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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09244/2024

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12293‒2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 15, presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; -controricorrente – Oggetto: Tributi – estinzione ex legge n. 197 del 2022 avverso la sentenza n. 4359/04/2018 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, depositata il 09/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2024dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento di un maggior reddito di impresa ai fini IVA, IRAP ed IRPEF che l’amministrazione finanziaria riteneva essere stato conseguito nell’anno d’imposta 2009 da [OSCURATO:PERSONA] CATERA, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, confermava l’avviso di accertamento impugnato rideterminando i maggiori imponibili dovuti dalla contribuente in applicazione di una percentuale media di ricarico sul costo del venduto inferiore a quella applicata dall’amministrazione finanziaria con l’atto impositivo.

2. Avverso tale statuizione la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi cui replica va l’intimata con controricorso.

3. Con istanza del 30 ottobre 2023 la ricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per avere aderito alla definizione agevolata delle controversie di cui alla legge n. 197 del 2022 , allegando la relativa documentazione.

4. Con memoria del 21 dicembre 2023, l’Agenzia delle entrate dava atto della regolarità della definizione agevolata cui aveva acceduto la ricorrente chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.5.

Con memoria del 29 dicembre 2023, la ricorrente ha riproposto la richiesta di estinzione del giudizio.

Considerato che:

1. La ricorrente ha aderito alla definizione agevolata di cui alla legge n. 197 del 2022, la cui regolarità è stata attestata dall’amministrazione finanziaria con la memoria del 21 dicembre 2023, anche per quanto attiene all’effettuato versamento della prima rata dell’importo complessivamente dovuto dalla contribuente.

2. Orbene, l'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

3. Il comma 198 della citata disposizione prevede poi che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo», ovvero della «copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, ilprocesso è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate».

4. Deve, quindi, disporsi in conformità alla richiesta.

5. La declaratoria di estinzione del processo esime questa Corte dal riferire dei motivi di ricorso proposti.

P.Q.M. dichiara l’estinzione del processo e pone le spese a caric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12293‒2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 15, presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; -controricorrente – Oggetto: Tributi – estinzione ex legge n. 197 del 2022 avverso la sentenza n. 4359/04/2018 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, depositata il 09/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2024dal Consigliere Lucio LUCIOTTI. Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento di un maggior reddito di impresa ai fini IVA, IRAP ed IRPEF che l’amministrazione finanziaria riteneva essere stato conseguito nell’anno d’imposta 2009 da [OSCURATO:PERSONA] CATERA, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, confermava l’avviso di accertamento impugnato rideterminando i maggiori imponibili dovuti dalla contribuente in applicazione di una percentuale media di ricarico sul costo del venduto inferiore a quella applicata dall’amministrazione finanziaria con l’atto impositivo. 2. Avverso tale statuizione la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi cui replica va l’intimata con controricorso. 3. Con istanza del 30 ottobre 2023 la ricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per avere aderito alla definizione agevolata delle controversie di cui alla legge n. 197 del 2022 , allegando la relativa documentazione. 4. Con memoria del 21 dicembre 2023, l’Agenzia delle entrate dava atto della regolarità della definizione agevolata cui aveva acceduto la ricorrente chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.5. Con memoria del 29 dicembre 2023, la ricorrente ha riproposto la richiesta di estinzione del giudizio. Considerato che: 1. La ricorrente ha aderito alla definizione agevolata di cui alla legge n. 197 del 2022, la cui regolarità è stata attestata dall’amministrazione finanziaria con la memoria del 21 dicembre 2023, anche per quanto attiene all’effettuato versamento della prima rata dell’importo complessivamente dovuto dalla contribuente. 2. Orbene, l'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546». 3. Il comma 198 della citata disposizione prevede poi che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo», ovvero della «copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, ilprocesso è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate». 4. Deve, quindi, disporsi in conformità alla richiesta. 5. La declaratoria di estinzione del processo esime questa Corte dal riferire dei motivi di ricorso proposti. P.Q.M. dichiara l’estinzione del processo e pone le spese a caric
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