CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 13610/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0 ORDINANZA sul ricorso 11505/202d proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore - intimato - avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di TRENTO, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2022 da [OSCURATO:PERSONA]. cs)t- [OSCURATO:PERSONA] Sez. I - RG 11505/20 202 camera di consiglio 31.1.2022 1 1. — E' impugnata per cassazione l'ordinanza con cui il Giudice di pace di Trento ha convalidato il provvedimento di immediato accompagnamento alla frontiera di [OSCURATO:PERSONA], cittadino albanese, di cui era stata in precedenza disposta l'espulsione. 2. — Il ricorso si fonda su due motivi. L'Amministrazione intimata non ha rassegnato difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione delle norme di diritti in relazione alla natura dell'accompagnamento coattivo alla frontiera di cui agli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 286/1998. Il secondo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 286/1998 per essere stato omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio, ovvero la condizione di inespellibilità ex art. 19 d.lgs. cit. anche alla luce del primario diritto all'unità familiare previsto dalla CEDU. In relazione al primo motivo viene rilevato che in sede di convalida del decreto questorile di trattenimento il giudice è investito del potere di rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del decreto di espulsione e che il decreto di espulsione doveva fondarsi sulla condizione di pericolosità attuale dell'istante, che invece non era stata accertata. Con riguardo al secondo mezzo è osservato che il ricorrente, in data 19 febbraio 2020 — prima della notifica del provvedimento espulsivo —, aveva presentato domanda di ricongiungimento familiare con la sorella, cittadina italiana. 2. — Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. In sede di convalida del decreto del questore, di accompagnamento alla frontiera dello straniero raggiunto da un provvedimento di espulsione, il giudice ha il potere di rilevare, incidentalmente, la manifesta illegittimità di tale ultimo provvedimento secondo i parametri ricavabili dalla giurisprudenza Sez. I - RG 11505/20 camera di consiglio 31.1.2022 2 della Corte europea dei diritti dell'uomo, fermo restando che la mera presentazione della richiesta di autorizzazione a trattenersi nel territorio nazionale, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, non incide sulla validità del decreto di espulsione, né è idonea a sospenderne l'efficacia, trattandosi di effetto che resta riconnesso al rilascio della menzionata autorizzazione (Cass. 29 settembre 2015, n. 19334). Il provvedimento di accompagnamento alla frontiera è stato pronunciato a seguito di una espulsione basata sul presupposto di cui all'art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente, in sede di convalida, aveva lamentato che il Questore avesse mancato di motivare in ordine alla propria attuale pericolosità sociale. Nel corpo del ricorso è poi spiegato: che l'istante era stato condannato a una pena detentiva in forza di una sentenza di molti anni prima; che lo stesso aveva prodotto documentazione da cui si evinceva che era stato ammesso alla misura alternativa per scontare l'ultimo periodo di pena; che, inoltre, «vi era un giudizio prognostico del Tribunale di sorveglianza positivo». L'accertamento cui era tenuto il Giudice di pace si estendeva al richiamato profilo, giacché, in termini generali, l'espulsione disposta a norma dell'art. 13, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998 si fonda sull'esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero ad una delle categorie di pericolosità sociale già indicate nell'art. 1 della I. n. 1423 del 1956, da intendersi ora relativi alle corrispondenti disposizioni approvate con d.lgs. n. 159 del 2011; il sindacato giurisdizionale relativo a tale provvedimento implica, poi, la verifica del carattere oggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, dell'attualità della pericolosità, nonché della necessità di effettuare un esame globale della personalità del soggetto, quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (Cass. 25 novembre 2015, n. 24084; in tema cfr. pure: Cass. 31 luglio 2019, n. Sez. I - RG 11505/20 camera di consiglio 31.1.2022 20692; Cass. 14 maggio 2013, n. 11466; Cass. 8 settembre 2011, n. 18482; Cass. 27 luglio 2010, n. 17585). [OSCURATO:PERSONA] di pace si è invece limitato a sottolineare, al riguardo, l'irrilevanza del tema dell'inespellibilità, reputando che l'oggetto del giudizio fosse circoscritto alla «mera convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera»: affermazione — questa — errata in diritto, secondo quanto in precedenza osservato. 3. — L'ordinanza impugnata va quindi cassata senza rinvio: il giudizio non ha infatti più ragione di proseguire, non potendo più intervenire la convalida. 4. — Segue la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio di merito e del giudizio di legittimità. P.Q.M. Ld Corte cassa senza rinvio il provvedimento impugnato; condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.100,00 per compensi, oltre oltre alle spese forfettarie, nella misura del 15 per cento, e agli esborsi, liquidati in euro 200,00; condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie, nella misura del 1E per cento, e agli esborsi, liquidati in euro 100,00. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della l a Sezione Civile, in data 31 ge