società esercitava inparticolare, allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali,un’attività di gestione di scommesse, la quale costituiva una condizionenecessaria ai fini dell’assoggettamento all’imposta unica. Per tale ragione,in forza dell’articolo 1, comma 66, lettera b), della legge di stabilità 2011,Numero registro generale 1219/2025Numero sezionale 4542/2026Numero di raccolta generale 19748/2026Data pubblicazione 14/06/2026la Stanleyparma era soggetta, in solido con la [OSCURATO:PERSONA], alpagamento di tale imposta;-) inoltre, dall’art. 16 del decreto del Ministero dell’Economia e delleuna concessione per l’organizzazione delle scommesse in Italiaassolvevano anch’essi l’imposta unica. Secondo il giudice del rinvio, i loroCTD tuttavia, al contrario della Stanleyparma, non erano soggetti alpagamento in solido di tale imposta;-) a tal proposito, occorreva nondimeno constatare che, a differenza deiCTD che trasmettevano i dati di gioco per conto degli operatori discommesse nazionali, la Stanleyparma raccoglieva scommesse per contodella [OSCURATO:PERSONA], che aveva sede in un altro Stato membro. Essanon si trovava, quindi, alla luce degli obiettivi della legge di stabilità 2011,in una situazione analoga a quella degli operatori nazionali;-) di conseguenza, la normativa nazionale di cui trattavasi nelprocedimento principale non comportava alcuna restrizione discriminatorianei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della Stanleyparma e nonpregiudicava, per quanto le riguardava, la libera prestazione dei servizi;- la Corte di Giustizia ha, dunque, escluso qualsivoglia discriminazione trabookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica siapplica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sulterritorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essisono stabiliti, di modo che la normativa italiana «non appare atta avietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società,quale la [OSCURATO:PERSONA], nello Stato membro interessato»; ha affermatoche, secondo costante giurisprudenza unionale, nel settore dei giochid'azzardo con poste in danaro, gli obiettivi di tutela dei consumatori, diprevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco,nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale,costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificarerestrizioni alla libera prestazione di servizi e che, di conseguenza, inNumero registro generale 1219/2025Numero sezionale 4542/2026Numero di raccolta generale 19748/2026Data pubblicazione 14/06/2026assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochid'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce dellapropria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questioneimplica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti diproporzionalità; ha ritenuto che il legislatore nazionale ha proceduto aquesta valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art. 1 della legge n.220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «...l'azione per latutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordinepubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni dellacriminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibilee gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nelmedesimo settore», in quanto la prevalenza dell'ordine di valori diciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligodi adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione deglialtri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dalparallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale; ha stabilito, inrelazione al bookmaker, che la libera prestazione di servizi non tollerarestrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti lein concreto, che «...la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimentoprincipale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che laprestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri»;sicché, ha concluso che «...rispetto a un operatore nazionale che svolge leproprie attività alle stesse condizioni di tale società, la [OSCURATO:PERSONA] subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione neisuoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nelprocedimento principale»; in ultimo, quanto al centro trasmissione dati, haribadito che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione discommesse «allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali» edè per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suointermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett.Numero registro generale 1219/2025Numero sezionale 4542/2026Numero di raccolta generale 19748/2026Data pubblicazione 14/06/2026b), della l. n. 220/10, ma ciò non toglie che la situazione del centrotrasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori discommesse nazionali sia diversa da quella del centro trasmissione che litrasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro; ladiversità della situazione, pertanto, è in re ipsa per il fatto stesso che sitratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmakerestero; nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delleconcessioni costituisce «...un meccanismo efficace che consente dicontrollare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenirel'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti» (Cass. n. 6761del 2023);- alla luce di quanto sopra esposto, in relazione alle intervenute pronuncedella Corte di giustizia e della Corte costituzionale, considerati anche iprecedenti di questa Corte in relazione a controversie aventi il medesimocontenuto, come sopra richiamati, non sussistono i presupposti nè per unadisapplicazione della disciplina nazionale nè per un ulteriore rinviopregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia oper un rinvio interpretativo alla Grande Sezione ex art. 104, secondocomma, del Reg. Proc. della Corte di Giustizia, come invece sollecitatodalla società ricorrente nel ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 15041 del2017 e Cass. Sez. U. n. 20701 del 2013);- peraltro, come prima rilevato, sulle tematiche sottese alle questioniprospettate dalla società ricorrente si è già pronunciata la Corte diGiustizia escludendo qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionalie bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatoriche gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzionealcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che lanormativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere menorelazione ai quali rileva anche la sentenza della Corte costituzionale n. 27del 2018, per quanto sopra ampiamente evidenziato;Numero registro generale 1219/2025Numero sezionale 4542/2026Numero di raccolta generale 19748/2026Data pubblicazione 14/06/2026- con riferimento al profilo della violazione dell’art. 1, comma 644 della l.n. 190/2014 si rinvia a quanto verrà precisato in relazione al terzo motivodi ricorso;- con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e/o delprocedimento per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod. proc.civ., con riguardo alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma945, della l. n. 208 del 2015, non avendo la CGT-2 rilevato l’illegittimitàdell’atto impugnato riguardante l’anno d’imposta 2016, in quanto emessoai sensi della l. n. 220 del 2010 e dell’art. 1, comma 644, lett. g) della l.n. 190 del 2014, anziché ai sensi dell’art. 1, comma 945, della l. n. 208del 2015, secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, allescommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l’imposta unica siapplica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte e,quindi, viene stabilito che l’imposizione deve essere calcolata sui ricavidell’attività del bookmaker che è l’unico ed esclusivo titolare dell’attivitàeconomica, con totale esonero del CTD;- con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e/o del procedimento peromessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., con riguardoalla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 644, lett. g) dellal. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 1, comma 926, della l. n. 208del 2015, nonché dell’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011,convertito dalla l. n. 111 del 2011, non essendosi la CGT-2 pronunciatasulle modalità di calcolo dell’imposta seguite dall’Ufficio, con riguardoall’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2015, non avendoconsiderato che per tale anno andava applicato il metodo di calcoloprevisto dall’art. 24 comma 10, d.l. n. 98 del 2011, posto che il nuovocriterio di calcolo previsto dall’art. 1, comma 644, lett. g) della l. n. 190del 2014 e successive modifiche si applica dal 1° gennaio 2016;Numero registro generale 1219/2025Numero sezionale 4542/2026Numero di raccolta generale 19748/2026Data pubblicazione 14/06/2026- i predetti motivi, che vanno esaminati unitariamente, sono inammissibili,per difetto di specificità, in quanto il ricorrente non ha riportato, nel testodel ricorso per cassazione, i motivi di appello di cui lamenta l’omessapronuncia, con l’indicazione dell’atto difensivo e/o del verbale di udienzanei quali il motivo è stato proposto;- come è stato ripetutamente affermato da questa Corte, infatti, nelgiudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensidell'art. 112 cod. proc. civ., postula, per un verso, che il giudice di meritosia stato investito di una domanda o eccezione autonomamenteapprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altroverso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso percassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto delrelativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivoe/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte,onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestivitàe, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte dicassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminaredirettamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principiodi autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità,ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essalegittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica deglistessi (ex plurimis, Cass. n. 28072 del 14 ottobre 2021);- occorre considerare, inoltre, che, in tema di ricorso per cassazione,qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenzaimpugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, nonsolo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, maanche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specificodevono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" delgiudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, laNumero registro generale 1219/2025Numero sezionale 4542/2026Numero di raccolta generale 19748/2026Data pubblicazione 14/06/2026prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattatinella fase di merito e non rilevabili di ufficio (ex plurimis, Cass. n. 18018dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]);- parimenti inammissibile è la proposizione, con autonoma censura nellamemoria depositata il 18 maggio 2026, della violazione dell’art 1, comma945, l. 208/2015, trattandosi di questione posta per la prima volta in sededi legittimità;- ne deriva, altresì, l’inammissibilità della censura di cui al secondo motivocon riguardo all’art. 1, comma 644, l. n. 190/2014;- con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 deld.lgs. n. 546 del 1992, 5, comma 1, e 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del1997, 10, comma 4, della l. n. 212 del 2000, per non avere considerato le«obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito diapplicazione della norma tributaria», le quali valevano ex se a escludere lacolpevolezza del soggetto passivo e, conseguentemente, la suaassoggettabilità a sanzione tributaria;- il motivo è infondato;- occorre rammentare che in tema di sanzioni amministrative, fino alladata di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cuiall'art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010 effettivamente esisteva unacondizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi dell'art. 6,comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997. Sennonché, nella specie, si controvertedi riprese relative ad operazioni di giuoco risalenti al 2015 e, quindi, ad unperiodo successivo a quello di promulgazione della l. n. 220 del 2010, cheha risolto ogni incertezza sul punto, sicché, correttamente la CGT-2 haescluso l’operatività dell’esimente in commento (cfr. Cass. n. 31678 del2021 e Cass. n. 10495 del 2024);- il ricorso va, dunque, rigettato e la ricorrente va condannata alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, chesi liquidano come in dispositivo;Numero registro generale 1219/2025Numero sezionale 4542/2026Numero di raccolta generale 19748/2026Data pubblicazione 14/06/2026- il rigetto del ricorso per ragioni in parte differenti (per il secondo e terzomotivo) da quelle prospettate con la proposta di definizione anticipata,determina la non applicazione delle conseguenze di cui all’art. 96, terzo equarto comma, cod. proc. civ. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, infavore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio, che liquida in €5.900,00, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13,ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27 maggio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]