CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07291/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA9 il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della [OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 16/12/2021 la Corte di Appello di Firenze, in riforma della pronuncia assolutoria del Tribunale di Arezzo del 30/09/2016, appellata dal PM, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di ricettazione contestato (detenzione di un tesserino appartenente ad un agente di polizia penitenziario che ne aveva denunciato lo smarrimento) e, ritenuta l'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., lo condannava alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la decisione di secondo grado ricorre il difensore di fiducia dell'imputato sulla base di un unico motivo con il quale eccepisce la mancata assunzione di una prova decisiva ed il vizio di motivazione della sentenza. Rileva a riguardo che l'overturning sfavorevole imponeva la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avendo la corte territoriale basato la propria decisione su una diversa valutazione delle prove dichiarative, ritenendo. inattendibile, a differenza del primo giudice, la tesi dell'imputato, acquisita a seguito di interrogatorio e ribadita in sede dibattimentale, alla stregua delle altre acquisizioni istruttorie e, in particolare, della testimonianza del titolare del tesserino, [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 4. Nella sintetica - e, in realtà, lacunosa - motivazione della sentenza di primo grado si legge: "dall'esame dei testimoni non è emerso alcun elemento soggettivo a carico dell'imputato tipico dell'art. 648 cod. pen. in quanto è emerso che l'imputato aveva trovato la tesserina della polizia penitenziaria, smarrita da [OSCURATO:PERSONA], poco prima che lo stesso sia stato controllato dai Carabinieri. Infatti pare che proprio l'imputato abbia mostrato la tesserina ai carabinieri intervenuta (i) con la volontà di restituirla. Così pare e non vi è una prova contraria". La corte territoriale ha correttamente rilevato che il tribunale non aveva affatto valutato la testimonianza dell'ufficiale di p.g. Rosadini che aveva eseguito la perquisizione domiciliare, dichiarando di aver rinvenuto il tesserino "svuotando un cassetto del comodino", circostanza risultante anche dal verbale di sequestro. 5. Le conclusioni del primo giudice, quindi, secondo cui la tesi dell'imputato, incentrata sul rinvenimento casuale del documento e sulla sua immediata restituzione ai Carabinieri, non risulta smentita da elementi probatori di segno contraria, si basa su un travisamento per omissione delle risultanze istruttorie, configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione (Cass. sez. 6, sent. n. 8610 del 05/02/2020 - dep. 03/03/2020 - Rv. 278457). La corte di merito si è attenuta, quindi, al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui il giudice d'appello che intenda procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario o abbreviato, deve procedere all'indispensabile rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale esclusivamente nel caso di valutazione "differente" della prova dichiarativa e non di mero "travisamento" di essa, caso quest'ultimo in cui si può pervenire al giudizio di colpevolezza senza necessità di rinnovazione delle prove dichiarative (sez. 6, sent. n. 35899 del 30/05/2017 - dep. 20/07/2017 - Rv. 270546); principio di diritto con il quale il ricorrente non si confronta. 6. Chiarito, pertanto, che non sussisteva obbligo di rinnovazione istruttoria, la pronuncia di condanna si fonda su una plausibile ricostruzione in fatto della condotta delittuosa e un corretto inquadramento giuridico della fattispecie, con riferimento anche al reato presupposto, questioni peraltro non oggetto in sé di contestazione.7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 17 genn