CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12504/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 marzo 1980 avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 6 maggio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza custodiale emessa 1'8 febbraio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 descritto al capo 2) della rubrica. In particolare, il ricorrente sarebbe componente dell'articolazione organizzativa dedita al narcotraffico operativa nel rione Marina e nel lungomare di [OSCURATO:PERSONA], nata quale costola della associazione di stampo mafioso facente capo al sodalizio criminale denominato [OSCURATO:PERSONA]Brandimarte, a sua volta descritto al capo 1) della rubrica. Tanto per essere stato in costante rapporto con [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice del citato gruppo criminale, prendendo da questi ordini e direttive rispetto al trasporto della droga commercializzata dal gruppo di appartenenza in direzione del mercato siciliano. 2.Propone ricorso il difensore dell'indagato e adduce: - vizio integrale di motivazione, comunque carente e contraddittoria, avuto riguardo alla configurabilità della gravità indiziaria in relazione alla ritenuta partecipazione associativa sia per la pretermissione dei motivi di riesame prospettati con memoria depositata alla udien4a del 0 maggio diretti a contestare tutti gli elementi in fatto indicati dal)G+P a supporto del provvedimento — assunto, sia per la inconsistenza delle emergenze messe in risalto dal Tribunale nel validarne le conclusioni, trattandosi di dati, letti in termini frazionati e non valorizzati nel loro portato complessivo, comunque inconferenti perché inidonei a disvelare l'effettivo e operativo contributo garantito al gruppo dal Sansotta ( anche con riguardo all' unica intercettazione evocata a sostegno della partecipazione associativa) - vizio di motivazione in relazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla esclusiva adeguatezza della misura custodiale di maggior rigore avendo il Tribunale omesso di scrutinare i rilievi difensivi addotti in sede di riesame ( diretti a rimarcare la distanza dai fatti, il ruolo privo di autonoma capacità operativa, l'assenza di precedenti recenti e specifici, l'attività lavorativa svolta dall'indagato), aspetti superati con argomentazioni stereotipate e di mero stile mutuate dall'ordinanza genetica. 3.Con memoria trasmessa via "pec" la difesa ha messo in evidenza che questa stessa sezione della Corte ha annullato con rinvio le decisioni del Tribunale del riesame assunte in relazioni alle posizioni dei coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai quali pure risulta ascritta la medesima imputazione associativa. Relativamente alle posizione del primo, la difesa ha fatto riferimento alla motivazione adottata in sede di legittimità laddove si sarebbe messa in dubbio l'attività di spaccio realizzata presso il circolo "il pontile" alla luce della relativa fragilità degli stessi elementi indiziari valorizzati nel provvedimento impugnato a carico del Sansotta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2.L'ordinanza impugnata ricostruisce la genesi dell'articolazione di ndrangheta costituita dalle famiglie [OSCURATO:PERSONA]Brandimarte, che, seguendo l'impostazione accusatoria, non contrastata dal ricorso, avrebbero acquisito il controllo di parte del territorio di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di una marcata pregressa conflittualità con la cosca facente capo alle famiglie Molé-Piromalli; e mette in risalto che l'associazione mafiosa in questione, descritta al capo 1), ha nel traffico di stupefacenti la principale fonte di sostentamento. In particolare si rimarca che nei locali riferibili alla famiglia dei [OSCURATO:PERSONA], siti sul lungomare di [OSCURATO:PERSONA], sono state individuate le basi operative, destinate agli incontri riservati con i sodali e con esponenti di altre cosche mafiose; e che proprio nella marina e nel lungomare di Gioia era stata organizzata una piazza di spaccio, controllata da sentinelle e dotata di punti specifici per l'occultamento di armi e sostanze stupefacenti. 3. Sono inammissibili le censure dirette a contrastare il giudizio di gravità indiziaria. 3.1. Il ricorso non contesta l'esistenza in sé dell'associazione; né, ancora, muove critiche al ruolo primario ascritto alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] nella gestione dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno del territorio gioiese e in particolare a quello di vertice ascritto a [OSCURATO:PERSONA] all'interno del citato consorzio. Contrasta piuttosto le valutazioni operate in relazione alla partecipazione associativa ascritta al ricorrente, assertivamente non suffragate da validi elementi indiziari. 3.1. E a dirsi, tuttavia, che dei vari elementi addotti dai giudici della cautela a sostegno della ritenuta gravità indiziaria, assume un rilievo centrale e assorbente, destinato a privare di consistenza gli sforzi difensivi, l'intercettazione relativa al colloquio tra il ricorrente e il citato [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale i due ebbero ad interloquire in ordine a un futuro trasporto in Sicilia di un carico non indifferente di cannabis sativa (in misura di 30 kg). Il colloquio captato è di assoluto rilievo indiziario, per più concorrenti ragioni. In primo luogo perché disvela l'immediata contiguità del ricorrente ad uno dei vertici del consorzio criminale in contestazione; ancora, perchè mette in risalto la centralità del ruolo del ricorrente all'interno del detto gruppo, risultandogli ascritto il compito di sovraintendere al detto trasporto, di tangibile rilevanza, curandone le modalità, in esecuzione delle indicazioni di massima rese dal [OSCURATO:PERSONA], da riferire ai soggetti acquirenti, con i quali dunque l'imputato era chiamato a tenere i contatti per conto dell'associazione; consente infine di rimarcare che il ricorrente aveva piena conoscenza delle dinamiche illecite del gruppo di riferimento atteso che nel corso del dialogo captato viene fatto riferimento a precedenti forniture seguite nel passato, segno di una collaborazione partecipativa che andava ben oltre il singolo episodio oggetto di organizzazione prospettica, a conferma di una continuativa stabilità partecipativa coerentemente valorizzata nell'ottica della relativa gravità i ndiz ia ria .3.2. Tale emergenza indiziaria gode, ad avviso della Corte, di una valenza indiziaria incontrovertibile, tanto da permettere di leggere in termini di sinergica reciprocità logica anche altri momenti dell'argomentare speso dai giudici della cautela a sostegno della conclusione adottata ( ciò in particolare con riguardo al riferimento reso al coinvolgimento del ricorrente nelle attività conseguenziali al furto patito dal genero di Pasquale di Maio, segno di una contiguità complessiva al gruppo criminale di riferimento utile a rafforzare ancora di più il reso giudizio di intraneità sul piano della relativa gravita indiziaria). Il tutto a supporto di una complessiva valutazione logica che non viene messa in crisi dalle doglianze critiche prospettate dalla difesa con il riesame, ribadite in questa sede e implementate, sul piano argonnentativo, con le memorie trasmesse prima dell'udienza. I rilievi difensivi, infatti, non tolgono spazio alla conducenza delle valutazioni inferenziali valorizzate dal Tribunale soprattutto alla luce della citata intercettazione perché, senza entrare in immediato conflitto con il portato di tale risultanza indiziaria, siccome letta e interpretata dal Tribunale, né con i prodromi logici che ne illuminano il portato (l'esistenza in sé dell'associazione, l'attività organizzata di narcotraffico realizzata dal relativo consorzio criminale e il ruolo apicale svolto dal [OSCURATO:PERSONA] all'interno della stessa), finiscono per emarginare aspetti che non ne minano in radice la forza logica, destinata a rimanere insensibile anche alle valutazioni spese da questa stessa Corte in occasione dell'autonomo scrutinio inerente le posizioni di altri indagati ( quelli evocati nella memoria trasmessa); valutazioni, queste ultime, dominate dalla peculiarità della relativa situazione sostanziale e processuale, comunque estranee ad indicazioni di principio destinate ad estendersi al giudizio relativo al Sansotta. 4. La stessa sorte, infine, tocca alle censure spese in direzione della ritenuta sussistenza del rischio di recidiva e della adeguatezza della misura di maggior rigore. Anche in parte qua la valutazione del Tribunale si è rilevata marcatamente immune .) censure. I giudici della cautela, infatti, senza rifugiarsi acriticamente nella doppia presunzione di legge posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., hanno superato i rilievi difensivi diretti a contrarne il portato, pedissequamente replicati in questa sede, puntualmente argomentando sulla concretezza e attualità del rischio di reiterazione e sulla esclusiva adeguatezza della misura di maggior rigore facendo leva sulla immediata contiguità del ricorrente ai vertici del gruppo e rimarcandone sia la centralità nei relativi sviluppi organizzativi alla luce del primario coinvolgimento dello stesso in momenti di strategica importanza dell'azione comune sia la continuità nel tempo della relativa partecipazione. Il tutto all'interno di un contesto associativo dominante nel territorio di riferimento, tanto da protrarsi nel tempo senza che gli interventi cautelari e le condanne riferiti ad altri sodali ne abbiano arrestato la continuità, indice logico di una prospettica continuità dell'azione illecita all'evidenza non neutralizzata dall'adozione di presidi cautelari meno rigorosi. Di qui l'evidente recessività delle indicazioni difensive, coerentemente ritenute inidonee a superare la doppia presunzione di legge in termini di sussistenza delle esigenze ed esclusiva adeguatezza della misura. 5. Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'ad 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'ad 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pe