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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 32901/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

O E [OSCURATO:PERSONA]

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione, con cui eccepisce la manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta falsità della patente di guida sottoposta a vincolo probatorio.

Tale falsità sarebbe stata apoditticamente affermata dagli operanti, senza alcun riferimento a specifici elementi sintomatici del difetto di genuinità.

Laddove, poi, la falsità fosse riscontrabile ictu oculi, sarebbe, comunque, configurabile un falso grossolano, tale da imporre ugualmente la restituzione della res.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto con motivi non consentiti.

3.1. L'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio (così come il decreto di convalida, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato), in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita (Sez.

U,n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548-01; Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348-01; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781-01).

3.2. Il Tribunale ha sufficientemente chiarito la finalità probatoria alla base dell’apposizione del vincolo, riconducibile alla necessità di espletare ogni dovuto accertamento in relazione ad una patente potenzialmente falsa.

Con ogni evidenza, non si tratta, dunque, di un falso qualificabile come grossolano già prima facie (vieppiù data l’apparente emissione del documento da un’Autorità straniera).

I dubbi sulla autenticità della patente derivano dalle modalità di rinvenimento, all’esito dell’incidente autoprovocato, della fuga dall’ospedale e di un primo esame del documento.

3.3. Tale motivazione è insindacabile nel giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. 4.

Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O E [OSCURATO:PERSONA] 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione, con cui eccepisce la manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta falsità della patente di guida sottoposta a vincolo probatorio. Tale falsità sarebbe stata apoditticamente affermata dagli operanti, senza alcun riferimento a specifici elementi sintomatici del difetto di genuinità. Laddove, poi, la falsità fosse riscontrabile ictu oculi, sarebbe, comunque, configurabile un falso grossolano, tale da imporre ugualmente la restituzione della res. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto con motivi non consentiti. 3.1. L'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio (così come il decreto di convalida, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato), in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita (Sez. U,n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548-01; Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348-01; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781-01). 3.2. Il Tribunale ha sufficientemente chiarito la finalità probatoria alla base dell’apposizione del vincolo, riconducibile alla necessità di espletare ogni dovuto accertamento in relazione ad una patente potenzialmente falsa. Con ogni evidenza, non si tratta, dunque, di un falso qualificabile come grossolano già prima facie (vieppiù data l’apparente emissione del documento da un’Autorità straniera). I dubbi sulla autenticità della patente derivano dalle modalità di rinvenimento, all’esito dell’incidente autoprovocato, della fuga dall’ospedale e di un primo esame del documento. 3.3. Tale motivazione è insindacabile nel giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. 4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Decreto Cassazione n. 32901/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris