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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08252/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 ottobre 1950 avverso la sentenza del 20 gennaio 2021 della CORTE APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile costituita Regione Calabria che hanno concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Sentiti l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Ascola per il Chiriaco che insistono nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, decidendo in sede di rinvio da questa Corte di cassazione, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Milano il 6 dicembre 2012, ha disposto il dissequestro e la restituzione all'imputato dei beni meglio indicati nel dispositivo, confermando nel resto la statuizione di confisca.

Nel presente giudizio [OSCURATO:PERSONA] è stato imputato e poi condannato con statuizione irrevocabile per il delitto di concorso esterno nell'associazione di stampo mafioso nota come 'ndrangheta e per i delitti di intestazione fittizia di beni meglio indicati ai capi H e H1.

La Corte di Appello con la sentenza del 28/6/2014, poi divenuta definitiva in ordine al giudizio di colpevolezza, confermava anche la statuizione di confisca della totalità del patrimonio del Chiriaco.

Con sentenza del 21 aprile 2015 questa Corte annullava la prima sentenza di appello limitatamente alla sola pronunzia di confisca dell'intero patrimonio immobiliare dell'imputato, stante la rilevata erroneità della affermazione di diritto secondo cui eventuali redditi non dichiarati non erano rilevanti ai fini della verifica dell'effettiva sproporzione tra le capacità economiche dell'imputato e l'accertata disponibilità di beni in capo allo stesso.

Con sentenza del 15 marzo 2016 la Corte di Appello, in sede di rinvio, ribadiva la statuizione di confisca ma la sesta sezione di questa Corte, con sentenza del 28 giugno 2017, ha annullato anche la seconda pronunzia della corte d'appello del 15 marzo 2016, sul rilievo che non era stata verificata la legittima acquisizione agli atti del processo della consulenza dell'ingegner Ghelfi, redatta su incarico del pubblico ministero e utilizzata dalla corte di appello ai fini della statuizione di confisca sebbene depositata nella cancelleria del tribunale successivamente alla pronunzia della sentenza di primo grado.

La corte, di contro, respingeva l'altro profilo di censura sollevato dalla difesa che aveva determinato il primo annullamento della prima sentenza di appello, in merito alla rilevanza dei redditi leciti non dichiarati al fisco, osservando che dall'istruttoria era emerso che si trattava comunque di piccole somme certamente non tali da introdurre elementi di reddito significativi.

Questa Corte pertanto rinviava per nuovo giudizio sulla confisca con la prescrizione di verificare l'utilizzabilità della consulenza del pubblico ministero, e di valutare la congruità tra il patrimonio dell'imputato e le sue capacità economiche considerando l'entità del patrimonio disponibile sulla base delle fonti di reddito lecite dell'imputato nei distinti momenti coincidenti con l'acquisizione di ogni singolo bene.

Con il provvedimento oggi impugnato il collegio di rinvio ha dato atto di avere disposto una perizia d'ufficio per valutare se vi fosse sproporzione tra i beni ritenuti nella disponibilità dell'imputato e le sue capacità economiche derivanti dallo svolgimento dell'attività di direttore della Asl di Pavia e, sulla base delle conclusioni peritali, ha restituito alcuni beni già sequestrati, meglio indicati in dispositivo, confermando nel resto la confisca.

2. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo: 2.1 Vizio di motivazione in punto di ritenuta irrilevanza del ricorso a mutui e finanziamenti per l'acquisizione di singoli beni oggetto di scrutinio peritale e per l'adozione di criteri generici e apodittici di valutazione del patrimonio disponibile in capo all'imputato.

In particolare il ricorrente osserva che: - in relazione al primo acquisto immobiliare preso in considerazione, relativo ad un immobile sito in Torre d'Isola, il perito ha ritenuto irrilevante che la provvista sia stata fornita da un mutuo nella misura di 100.000 C, sul rilievo che l'importo utilizzato per l'acquisto avrebbe dovuto essere comunque restituito con gli interessi, riducendo quindi la successiva disponibilità di denaro proveniente dal reddito del Chiriaco per gli ulteriori beni.

Il ricorrente denunzia l'illogicità di questa motivazione poiché il giudizio di proporzionalità rispetto alle capacità economiche dell'imputato va compiuto avendo riguardo al suo ammontare nel momento coincidente con quello della singola acquisizione, come precisato nella sentenza rescindente che aveva annullato la precedente statuizione di confisca.

Inoltre il ricorrente lamenta che il perito ha omesso di considerare che l'atto di compravendita è stato stipulato il 20 dicembre 2002 e ha fatto riferimento esclusivamente alle risorse utili dell'imputato sino al 31 dicembre 2001, omettendo di considerare la disponibilità di reddito da investire nell'acquisto individuata per l'anno 2002, che avrebbe potuto invece essere presa in considerazione al fine di giustificare la proporzione delle entrate lecite rispetto alle risorse investite. -tra i redditi leciti del Chiriaco siano state escluse le plusvalenze realizzate nell'anno 1993 a seguito della partecipazione nella società [OSCURATO:PERSONA] per un importo di 70.000 C, sul rilievo che non vi è certezza di tale importo effettivamente percepito, né se sia stato dichiarato fisco. - gli acquisti immobiliari e in particolare i terreni ubicati in Pasturana e i fabbricati ubicati in Pavia intestati alla società [OSCURATO:SOCIETA]. sono stati oggetto di dissequestro integrale in favore del socio di maggioranza della medesima società, [OSCURATO:PERSONA], mentre la figlia del ricorrente detiene soltanto 1/3 del capitale sociale.

Il ricorrente ne desume che il socio di maggioranza non era prestanome del Chiriaco e che i detti beni essendo stati dissequestrati non avrebbero dovuto essere presi in considerazione nella valutazione del compendio patrimoniale del ricorrente ai fini del giudizio di sproporzione.

Osserva che il consigliere relatore ha specificamente incaricato il perito di ricomprendere nel calcolo ai fini del giudizio di sproporzione tutti gli immobili già oggetto di sequestro preventivo, in quanto sono stati ritenuti nella disponibilità effettiva dell'imputato e sottoposti a confisca, con conseguente irrilevanza dell'originario provvedimento di sequestro.

Tale affermazione è frutto di un travisamento del dato processuale, poiché non considera che la confisca è stata pronunziata il 6 dicembre 2012, dopo l'ordinanza di revoca del sequestro preventivo, riguardante tutti gli immobili acquisiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. - gli immobili intestati a [OSCURATO:PERSONA] ubicati in Pavia, [OSCURATO:PERSONA], sono stati incomprensibilmente ricompresi dal perito tra quelli sulla cui origine lecita non sarebbero state fornite informazioni, mentre vi è l'atto notarile di acquisto e la dimostrazione di un finanziamento ipotecario ottenuto per la ristrutturazione dell'immobile dell'importo di 150.000 C con la Cassa rurale e artigiana stipulato il medesimo giorno dal medesimo notaio. - In ordine all'immobile intestato ad [OSCURATO:PERSONA] e ubicato in via Lessona, indicato al capo H4. il ricorrente lamenta che la corte in motivazione, pur concordando con l'osservazione del perito sulla limitazione ad 1/4 del prezzo complessivo della quota di immobile imputabile al Chiriaco, in maniera illogica e contraddittoria, ha osservato che tale differenza pari a oltre 170.000 C non determina alcun significativo scostamento rispetto ai calcoli effettuati dal perito, in quanto troverebbe una sorta di compensazione nel criterio di favore adottato dal perito nella valutazione dei costi di mantenimento e nella valutazione favorevole all'imputato effettuata tenendo conto dei redditi prodotti nei 10 anni antecedenti il primo acquisto immobiliare.

Lamenta che, in questo modo, la corte per escludere ogni rilevanza ad un dato pacifico, richiama altri arbitrari e oscuri criteri non comunicati nel quesito peritale.

In conclusione afferma il ricorrente che laddove dal valore del compendio immobiliare attribuito all'imputato si dovessero detrarre il valore degli immobili di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA]; il valore dell'immobile in Torre d'isola e i tre quarti del valore dell'immobile di via Lessona, il capitale non giustificato e sproporzionato ai redditi leciti si ridurrebbe ad una quota molto contenuta. 2.2 Violazione dell'art. 12 sexies decreto-legge numero 306/92 e travisamento del giudicato parziale formatosi a seguito della sentenza di rinvio, poiché la corte di appello ha ritenuto che non sia possibile da parte dell'imputato includere tra le fonti di reddito lecite la percezione dei redditi oggetto di ritenuta alla fonte ma non inseriti nella dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2009, per il rilevante importo di 110.000 C, né dei redditi da lavoro autonomo pure non indicati in dichiarazione per l'anno 2010 per l'importo di euro 20.000; la corte ha osservato che nel precedente giudizio di rinvio la difesa aveva richiesto e ottenuto di provare solo la percezione dei redditi in nero derivanti dall'attività di direttore sanitario di alcuni studi dentistici e nulla aveva esposto in merito a questi redditi, sicché la sentenza della corte copre il dedotto e il deducibile.

Lamenta il ricorrente che non si possono mettere sullo stesso piano proventi in nero e proventi certificati dai sostituti d'imposta che non sono stati dichiarati e per i quali non è stata assolta l'intera imposizione fiscale.

Per queste considerazioni chiede l'annullamento senza rinvio in ordine alla confisca avente ad oggetto l'unità abitativa ubicata in Torre d'isola e l'annullamento con rinvio in relazione agli altri singoli acquisti immobiliari. 3.Con memoria depositata il 29 /11/2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Ascola deduce motivi nuovi e lamenta violazione dell'art. 240 bis cod.pen. poiché la corte di merito non ha rispettato il principio di correlazione temporale tra le date di commissione dei reati per i quali Chiriaco ha riportato condanna orma definitiva, tutti commessi tra il 2009 e il 2020, e le date degli acquisti patrimoniali ritenuti sproporzionati e della confisca, che è stata estesa all'intero patrimonio del Chiriaco.

Precisa che la questione di diritto non poteva essere sollevata in precedenza poiché solo con la sentenza della Corte Costituzionale n.33/2018 si è posto un problema di ragionevolezza temporale della confisca come limite per la sua legittimità costituzionale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti che verranno precisati nel prosieguo.Per una migliore comprensione delle ragioni poste a sostegno del ricorso e dei limiti del thema decidendunn oggetto della odierna decisione occorre ripercorrere sinteticamente la storia del processo e il tenore delle motivazioni della sentenza impugnata e di quelle che l'hanno preceduta.

Come già anticipato, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con sentenza del Tribunale di Milano del 6 dicembre 2012, parzialmente confermata dalla Corte di appello il 28 giugno 2014 per concorso esterno in associazione di stampo mafioso, intestazione fittizia di beni e turbativa d'asta.

La sentenza di secondo grado è stata confermata in punto di responsabilità penale e annullata in punto di confisca dalla Corte di cassazione una prima volta il 21 aprile 2014 poiché la relativa statuizione è stata ritenuta condizionata da un errore di diritto, avendo escluso che la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto potesse essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, a dispetto di quanto all'epoca affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

La corte di cassazione invitava altresì il giudice di rinvio a verificare la ritualità del deposito della consulenza cui la corte di appello aveva fatto riferimento per desumere le stime su cui basare la statuizione di confisca.

La Corte di Appello, in sede di rinvio, con sentenza V15 marzo 2016 confermava la / confisca, affermando che non era stato provato con sufficiente chiarezza l'esistenza di redditi sottratti all'imposizione fiscale destinati all'acquisto dei beni e che comunque gli stessi avevano un importo esiguo in relazione al valore del patrimonio dell'imputato e non consentivano di colmare la evidente sproporzione tra i redditi leciti dichiarati dall'imputato, percepiti nella sua veste di Direttore sanitario della ASL di Pavia, e gli investimenti effettuati.

La corte riteneva superfluo verificare la ritualità del deposito della consulenza del pubblico ministero, poiché osservava che anche la consulenza della difesa confermava la ritenuta sproporzione tra redditi dichiarati, le spese di mantenimento e i beni acquisiti dall'imputato.

Questa Corte con sentenza del 28 giugno 2017 annullava nuovamente la sentenza della corte d'appello e disponeva che il giudice di rinvio accertasse la legittima acquisizione agli atti del processo della consulenza dell'ingegner Ghelfi e comunque determinasse la congruità tra il patrimonio dell'imputato e le sue capacità economiche, sulla base delle fonti di reddito lecite dell'imputato nei distinti momenti coincidenti con l'acquisizione di ogni singolo bene.

La corte di rinvio, reputando non utilizzabile la consulenza del pubblico ministero, ha disposto una perizia d'ufficio, relativa a tutti i beni indicati nei due capi d'imputazione indicati sub H e H1, in cui si contestano altrettanti episodi di intestazione fittizia di beni, osservando che i detti beni sono solo fittiziamente intestati a terzi, come accertato con statuizione irrevocabile di merito, ma in realtà risultano riconducibili al Chiriaco, che ha riportato condanna già coperta da giudicato.La corte poi ha precisato di avere ritenuto il patrimonio come un'entità dinamica e di avere conseguentemente incaricato il perito di stimare il valore dei singoli beni al momento dell'acquisizione; determinare il reddito dell'imputato desunto dai proventi illeciti sino al momento dell'acquisizione del singolo bene, ripetendo questa operazione al momento dell'acquisizione degli ulteriori singoli beni.

In conclusione la corte ha affermato che a fronte di una disponibilità finanziaria pari a 1.045.000 C, da cui vanno sottratte le spese per il mantenimento suo e dei suoi familiari per un importo di 565.000 C, è stato considerato giustificato un importo pari a 450.000 C di acquisti mentre nel periodo in considerazione il costo dei soli immobili, il cui prezzo di acquisto è noto, ammonta a oltre 1.500.000 C. Venendo, a questo punto, agli specifici punti della decisione oggetto di censura da parte del ricorrente, deve osservarsi quanto segue: 1.1 In relazione ai redditi dell'imputato la corte ha motivatamente ritenuto di non riconnprendere tra le voci positive di reddito la somma di 36.000 C derivante dalla cessione del 1 5 % della quota di partecipazione nella società Sama, sia perché si tratta di un reddito incerto nel suo ammontare, sia perché risalente a nove anni prima del primo acquisto avvenuto nel 2002 e quindi non incidente in maniera significativa sulla provvista lecita accumulata al momento dell'acquisto.

Trattasi di motivazione immune dai vizi dedotti dal ricorrente, che non si confronta con la stessa incorrendo nel vizio di genericità. 1.2 La corte ha altresì dato atto che l'imputato non ha dichiarato i redditi leciti percepiti da lavoro dipendente nel 2009 e nel 2010 e ha omesso di dichiarare i compensi provento da lavoro autonomo, ma ha ritenuto che su tali elementi sia intervenuta una preclusione, poiché con la sentenza del 28 giugno questa Corte di cassazione ha ritenuto insussistenti redditi di fonte lecita non dichiarati al fisco e, come è noto, la sentenza di questa Corte copre il dedotto e il deducibile.

Su questa affermazione si incentra il secondo motivo di ricorso, riportato al paragrafo 2.2, che verrà trattato successivamente. 1.3 Il terzo motivo di censura è fondato .

La Corte ha negato rilevanza del mutuo di 100.000 C erogato dalla banca alla figlia del Chiriaco in occasione dell'acquisto dell'immobile in Torre d'Isola, che il perito ha ritenuto essere dato neutro perché comunque il prestito va restituito nei 10 anni successivi con gli interessi e riduce quindi la successiva provvista lecita per l'acquisto di ulteriori beni.

A sostegno di tale assunto ha richiamato quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in effetti ribadito in diversi arresti di questa Corte di cassazione, che in sede di misure di prevenzione ha ritenuto che l'importo del mutuo non può essere detratto dal valore di acquisto dell'immobile, poiché comunque il soggetto che riceve il mutuo deve poi restituirlo.

In particolare è stato affermato che in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece indicarsi gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'acquisto di un immobile mediante l'accensione di un mutuo non costituisce dimostrazione della legittima provenienza della provvista, dovendosi fornire la prova della disponibilità di risorse lecite e sufficienti a sostenere il pagamento delle rate mensili, nel caso di specie mancanti in quanto il nucleo familiare del proposto non disponeva di redditi). (Sez. 6, Sentenza n. 21347 del 10/04/2018 Cc. (dep. 14/05/2018 ) Rv. 273388 - 01) Tali principi, tuttavia, non si attagliano al caso in esame, in quanto il Chiriaco ha una significativa capacità reddituale lecita, che gli consente di accantonare annualmente una quota apprezzabile di proventi da destinare ad investimenti.

Ne consegue che l'avere dimostrato di avere fatto ricorso ad un mutuo per coprire buona parte dell'acquisto dell'immobile non costituisce un dato irrilevante, poiché dimostra il ricorso a fonti lecite di finanziamento per anticipare la provvista per l'acquisto di un bene, nella concreta prospettiva di potere rientrare dal prestito in ragione dei propri redditi futuri; deve inoltre convenirsi con il ricorrente che il perito avrebbe dovuto conteggiare nella quota di reddito teoricamente disponibile ad investimenti da parte del Chiriaco anche buona parte di quelli contabilmente indicati nell'anno successivo, poichè l'acquisto immobiliare è intervenuto a fine anno.

Ne consegue l'annullamento della statuizione di confisca del detto immobile con rinvio alla corte che dovrà rivalutare l'incidenza del mutuo e dei redditi prodotti nell'anno di acquisto del bene sul giudizio di sproporzione, eventualmente anche in relazione agli acquisti successivi, trattandosi di una voce che riduce le risorse future del ricorrente da destinare ad investimenti.

Ed infatti se si ritiene che un determinato immobile è stato acquistato in un certo tempo con la somma presa in prestito dall'istituto di credito, diventa comunque necessario dedurre dal patrimonio disponibile per i successivi acquisti le somme necessarie per restituire quelle ricevute in prestito, rendendo così eventuali successivi acquisti ingiustificati. 1.4 Analoghe censure sono state sollevate dal ricorrente nei confronti della confisca avente ad oggetto l'immobile acquistato da parte della [OSCURATO:PERSONA]. sito in [OSCURATO:PERSONA] numero 501 (v. pagina 11 della sentenza impugnata ) e tuttavia in questo caso la doglianza risulta generica, poiché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di Appello.

Questa ha infatti osservato che non è stato precisato se il mutuo è stato concesso per l'acquisto o la ristrutturazione dell'immobile, e che, non potendosi ritenere dimostrata la destinazione del credito all'acquisto, non può dirsi provata la provenienza lecita delle risorse investite.

Trattasi di motivazione diversa da quella adottata per il primo immobile , con cui il ricorrente non si confronta.1.5 Anche la censura in ordine alla ricomprensione dei terreni e immobili siti in Pasturana, già oggetto di dissequestro, nel conteggio degli acquisti effettuati dal Chiriaco, ai fini del giudizio di sproporzione tra capacità reddituale lecita e investimenti.

La corte a pagina 10 ha motivato specificamente in ordine al rigetto della tesi difensiva, secondo cui avrebbero dovuto essere esclusi dal computo i beni già dissequestrati, in quanto ha sottolineato che tali beni sono stati ritenuti fittiziamente intestati a terzi prestanome di Chiriaco con pronunzia irrevocabile e di conseguenza sono stati oggetto con la pronunzia di primo grado di confisca, che ha assorbito l'originario vincolo di sequestro e che si sottrae alle successive vicende relative al dissequestro di parte degli stessi.

In particolare a pagina 12 e 13 della sentenza ha affermato che i soci della [OSCURATO:SOCIETA]. (33% [OSCURATO:PERSONA] e 66% [OSCURATO:PERSONA]) sono stati ritenuti, con valutazione ormai irrevocabile, intestatari fittizi dei beni riconducibili a Chiriaco.

E tuttavia deve convenirsi con il ricorrente che tale affermazione sembra porsi in contrasto con il tenore della sentenza di primo grado, divenuta definitiva nel merito, in cui si afferma che solo la quota intestata a [OSCURATO:PERSONA] era riconducibile al padre e, soprattutto, risulta intrinsecamente contraddittoria rispetto al dispositivo del provvedimento impugnato.

Ed infatti al riguardo va osservato che dalla sentenza di primo grado emerge che con il provvedimento del 29 giugno 2012 è stata disposta la revoca del sequestro nella misura del 33,34% del compendio societario della PFP, comprensivo dei beni immobili e del conto corrente; non va poi trascurato che con la sentenza impugnata è stata disposta la restituzione di tutte le quote della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], nel contempo, in modo apparentemente contraddittorio, il compendio immobiliare acquistato dalla società è stato preso in considerazione per intero, benchè ai soli fini del giudizio di sproporzione, poiché già sottoposto a sequestro.

Non vi è coerenza logica tra le ragioni poste a sostegno del giudizio di sproporzione e le conclusioni dell'odierno provvedimento in relazione ai terreni siti in Pasturana, che possono incidere sul giudizio di sproporzione solo se effettivamente attribuibili al Chiriaco, anche tramite terzi.

Si rende, pertanto, necessario che il giudice del rinvio rinnovi tale giudizio di sproporzione, previa valutazione dei provvedimenti che si sono susseguiti nel corso del giudizio e considerando soltanto i beni ricompresi nella effettiva disponibilità del Chiriaco anche tramite terzi soggetti, come accertato nel presente giudizio in via definitiva. 1.6 In relazione all'immobile di Milano, via Lessona, la corte condivide le osservazioni in relazione alla circostanza che il costo di acquisto deve essere considerato nella misura di 1/4, perché solo entro questo limite è attribuibile all'imputato e, tuttavia, ha ritenuto che la differenza di valutazione nell'elaborato peritale che lo aveva conteggiato per intero, pari a circa di 170.000 C, risulta compensata dalla quantificazione delle spese di mantenimento in modo inferiore a quello reale e ampiamente favorevole all'imputato, poiché calcolate secondo l'indice Istat, mentre invece l'imputato manteneva un tenore di vita ben più dispendioso.

Si tratta di argomentazione contraddittoria poiché, per un verso, si ritiene di aderire ai criteri assunti dal perito per valutare, secondo indici medi dell'ISTAT, le spese sostenute dal nucleo del Chiriaco e, per altro, si afferma che un valore apprezzabile pari a 170.00 euro non incide sul giudizio di sproporzione, poiché i criteri assunti non sono corretti e risultano favorevoli al Chiriaco, in ragione del suo elevato tenore di vita.

Sarebbe più coerente correggere motivatamente il criterio di determinazione delle spese correnti sostenute dal Chiriaco, facendo riferimento alla sua specifica condizione di vita e a quei costi - quali quelli relativi alla manutenzione degli immobili e delle auto di lusso e alla relazione sentimentale dallo stesso intrattenuto - che non sono stati presi in adeguata considerazione.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché generico.

La corte ha fornito una doppia motivazione in ordine alla mancata valutazione dei redditi in nero osservando che ricorre un'evidente preclusione.

Ed invero con la prima sentenza di legittimità è stata annullata la statuizione di confisca proprio per la mancata valutazione delle eventuali entrate fiscalmente non dichiarate dell'imputato; con la seconda sentenza rescindente questa Corte ha ritenuto adeguata ed idonea la motivazione resa dal giudice di rinvio, che ha escluso la rilevanza di tali entrate in nero ritenendole di importo molto contenuto e comunque non sufficientemente provate.

È noto che le sentenze di questa Corte di cassazione coprono il dedotto e il deducibile e il ricorrente avrebbe dovuto eccepire prima della sentenza l'esistenza di redditi leciti non dichiarati fiscalmente, di cui in questa sede non può tenersi conto.

Ma va, oltretutto, sottolineato che a pagina 17 il collegio di rinvio ha osservato che anche l'eventuale computo del reddito da lavoro dipendente per l'anno 2009 non dichiarato al fisco, pari a 79.000 C, sarebbe insufficiente a coprire i costi dei tre immobili e di un'azienda acquistati e ritenuti ingiustificati negli anni 2009 e 2010 per importi di oltre 600.000 C , e su questa affermazione il ricorrente non controdeduce alcunchè, incorrendo nel vizio di genericità.

3. I motivi nuovi sono inammissibili poiché la difesa introduce temi che non sono stati oggetto di censura con i motivi di ricorso, criticando la ragionevolezza temporale della misura ablativa,che non è mai stata oggetto di deduzioni difensive.

Il motivo è inoltre generico e manifestamente infondato poiché la corte di merito ha rispettato il principio di correlazione temporale tra le date di commissione dei reati per i quali Chiriaco ha riportato condanna ormai definitiva, tutti commessi sino al 2010, e le date degli acquisti patrimoniali ritenuti sproporzionati.

Va poi osservato che , come precisato a pag. 7 della sentenza impugnata, la confisca è stata estesa a quei beni indicati nei capi d'imputazione che sono stati ritenuti fittiziamente intestati a terzi e che sono stati acquistati nel corso di circa 8 anni dal 2002.4.In conclusione si impone l'annullamento della statuizione di confisca alla stregua e nei limiti sopra esposti, con onere per il giudice del rinvio di provvedere ad effettuare un nuovo giudizio di sproporzione: - rimodulando le spese di mantenimento e di manutenzione sostenute dal Chiriaco o compensando il maggior valore attribuito in relazione all'acquisto dell'appartamento di via Lessona; - considerando ai fini del giudizio di sproporzione per l'acquisto dell'immmobile di Torre d'Isola l'importo del mutuo e di parte dei redditi leciti dell'anno 2002, valutando le eventuali ricadute sugli acquisti successivi; - rivalutando il giudizio di sproporzione alla stregua dell'effettiva attribuibilità al Chiriaco dei terreni siti in Pasturana.

5. Non si ritiene di liquidare nulla in favore della parte civile poiché la stessa non era interessata a partecipare al presente gr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 ottobre 1950 avverso la sentenza del 20 gennaio 2021 della CORTE APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile costituita Regione Calabria che hanno concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Sentiti l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Ascola per il Chiriaco che insistono nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, decidendo in sede di rinvio da questa Corte di cassazione, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Milano il 6 dicembre 2012, ha disposto il dissequestro e la restituzione all'imputato dei beni meglio indicati nel dispositivo, confermando nel resto la statuizione di confisca. Nel presente giudizio [OSCURATO:PERSONA] è stato imputato e poi condannato con statuizione irrevocabile per il delitto di concorso esterno nell'associazione di stampo mafioso nota come 'ndrangheta e per i delitti di intestazione fittizia di beni meglio indicati ai capi H e H1. La Corte di Appello con la sentenza del 28/6/2014, poi divenuta definitiva in ordine al giudizio di colpevolezza, confermava anche la statuizione di confisca della totalità del patrimonio del Chiriaco. Con sentenza del 21 aprile 2015 questa Corte annullava la prima sentenza di appello limitatamente alla sola pronunzia di confisca dell'intero patrimonio immobiliare dell'imputato, stante la rilevata erroneità della affermazione di diritto secondo cui eventuali redditi non dichiarati non erano rilevanti ai fini della verifica dell'effettiva sproporzione tra le capacità economiche dell'imputato e l'accertata disponibilità di beni in capo allo stesso. Con sentenza del 15 marzo 2016 la Corte di Appello, in sede di rinvio, ribadiva la statuizione di confisca ma la sesta sezione di questa Corte, con sentenza del 28 giugno 2017, ha annullato anche la seconda pronunzia della corte d'appello del 15 marzo 2016, sul rilievo che non era stata verificata la legittima acquisizione agli atti del processo della consulenza dell'ingegner Ghelfi, redatta su incarico del pubblico ministero e utilizzata dalla corte di appello ai fini della statuizione di confisca sebbene depositata nella cancelleria del tribunale successivamente alla pronunzia della sentenza di primo grado. La corte, di contro, respingeva l'altro profilo di censura sollevato dalla difesa che aveva determinato il primo annullamento della prima sentenza di appello, in merito alla rilevanza dei redditi leciti non dichiarati al fisco, osservando che dall'istruttoria era emerso che si trattava comunque di piccole somme certamente non tali da introdurre elementi di reddito significativi. Questa Corte pertanto rinviava per nuovo giudizio sulla confisca con la prescrizione di verificare l'utilizzabilità della consulenza del pubblico ministero, e di valutare la congruità tra il patrimonio dell'imputato e le sue capacità economiche considerando l'entità del patrimonio disponibile sulla base delle fonti di reddito lecite dell'imputato nei distinti momenti coincidenti con l'acquisizione di ogni singolo bene. Con il provvedimento oggi impugnato il collegio di rinvio ha dato atto di avere disposto una perizia d'ufficio per valutare se vi fosse sproporzione tra i beni ritenuti nella disponibilità dell'imputato e le sue capacità economiche derivanti dallo svolgimento dell'attività di direttore della Asl di Pavia e, sulla base delle conclusioni peritali, ha restituito alcuni beni già sequestrati, meglio indicati in dispositivo, confermando nel resto la confisca. 2. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo: 2.1 Vizio di motivazione in punto di ritenuta irrilevanza del ricorso a mutui e finanziamenti per l'acquisizione di singoli beni oggetto di scrutinio peritale e per l'adozione di criteri generici e apodittici di valutazione del patrimonio disponibile in capo all'imputato. In particolare il ricorrente osserva che: - in relazione al primo acquisto immobiliare preso in considerazione, relativo ad un immobile sito in Torre d'Isola, il perito ha ritenuto irrilevante che la provvista sia stata fornita da un mutuo nella misura di 100.000 C, sul rilievo che l'importo utilizzato per l'acquisto avrebbe dovuto essere comunque restituito con gli interessi, riducendo quindi la successiva disponibilità di denaro proveniente dal reddito del Chiriaco per gli ulteriori beni. Il ricorrente denunzia l'illogicità di questa motivazione poiché il giudizio di proporzionalità rispetto alle capacità economiche dell'imputato va compiuto avendo riguardo al suo ammontare nel momento coincidente con quello della singola acquisizione, come precisato nella sentenza rescindente che aveva annullato la precedente statuizione di confisca. Inoltre il ricorrente lamenta che il perito ha omesso di considerare che l'atto di compravendita è stato stipulato il 20 dicembre 2002 e ha fatto riferimento esclusivamente alle risorse utili dell'imputato sino al 31 dicembre 2001, omettendo di considerare la disponibilità di reddito da investire nell'acquisto individuata per l'anno 2002, che avrebbe potuto invece essere presa in considerazione al fine di giustificare la proporzione delle entrate lecite rispetto alle risorse investite. -tra i redditi leciti del Chiriaco siano state escluse le plusvalenze realizzate nell'anno 1993 a seguito della partecipazione nella società [OSCURATO:PERSONA] per un importo di 70.000 C, sul rilievo che non vi è certezza di tale importo effettivamente percepito, né se sia stato dichiarato fisco. - gli acquisti immobiliari e in particolare i terreni ubicati in Pasturana e i fabbricati ubicati in Pavia intestati alla società [OSCURATO:SOCIETA]. sono stati oggetto di dissequestro integrale in favore del socio di maggioranza della medesima società, [OSCURATO:PERSONA], mentre la figlia del ricorrente detiene soltanto 1/3 del capitale sociale. Il ricorrente ne desume che il socio di maggioranza non era prestanome del Chiriaco e che i detti beni essendo stati dissequestrati non avrebbero dovuto essere presi in considerazione nella valutazione del compendio patrimoniale del ricorrente ai fini del giudizio di sproporzione. Osserva che il consigliere relatore ha specificamente incaricato il perito di ricomprendere nel calcolo ai fini del giudizio di sproporzione tutti gli immobili già oggetto di sequestro preventivo, in quanto sono stati ritenuti nella disponibilità effettiva dell'imputato e sottoposti a confisca, con conseguente irrilevanza dell'originario provvedimento di sequestro. Tale affermazione è frutto di un travisamento del dato processuale, poiché non considera che la confisca è stata pronunziata il 6 dicembre 2012, dopo l'ordinanza di revoca del sequestro preventivo, riguardante tutti gli immobili acquisiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. - gli immobili intestati a [OSCURATO:PERSONA] ubicati in Pavia, [OSCURATO:PERSONA], sono stati incomprensibilmente ricompresi dal perito tra quelli sulla cui origine lecita non sarebbero state fornite informazioni, mentre vi è l'atto notarile di acquisto e la dimostrazione di un finanziamento ipotecario ottenuto per la ristrutturazione dell'immobile dell'importo di 150.000 C con la Cassa rurale e artigiana stipulato il medesimo giorno dal medesimo notaio. - In ordine all'immobile intestato ad [OSCURATO:PERSONA] e ubicato in via Lessona, indicato al capo H4. il ricorrente lamenta che la corte in motivazione, pur concordando con l'osservazione del perito sulla limitazione ad 1/4 del prezzo complessivo della quota di immobile imputabile al Chiriaco, in maniera illogica e contraddittoria, ha osservato che tale differenza pari a oltre 170.000 C non determina alcun significativo scostamento rispetto ai calcoli effettuati dal perito, in quanto troverebbe una sorta di compensazione nel criterio di favore adottato dal perito nella valutazione dei costi di mantenimento e nella valutazione favorevole all'imputato effettuata tenendo conto dei redditi prodotti nei 10 anni antecedenti il primo acquisto immobiliare. Lamenta che, in questo modo, la corte per escludere ogni rilevanza ad un dato pacifico, richiama altri arbitrari e oscuri criteri non comunicati nel quesito peritale. In conclusione afferma il ricorrente che laddove dal valore del compendio immobiliare attribuito all'imputato si dovessero detrarre il valore degli immobili di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA]; il valore dell'immobile in Torre d'isola e i tre quarti del valore dell'immobile di via Lessona, il capitale non giustificato e sproporzionato ai redditi leciti si ridurrebbe ad una quota molto contenuta. 2.2 Violazione dell'art. 12 sexies decreto-legge numero 306/92 e travisamento del giudicato parziale formatosi a seguito della sentenza di rinvio, poiché la corte di appello ha ritenuto che non sia possibile da parte dell'imputato includere tra le fonti di reddito lecite la percezione dei redditi oggetto di ritenuta alla fonte ma non inseriti nella dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2009, per il rilevante importo di 110.000 C, né dei redditi da lavoro autonomo pure non indicati in dichiarazione per l'anno 2010 per l'importo di euro 20.000; la corte ha osservato che nel precedente giudizio di rinvio la difesa aveva richiesto e ottenuto di provare solo la percezione dei redditi in nero derivanti dall'attività di direttore sanitario di alcuni studi dentistici e nulla aveva esposto in merito a questi redditi, sicché la sentenza della corte copre il dedotto e il deducibile. Lamenta il ricorrente che non si possono mettere sullo stesso piano proventi in nero e proventi certificati dai sostituti d'imposta che non sono stati dichiarati e per i quali non è stata assolta l'intera imposizione fiscale. Per queste considerazioni chiede l'annullamento senza rinvio in ordine alla confisca avente ad oggetto l'unità abitativa ubicata in Torre d'isola e l'annullamento con rinvio in relazione agli altri singoli acquisti immobiliari. 3.Con memoria depositata il 29 /11/2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Ascola deduce motivi nuovi e lamenta violazione dell'art. 240 bis cod.pen. poiché la corte di merito non ha rispettato il principio di correlazione temporale tra le date di commissione dei reati per i quali Chiriaco ha riportato condanna orma definitiva, tutti commessi tra il 2009 e il 2020, e le date degli acquisti patrimoniali ritenuti sproporzionati e della confisca, che è stata estesa all'intero patrimonio del Chiriaco. Precisa che la questione di diritto non poteva essere sollevata in precedenza poiché solo con la sentenza della Corte Costituzionale n.33/2018 si è posto un problema di ragionevolezza temporale della confisca come limite per la sua legittimità costituzionale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti che verranno precisati nel prosieguo.Per una migliore comprensione delle ragioni poste a sostegno del ricorso e dei limiti del thema decidendunn oggetto della odierna decisione occorre ripercorrere sinteticamente la storia del processo e il tenore delle motivazioni della sentenza impugnata e di quelle che l'hanno preceduta. Come già anticipato, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con sentenza del Tribunale di Milano del 6 dicembre 2012, parzialmente confermata dalla Corte di appello il 28 giugno 2014 per concorso esterno in associazione di stampo mafioso, intestazione fittizia di beni e turbativa d'asta. La sentenza di secondo grado è stata confermata in punto di responsabilità penale e annullata in punto di confisca dalla Corte di cassazione una prima volta il 21 aprile 2014 poiché la relativa statuizione è stata ritenuta condizionata da un errore di diritto, avendo escluso che la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto potesse essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, a dispetto di quanto all'epoca affermato dalla giurisprudenza di legittimità. La corte di cassazione invitava altresì il giudice di rinvio a verificare la ritualità del deposito della consulenza cui la corte di appello aveva fatto riferimento per desumere le stime su cui basare la statuizione di confisca. La Corte di Appello, in sede di rinvio, con sentenza V15 marzo 2016 confermava la / confisca, affermando che non era stato provato con sufficiente chiarezza l'esistenza di redditi sottratti all'imposizione fiscale destinati all'acquisto dei beni e che comunque gli stessi avevano un importo esiguo in relazione al valore del patrimonio dell'imputato e non consentivano di colmare la evidente sproporzione tra i redditi leciti dichiarati dall'imputato, percepiti nella sua veste di Direttore sanitario della ASL di Pavia, e gli investimenti effettuati. La corte riteneva superfluo verificare la ritualità del deposito della consulenza del pubblico ministero, poiché osservava che anche la consulenza della difesa confermava la ritenuta sproporzione tra redditi dichiarati, le spese di mantenimento e i beni acquisiti dall'imputato. Questa Corte con sentenza del 28 giugno 2017 annullava nuovamente la sentenza della corte d'appello e disponeva che il giudice di rinvio accertasse la legittima acquisizione agli atti del processo della consulenza dell'ingegner Ghelfi e comunque determinasse la congruità tra il patrimonio dell'imputato e le sue capacità economiche, sulla base delle fonti di reddito lecite dell'imputato nei distinti momenti coincidenti con l'acquisizione di ogni singolo bene. La corte di rinvio, reputando non utilizzabile la consulenza del pubblico ministero, ha disposto una perizia d'ufficio, relativa a tutti i beni indicati nei due capi d'imputazione indicati sub H e H1, in cui si contestano altrettanti episodi di intestazione fittizia di beni, osservando che i detti beni sono solo fittiziamente intestati a terzi, come accertato con statuizione irrevocabile di merito, ma in realtà risultano riconducibili al Chiriaco, che ha riportato condanna già coperta da giudicato.La corte poi ha precisato di avere ritenuto il patrimonio come un'entità dinamica e di avere conseguentemente incaricato il perito di stimare il valore dei singoli beni al momento dell'acquisizione; determinare il reddito dell'imputato desunto dai proventi illeciti sino al momento dell'acquisizione del singolo bene, ripetendo questa operazione al momento dell'acquisizione degli ulteriori singoli beni. In conclusione la corte ha affermato che a fronte di una disponibilità finanziaria pari a 1.045.000 C, da cui vanno sottratte le spese per il mantenimento suo e dei suoi familiari per un importo di 565.000 C, è stato considerato giustificato un importo pari a 450.000 C di acquisti mentre nel periodo in considerazione il costo dei soli immobili, il cui prezzo di acquisto è noto, ammonta a oltre 1.500.000 C. Venendo, a questo punto, agli specifici punti della decisione oggetto di censura da parte del ricorrente, deve osservarsi quanto segue: 1.1 In relazione ai redditi dell'imputato la corte ha motivatamente ritenuto di non riconnprendere tra le voci positive di reddito la somma di 36.000 C derivante dalla cessione del 1 5 % della quota di partecipazione nella società Sama, sia perché si tratta di un reddito incerto nel suo ammontare, sia perché risalente a nove anni prima del primo acquisto avvenuto nel 2002 e quindi non incidente in maniera significativa sulla provvista lecita accumulata al momento dell'acquisto. Trattasi di motivazione immune dai vizi dedotti dal ricorrente, che non si confronta con la stessa incorrendo nel vizio di genericità. 1.2 La corte ha altresì dato atto che l'imputato non ha dichiarato i redditi leciti percepiti da lavoro dipendente nel 2009 e nel 2010 e ha omesso di dichiarare i compensi provento da lavoro autonomo, ma ha ritenuto che su tali elementi sia intervenuta una preclusione, poiché con la sentenza del 28 giugno questa Corte di cassazione ha ritenuto insussistenti redditi di fonte lecita non dichiarati al fisco e, come è noto, la sentenza di questa Corte copre il dedotto e il deducibile. Su questa affermazione si incentra il secondo motivo di ricorso, riportato al paragrafo 2.2, che verrà trattato successivamente. 1.3 Il terzo motivo di censura è fondato . La Corte ha negato rilevanza del mutuo di 100.000 C erogato dalla banca alla figlia del Chiriaco in occasione dell'acquisto dell'immobile in Torre d'Isola, che il perito ha ritenuto essere dato neutro perché comunque il prestito va restituito nei 10 anni successivi con gli interessi e riduce quindi la successiva provvista lecita per l'acquisto di ulteriori beni. A sostegno di tale assunto ha richiamato quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in effetti ribadito in diversi arresti di questa Corte di cassazione, che in sede di misure di prevenzione ha ritenuto che l'importo del mutuo non può essere detratto dal valore di acquisto dell'immobile, poiché comunque il soggetto che riceve il mutuo deve poi restituirlo. In particolare è stato affermato che in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece indicarsi gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'acquisto di un immobile mediante l'accensione di un mutuo non costituisce dimostrazione della legittima provenienza della provvista, dovendosi fornire la prova della disponibilità di risorse lecite e sufficienti a sostenere il pagamento delle rate mensili, nel caso di specie mancanti in quanto il nucleo familiare del proposto non disponeva di redditi). (Sez. 6, Sentenza n. 21347 del 10/04/2018 Cc. (dep. 14/05/2018 ) Rv. 273388 - 01) Tali principi, tuttavia, non si attagliano al caso in esame, in quanto il Chiriaco ha una significativa capacità reddituale lecita, che gli consente di accantonare annualmente una quota apprezzabile di proventi da destinare ad investimenti. Ne consegue che l'avere dimostrato di avere fatto ricorso ad un mutuo per coprire buona parte dell'acquisto dell'immobile non costituisce un dato irrilevante, poiché dimostra il ricorso a fonti lecite di finanziamento per anticipare la provvista per l'acquisto di un bene, nella concreta prospettiva di potere rientrare dal prestito in ragione dei propri redditi futuri; deve inoltre convenirsi con il ricorrente che il perito avrebbe dovuto conteggiare nella quota di reddito teoricamente disponibile ad investimenti da parte del Chiriaco anche buona parte di quelli contabilmente indicati nell'anno successivo, poichè l'acquisto immobiliare è intervenuto a fine anno. Ne consegue l'annullamento della statuizione di confisca del detto immobile con rinvio alla corte che dovrà rivalutare l'incidenza del mutuo e dei redditi prodotti nell'anno di acquisto del bene sul giudizio di sproporzione, eventualmente anche in relazione agli acquisti successivi, trattandosi di una voce che riduce le risorse future del ricorrente da destinare ad investimenti. Ed infatti se si ritiene che un determinato immobile è stato acquistato in un certo tempo con la somma presa in prestito dall'istituto di credito, diventa comunque necessario dedurre dal patrimonio disponibile per i successivi acquisti le somme necessarie per restituire quelle ricevute in prestito, rendendo così eventuali successivi acquisti ingiustificati. 1.4 Analoghe censure sono state sollevate dal ricorrente nei confronti della confisca avente ad oggetto l'immobile acquistato da parte della [OSCURATO:PERSONA]. sito in [OSCURATO:PERSONA] numero 501 (v. pagina 11 della sentenza impugnata ) e tuttavia in questo caso la doglianza risulta generica, poiché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di Appello. Questa ha infatti osservato che non è stato precisato se il mutuo è stato concesso per l'acquisto o la ristrutturazione dell'immobile, e che, non potendosi ritenere dimostrata la destinazione del credito all'acquisto, non può dirsi provata la provenienza lecita delle risorse investite. Trattasi di motivazione diversa da quella adottata per il primo immobile , con cui il ricorrente non si confronta.1.5 Anche la censura in ordine alla ricomprensione dei terreni e immobili siti in Pasturana, già oggetto di dissequestro, nel conteggio degli acquisti effettuati dal Chiriaco, ai fini del giudizio di sproporzione tra capacità reddituale lecita e investimenti. La corte a pagina 10 ha motivato specificamente in ordine al rigetto della tesi difensiva, secondo cui avrebbero dovuto essere esclusi dal computo i beni già dissequestrati, in quanto ha sottolineato che tali beni sono stati ritenuti fittiziamente intestati a terzi prestanome di Chiriaco con pronunzia irrevocabile e di conseguenza sono stati oggetto con la pronunzia di primo grado di confisca, che ha assorbito l'originario vincolo di sequestro e che si sottrae alle successive vicende relative al dissequestro di parte degli stessi. In particolare a pagina 12 e 13 della sentenza ha affermato che i soci della [OSCURATO:SOCIETA]. (33% [OSCURATO:PERSONA] e 66% [OSCURATO:PERSONA]) sono stati ritenuti, con valutazione ormai irrevocabile, intestatari fittizi dei beni riconducibili a Chiriaco. E tuttavia deve convenirsi con il ricorrente che tale affermazione sembra porsi in contrasto con il tenore della sentenza di primo grado, divenuta definitiva nel merito, in cui si afferma che solo la quota intestata a [OSCURATO:PERSONA] era riconducibile al padre e, soprattutto, risulta intrinsecamente contraddittoria rispetto al dispositivo del provvedimento impugnato. Ed infatti al riguardo va osservato che dalla sentenza di primo grado emerge che con il provvedimento del 29 giugno 2012 è stata disposta la revoca del sequestro nella misura del 33,34% del compendio societario della PFP, comprensivo dei beni immobili e del conto corrente; non va poi trascurato che con la sentenza impugnata è stata disposta la restituzione di tutte le quote della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], nel contempo, in modo apparentemente contraddittorio, il compendio immobiliare acquistato dalla società è stato preso in considerazione per intero, benchè ai soli fini del giudizio di sproporzione, poiché già sottoposto a sequestro. Non vi è coerenza logica tra le ragioni poste a sostegno del giudizio di sproporzione e le conclusioni dell'odierno provvedimento in relazione ai terreni siti in Pasturana, che possono incidere sul giudizio di sproporzione solo se effettivamente attribuibili al Chiriaco, anche tramite terzi. Si rende, pertanto, necessario che il giudice del rinvio rinnovi tale giudizio di sproporzione, previa valutazione dei provvedimenti che si sono susseguiti nel corso del giudizio e considerando soltanto i beni ricompresi nella effettiva disponibilità del Chiriaco anche tramite terzi soggetti, come accertato nel presente giudizio in via definitiva. 1.6 In relazione all'immobile di Milano, via Lessona, la corte condivide le osservazioni in relazione alla circostanza che il costo di acquisto deve essere considerato nella misura di 1/4, perché solo entro questo limite è attribuibile all'imputato e, tuttavia, ha ritenuto che la differenza di valutazione nell'elaborato peritale che lo aveva conteggiato per intero, pari a circa di 170.000 C, risulta compensata dalla quantificazione delle spese di mantenimento in modo inferiore a quello reale e ampiamente favorevole all'imputato, poiché calcolate secondo l'indice Istat, mentre invece l'imputato manteneva un tenore di vita ben più dispendioso. Si tratta di argomentazione contraddittoria poiché, per un verso, si ritiene di aderire ai criteri assunti dal perito per valutare, secondo indici medi dell'ISTAT, le spese sostenute dal nucleo del Chiriaco e, per altro, si afferma che un valore apprezzabile pari a 170.00 euro non incide sul giudizio di sproporzione, poiché i criteri assunti non sono corretti e risultano favorevoli al Chiriaco, in ragione del suo elevato tenore di vita. Sarebbe più coerente correggere motivatamente il criterio di determinazione delle spese correnti sostenute dal Chiriaco, facendo riferimento alla sua specifica condizione di vita e a quei costi - quali quelli relativi alla manutenzione degli immobili e delle auto di lusso e alla relazione sentimentale dallo stesso intrattenuto - che non sono stati presi in adeguata considerazione. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché generico. La corte ha fornito una doppia motivazione in ordine alla mancata valutazione dei redditi in nero osservando che ricorre un'evidente preclusione. Ed invero con la prima sentenza di legittimità è stata annullata la statuizione di confisca proprio per la mancata valutazione delle eventuali entrate fiscalmente non dichiarate dell'imputato; con la seconda sentenza rescindente questa Corte ha ritenuto adeguata ed idonea la motivazione resa dal giudice di rinvio, che ha escluso la rilevanza di tali entrate in nero ritenendole di importo molto contenuto e comunque non sufficientemente provate. È noto che le sentenze di questa Corte di cassazione coprono il dedotto e il deducibile e il ricorrente avrebbe dovuto eccepire prima della sentenza l'esistenza di redditi leciti non dichiarati fiscalmente, di cui in questa sede non può tenersi conto. Ma va, oltretutto, sottolineato che a pagina 17 il collegio di rinvio ha osservato che anche l'eventuale computo del reddito da lavoro dipendente per l'anno 2009 non dichiarato al fisco, pari a 79.000 C, sarebbe insufficiente a coprire i costi dei tre immobili e di un'azienda acquistati e ritenuti ingiustificati negli anni 2009 e 2010 per importi di oltre 600.000 C , e su questa affermazione il ricorrente non controdeduce alcunchè, incorrendo nel vizio di genericità. 3. I motivi nuovi sono inammissibili poiché la difesa introduce temi che non sono stati oggetto di censura con i motivi di ricorso, criticando la ragionevolezza temporale della misura ablativa,che non è mai stata oggetto di deduzioni difensive. Il motivo è inoltre generico e manifestamente infondato poiché la corte di merito ha rispettato il principio di correlazione temporale tra le date di commissione dei reati per i quali Chiriaco ha riportato condanna ormai definitiva, tutti commessi sino al 2010, e le date degli acquisti patrimoniali ritenuti sproporzionati. Va poi osservato che , come precisato a pag. 7 della sentenza impugnata, la confisca è stata estesa a quei beni indicati nei capi d'imputazione che sono stati ritenuti fittiziamente intestati a terzi e che sono stati acquistati nel corso di circa 8 anni dal 2002.4.In conclusione si impone l'annullamento della statuizione di confisca alla stregua e nei limiti sopra esposti, con onere per il giudice del rinvio di provvedere ad effettuare un nuovo giudizio di sproporzione: - rimodulando le spese di mantenimento e di manutenzione sostenute dal Chiriaco o compensando il maggior valore attribuito in relazione all'acquisto dell'appartamento di via Lessona; - considerando ai fini del giudizio di sproporzione per l'acquisto dell'immmobile di Torre d'Isola l'importo del mutuo e di parte dei redditi leciti dell'anno 2002, valutando le eventuali ricadute sugli acquisti successivi; - rivalutando il giudizio di sproporzione alla stregua dell'effettiva attribuibilità al Chiriaco dei terreni siti in Pasturana. 5. Non si ritiene di liquidare nulla in favore della parte civile poiché la stessa non era interessata a partecipare al presente gr
Sentenza Cassazione n. 08252/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris