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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15481/2026

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[OSCURATO:PERSONA] per procura in calceal ricorso;- ricorrente -controe difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce alcontroricorso;- controricorrente -nonchéCHERRY [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di cessionaria del credito dallaSiena [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta cessionaria di tale credito dallaBanca [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesadall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce all’atto diintervento;- interventrice -avverso la SENTENZA N. 583/2022 della CORTE D’APPELLO DIANCONA, depositata il 3/5/2022;Numero registro generale 17455/2022Nu2m ero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 15481/2026Data pubblicazione 21/05/2026udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del29/4/20261.1. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto appello avverso la sentenza con la quale il tribunale diAncona, nel 2017, ha dichiarato l’inefficacia, nei confronti deldalla società poi fallita sui conti correnti bancari alla stessariconducibili, per la somma complessiva di €. 1.567.333,12, oltreinteressi.1.2.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, harigettato l’appello.1.3.

La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, haritenuto, innanzitutto, che: - come accertato dal consulentetecnico d’ufficio con apprezzamento “non contestatospecificamente”, le rimesse, oltre che consistenti, erano anchedurevoli; - il saldo appena precedente alle rimesse in questione,come si evince dal conto corrente “riordinato con il criterio delsaldo disponibile”, non è stato, infatti, ripristinato nei dieci giornisuccessivi, né ha più raggiunto “il livello di indebitamentoprecedente alle rimesse”.1.4.

La corte, inoltre, ha ritenuto che: - il versamento di€. 553.532,41 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], come già affermato dal tribunale,non poteva essere considerato come un’operazione bilanciata; -“non esiste”, infatti, la “prova di un accordo tra la Banca ed ilcorrentista ad eccezione di una generica comunicazione risalenteal 2009”; - la rimessa non è di pari importo rispetto alleoperazioni di addebito del 16/2/2010, risultando, piuttosto,effettuata “proprio per ottenere il rientro completedell’esposizione”; - non è stato dimostrato, al di là della meraprossimità cronologica o della corrispondenza contabile delleRic. 2022 n. 17455 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero registro generale 17455/2022Nu3m ero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 15481/2026Data pubblicazione 21/05/2026operazioni di segno opposto, l’accordo specifico intervenuto fracliente e banca in forza del quale il versamento è stato effettuatoper uno scopo diverso da quello di diminuire il credito dellabanca; - la banca, del resto, a differenza di quanto usualmenteaccade nei casi di operazioni bilanciate, ha prima annotato gliaddebiti e solo dopo tredici giorni ha ricevuto il bonifico.1.5. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., conricorso notificato (lunedì) 4/7/2022, ha chiesto, per quattromotivi, la cassazione della sentenza.1.6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso notificatoil 12/9/2022.1.7.

Con atto del 12/1/2024, si è costituita in giudizio laCherry [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di cessionaria del credito dallaSiena [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta cessionaria di tale credito dallaBanca [OSCURATO:SOCIETA]..1.8.

Con atto del 3/7/2024, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. harinunciato all’atto d’intervento.1.9.

Il Presidente, con decreto del 14/1/2025, haproposto la definizione anticipata del ricorso.1.10.

La ricorrente ha chiesto la decisione.1.11.

Fissata l’adunanza in camera di consiglio, le partihanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1.

Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2°, n. 4,c.p.c. e dell’art. 118 disp.att. c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui lacorte d’appello ha ritenuto che le rimesse revocate avessero irequisiti della consistenza e della durevolezza, così come previstidagli artt. 67, comma 3°, lett. b) e 70 l.fall., limitandosi a fareun generico rinvio ad uno stralcio dell’accertamento contabileoperato in primo grado e, dunque, senza fornire, nonostante leRic. 2022 n. 17455 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero re4gis tro generale 17455/2022Numero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 15481/2026Data pubblicazione 21/05/2026censure sollevate sul punto nell’atto d’appello, alcuna realemotivazione in ordine di tale apprezzamento.2.2.

Il motivo è, in parte, infondato e, per il resto,inammissibile.2.3.

Intanto, dev’essere escluso il denunciato vizio dimancanza della motivazione, che invece esiste.2.4.

Il giudice di merito che aderisce alle conclusioni delconsulente tecnico esaurisce, in effetti, il proprio obbligo dimotivazione, con l’indicazione delle fonti del suo convincimento,non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarieallegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene nonespressamente confutate, restano implicitamente disatteseperché incompatibili: soltanto se, al contrario, le censureall’elaborato peritale si rivelino puntuali e specifiche, la sentenzache ometta di motivare la propria adesione acritica alleconclusioni esposte nell’elaborato peritale, risulta affetta danullità (cfr. Cass. n. 15804 del 2025).2.5.

Tuttavia, per infirmare, sotto il profilo dellasussistenza di una idonea motivazione, la sentenza che (comenel caso in esame) abbia recepito le conclusioni di una relazionedi consulenza tecnica d’ufficio, il ricorrente ha l’onere non solodi allegare di avere rivolto critiche alla consulenza stessa giàdinanzi al giudice a quo ma anche di trascriverne, poi, in ragionedella necessaria specificita del motivo, almeno i punti salientionde consentirne la valutazione in termini di decisività e dirilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei varipassaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche,si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di meritoinammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 11482 del 2016;Cass. n. 19427 del 2017).2.6.

Per il resto, la ricorrente non si confronta realmentecon la pronuncia che ha impugnato: la quale, infatti, conRic. 2022 n. 17455 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero re5gis tro generale 17455/2022Numero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 15481/2026Data pubblicazione 21/05/2026statuizione rimasta incensurata, ha, in sostanza, ritenuto chel’accertamento operato dal consulente tecnico in ordine alladurevolezza e alla consistenza delle rimesse revocate non erastato “contestato specificamente” dalla banca appellante.2.7.

L’esercizio del potere di esame diretto degli atti delgiudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove siadenunciato (come nella specie) un error in procedendo,presuppone, del resto, l’ammissibilità del motivo di censura,onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare, inricorso (a pena, appunto, d’inammissibilità), il contenuto dellacritica mossa alla sentenza impugnata, indicando, altrettantospecificamente, i fatti processuali alla base dell’erroredenunciato (cfr. Cass. n. 22880 del 2017).2.8.

Ne consegue che: - il ricorso per cassazione, con ilquale si lamenti la mancata pronuncia da parte del giudiced’appello su un motivo di gravame, non è ammissibile se (comenel caso in esame) il contenuto dello stesso (cfr. il ricorso, p. 8)non sia stato compiutamente riportato in ricorso nella suaintegralità o, quanto meno, nella misura necessaria a consentirealla Corte di verificare che le questioni sottoposte non sianonuove e di valutare la fondatezza del motivo stesso senza doverprocedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (cfr. Cass. n.17049 del 2015); - il ricorso per cassazione, con il quale ilricorrente censuri la statuizione d’inammissibilità, per difetto dispecificità, di un motivo d’appello, ha, del pari, l’onere dispecificare, in ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea talestatuizione del giudice d’appello e sufficientemente specifico,invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice,riportandone il contenuto (a differenza di quanto ha fatto laricorrente: cfr. il ricorso, p. 8) nella misura necessaria adevidenziarne la pretesa specificità, senza potersi limitare, perRic. 2022 n. 17455 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero re6gis tro generale 17455/2022Numero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 15481/2026Data pubblicazione 21/05/2026contro, a fare rinvio, sul punto, all’atto d’appello (cfr. Cass. n.24048 del 2021).2.9.

Con il secondo motivo, proposto in via subordinata,la ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione degliartt. 67, comma 3°, lett. b) e 70 l.fall., in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte incui la corte d’appello ha ritenuto che, alla luce degli accertamentisvolti dal consulente tecnico d’ufficio, le rimesse revocateavessero i requisiti della consistenza e della durevolezza,omettendo, tuttavia, di considerare che: - tali requisiti devonoessere accertati “rispetto alla singola rimesse e rispettoall’esposizione debitoria al momento in cui le stesse sono stateeffettuate”; - le rimesse accertate dal tecnico, se consideratesingolarmente, hanno, invece, inciso, nel momento in cui sonostate eseguite, per una percentuale non apprezzabilesull’esposizione debitoria e sono state, peraltro, seguite daulteriori operazioni di addebito.2.10.

Il motivo è inammissibile.2.11.

La sentenza impugnata, infatti, non tratta in alcunmodo la questione della consistenza e della durevolezza dellerimesse sotto il profilo prospettato dalla ricorrente.

Quest’ultima,dal suo canto, a fronte di tale lacuna, non ha adempiutoall’onere, che grava sulla stessa a pena d’inammissibilità dellacensura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione dellaquestione non trattata innanzi al giudice di merito, ma anche, invirtù del principio di specificità dei motivi del ricorso incassazione, di indicare in quale specifico atto del gradoprecedente ciò sia avvenuto onde dar modo alla Suprema Cortedi controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima diesaminare il merito della suddetta questione.

I motivi del ricorsoper cassazione possono, infatti, investire solo le questioni cheabbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio diRic. 2022 n. 17455 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero re7gis tro generale 17455/2022Numero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 15481/2026Data pubblicazione 21/05/2026secondo grado, non potendo, per contro, riguardare nuovequestioni di diritto (anche se rilevabili d’ufficio) se le stesse,come quella esposta, postulano accertamenti in fatto noncompiuti dal giudice del merito e, come tali, esorbitanti dai limitifunzionali del giudizio di legittimità (Cass. n. 18018 del 2024;Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 16742 del 2005; Cass. n.22154 del 2004; Cass. n. 2967 del 2001).2.12.

Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione degli artt. 67, comma 3°, lett.b) e 70 l.fall. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui lacorte d’appello ha ritenuto che la rimessa di €. 553.532,41operata sul conto n. 1100.53 in data 1/3/2010 fosse suscettibiledi revoca, senza, tuttavia, considerare che: - tale operazioneera, per fatti concludenti, bilanciata e, dunque, non revocabile;- in data 1/3/2010, infatti, la banca ha accreditato sul predettoconto corrente l’importo di €. 553.532,41, con causale“bonifico”, e, nella medesima giornata, su un altro conto,parimenti oggetto di esame, il n. 1136.92, ha provveduto ad unaoperazione di addebito dello stesso importo; - la prova che unarimessa costituisca una mera provvista per un’operazione adebito non richiede, del resto, l’esistenza di uno specificoaccordo scritto, potendo essere desunta anche da fatticoncludenti, come la contiguità logica e cronologica tra leoperazioni di segno contrario.2.13.

Il motivo è inammissibile.2.14.

Non v’è dubbio che, in tema di revocatoriafallimentare delle rimesse in conto corrente bancario affluite suun conto scoperto, per potersene escludere la dichiarazioned’inefficacia, in quanto dipendenti da operazioni bilanciate, ènecessario il venir meno della funzione solutoria delle stesse, invirtù di accordi intercorsi tra il solvens e l’accipiens, che leRic. 2022 n. 17455 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero re8gis tro generale 17455/2022Numero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 15481/2026Data pubblicazione 21/05/2026abbiano destinate a costituire la provvista di coeve o prossimeoperazioni di pagamenti o prelievi mirati in favore di terzi o delcliente stesso, in modo tale da poter negare che la banca abbiabeneficiato dell’operazione sia prima, all’atto della rimessa, siadopo, all’atto del suo impiego; - la prova dell’esistenza deipredetti accordi, che giovino a caratterizzare la rimessa,piuttosto che come operazione di rientro, come una specificaprovvista per una operazione speculare a debito, in relazione adun ordine ricevuto ed accettato o ad una incontestatamanifestazione di volontà, ove non derivi da un atto scritto, puòanche essere desunta da facta concludentia, purché laspecularità tra le operazioni ne evidenzi con certezza lo strettocollegamento negoziale (Cass. n. 27266 del 2023; Cass. n.13175 del 2020).2.15.

Nel caso in esame, come già rilevato dal Presidentenel decreto ex art. 380-bis c.p.c., “l’impugnata sentenza non èin contrasto con l’insegnamento” sopra esposto, “avendospiegato perché nel concreto non poteva ritenersi integrata lanatura bilanciata del versamento in oggetto.

La relativamotivazione integra un apprezzamento di fatto, sicché la criticadella ricorrente su tale aspetto è essa stessa una critica dimerito”.2.16.

Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentandol’omesso esame di fatto decisive, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.,ha censurato la sentenza impugnata ha ritenuto che la rimessadi €. 553.532,41 operata sul conto n. 1100.53 in data 1/3/2010fosse revocabile, senza, tuttavia, considerare che, come emergedalla relazione del consulente tecnico d’ufficio, tale operazioneera costituita da un bonifico al quale corrispondevaun’operazione di addebito, operata sul conto n. 1136.92 in paridata e per lo stesso importo.2.17.

Il motivo è inammissibile.Ric. 2022 n. 17455 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero re9gis tro generale 17455/2022Numero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 15481/2026Data pubblicazione 21/05/20262.18.

Nell’ipotesi (come quella in esame) di"doppia conforme" ex art. 348-ter, comma 5°, c.p.c., è oneredel ricorrente (nella specie, tuttavia, rimasto inadempiuto)indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delladecisione di primo grado e del rigetto dell’appello, dimostrandoche sono tra loro diverse (Cass. n. 26934 del 2023; Cass. n.5947 del 2023; Cass. n. 26774 del 2016).3.

Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.4.

Le spese del giudizio nel rapporto tra ricorrente econtroricorrente seguono la soccombenza e sono liquidate indispositivo.

Nulla nei confronti dell’interventrice.5.

La definizione del giudizio in conformità alla proposta didefinizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comporta,però, le conseguenze previste dal terzo comma di taledisposizione, e, dunque, a norma dell’art. 96, commi 3° e 4°,c.p.c., cui la stessa rinvia, la condanna della ricorrente: - alpagamento, in favore del controricorrente, di una sommaequitativamente determinata, come liquidata in dispositivo; - alpagamento, in favore della cassa delle ammende, della sommadi €. 2.500,00.6.

La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti peril versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

P.Q.MLa Corte così provvede: rigetta ricorso; condanna laricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio,che liquida in €. 10.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltreaccessori di legge e spese generali nella misura del 15%;Ric. 2022 n. 17455 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero registro generale 17455/20221Nu0m ero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 15481/2026Data pubblicazione 21/05/2026condanna la ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, di una somma equitativamente determinata,pari €. 10.000,00; condanna la ricorrente al pagamento, infavore della cassa delle ammende, della somma di €. 2.500,00;dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R.n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l.n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 29 aprile 2026.Il PresidenteRic. 2022 n. 17455 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] per procura in calceal ricorso;- ricorrente -controe difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce alcontroricorso;- controricorrente -nonchéCHERRY [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di cessionaria del credito dallaSiena [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta cessionaria di tale credito dallaBanca [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesadall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce all’atto diintervento;- interventrice -avverso la SENTENZA N. 583/2022 della CORTE D’APPELLO DIANCONA, depositata il 3/5/2022;Numero registro generale 17455/2022Nu2m ero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 15481/2026Data pubblicazione 21/05/2026udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del29/4/20261.1. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto appello avverso la sentenza con la quale il tribunale diAncona, nel 2017, ha dichiarato l’inefficacia, nei confronti deldalla società poi fallita sui conti correnti bancari alla stessariconducibili, per la somma complessiva di €. 1.567.333,12, oltreinteressi.1.2. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, harigettato l’appello.1.3. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, haritenuto, innanzitutto, che: - come accertato dal consulentetecnico d’ufficio con apprezzamento “non contestatospecificamente”, le rimesse, oltre che consistenti, erano anchedurevoli; - il saldo appena precedente alle rimesse in questione,come si evince dal conto corrente “riordinato con il criterio delsaldo disponibile”, non è stato, infatti, ripristinato nei dieci giornisuccessivi, né ha più raggiunto “il livello di indebitamentoprecedente alle rimesse”.1.4. La corte, inoltre, ha ritenuto che: - il versamento di€. 553.532,41 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], come già affermato dal tribunale,non poteva essere considerato come un’operazione bilanciata; -“non esiste”, infatti, la “prova di un accordo tra la Banca ed ilcorrentista ad eccezione di una generica comunicazione risalenteal 2009”; - la rimessa non è di pari importo rispetto alleoperazioni di addebito del 16/2/2010, risultando, piuttosto,effettuata “proprio per ottenere il rientro completedell’esposizione”; - non è stato dimostrato, al di là della meraprossimità cronologica o della corrispondenza contabile delleRic. 2022 n. 17455 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero registro generale 17455/2022Nu3m ero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 15481/2026Data pubblicazione 21/05/2026operazioni di segno opposto, l’accordo specifico intervenuto fracliente e banca in forza del quale il versamento è stato effettuatoper uno scopo diverso da quello di diminuire il credito dellabanca; - la banca, del resto, a differenza di quanto usualmenteaccade nei casi di operazioni bilanciate, ha prima annotato gliaddebiti e solo dopo tredici giorni ha ricevuto il bonifico.1.5. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., conricorso notificato (lunedì) 4/7/2022, ha chiesto, per quattromotivi, la cassazione della sentenza.1.6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso notificatoil 12/9/2022.1.7. Con atto del 12/1/2024, si è costituita in giudizio laCherry [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di cessionaria del credito dallaSiena [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta cessionaria di tale credito dallaBanca [OSCURATO:SOCIETA]..1.8. Con atto del 3/7/2024, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. harinunciato all’atto d’intervento.1.9. Il Presidente, con decreto del 14/1/2025, haproposto la definizione anticipata del ricorso.1.10. La ricorrente ha chiesto la decisione.1.11. Fissata l’adunanza in camera di consiglio, le partihanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2°, n. 4,c.p.c. e dell’art. 118 disp.att. c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui lacorte d’appello ha ritenuto che le rimesse revocate avessero irequisiti della consistenza e della durevolezza, così come previstidagli artt. 67, comma 3°, lett. b) e 70 l.fall., limitandosi a fareun generico rinvio ad uno stralcio dell’accertamento contabileoperato in primo grado e, dunque, senza fornire, nonostante leRic. 2022 n. 17455 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero re4gis tro generale 17455/2022Numero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 15481/2026Data pubblicazione 21/05/2026censure sollevate sul punto nell’atto d’appello, alcuna realemotivazione in ordine di tale apprezzamento.2.2. Il motivo è, in parte, infondato e, per il resto,inammissibile.2.3. Intanto, dev’essere escluso il denunciato vizio dimancanza della motivazione, che invece esiste.2.4. Il giudice di merito che aderisce alle conclusioni delconsulente tecnico esaurisce, in effetti, il proprio obbligo dimotivazione, con l’indicazione delle fonti del suo convincimento,non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarieallegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene nonespressamente confutate, restano implicitamente disatteseperché incompatibili: soltanto se, al contrario, le censureall’elaborato peritale si rivelino puntuali e specifiche, la sentenzache ometta di motivare la propria adesione acritica alleconclusioni esposte nell’elaborato peritale, risulta affetta danullità (cfr. Cass. n. 15804 del 2025).2.5. Tuttavia, per infirmare, sotto il profilo dellasussistenza di una idonea motivazione, la sentenza che (comenel caso in esame) abbia recepito le conclusioni di una relazionedi consulenza tecnica d’ufficio, il ricorrente ha l’onere non solodi allegare di avere rivolto critiche alla consulenza stessa giàdinanzi al giudice a quo ma anche di trascriverne, poi, in ragionedella necessaria specificita del motivo, almeno i punti salientionde consentirne la valutazione in termini di decisività e dirilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei varipassaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche,si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di meritoinammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 11482 del 2016;Cass. n. 19427 del 2017).2.6. Per il resto, la ricorrente non si confronta realmentecon la pronuncia che ha impugnato: la quale, infatti, conRic. 2022 n. 17455 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero re5gis tro generale 17455/2022Numero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 15481/2026Data pubblicazione 21/05/2026statuizione rimasta incensurata, ha, in sostanza, ritenuto chel’accertamento operato dal consulente tecnico in ordine alladurevolezza e alla consistenza delle rimesse revocate non erastato “contestato specificamente” dalla banca appellante.2.7. L’esercizio del potere di esame diretto degli atti delgiudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove siadenunciato (come nella specie) un error in procedendo,presuppone, del resto, l’ammissibilità del motivo di censura,onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare, inricorso (a pena, appunto, d’inammissibilità), il contenuto dellacritica mossa alla sentenza impugnata, indicando, altrettantospecificamente, i fatti processuali alla base dell’erroredenunciato (cfr. Cass. n. 22880 del 2017).2.8. Ne consegue che: - il ricorso per cassazione, con ilquale si lamenti la mancata pronuncia da parte del giudiced’appello su un motivo di gravame, non è ammissibile se (comenel caso in esame) il contenuto dello stesso (cfr. il ricorso, p. 8)non sia stato compiutamente riportato in ricorso nella suaintegralità o, quanto meno, nella misura necessaria a consentirealla Corte di verificare che le questioni sottoposte non sianonuove e di valutare la fondatezza del motivo stesso senza doverprocedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (cfr. Cass. n.17049 del 2015); - il ricorso per cassazione, con il quale ilricorrente censuri la statuizione d’inammissibilità, per difetto dispecificità, di un motivo d’appello, ha, del pari, l’onere dispecificare, in ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea talestatuizione del giudice d’appello e sufficientemente specifico,invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice,riportandone il contenuto (a differenza di quanto ha fatto laricorrente: cfr. il ricorso, p. 8) nella misura necessaria adevidenziarne la pretesa specificità, senza potersi limitare, perRic. 2022 n. 17455 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero re6gis tro generale 17455/2022Numero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 15481/2026Data pubblicazione 21/05/2026contro, a fare rinvio, sul punto, all’atto d’appello (cfr. Cass. n.24048 del 2021).2.9. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata,la ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione degliartt. 67, comma 3°, lett. b) e 70 l.fall., in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte incui la corte d’appello ha ritenuto che, alla luce degli accertamentisvolti dal consulente tecnico d’ufficio, le rimesse revocateavessero i requisiti della consistenza e della durevolezza,omettendo, tuttavia, di considerare che: - tali requisiti devonoessere accertati “rispetto alla singola rimesse e rispettoall’esposizione debitoria al momento in cui le stesse sono stateeffettuate”; - le rimesse accertate dal tecnico, se consideratesingolarmente, hanno, invece, inciso, nel momento in cui sonostate eseguite, per una percentuale non apprezzabilesull’esposizione debitoria e sono state, peraltro, seguite daulteriori operazioni di addebito.2.10. Il motivo è inammissibile.2.11. La sentenza impugnata, infatti, non tratta in alcunmodo la questione della consistenza e della durevolezza dellerimesse sotto il profilo prospettato dalla ricorrente. Quest’ultima,dal suo canto, a fronte di tale lacuna, non ha adempiutoall’onere, che grava sulla stessa a pena d’inammissibilità dellacensura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione dellaquestione non trattata innanzi al giudice di merito, ma anche, invirtù del principio di specificità dei motivi del ricorso incassazione, di indicare in quale specifico atto del gradoprecedente ciò sia avvenuto onde dar modo alla Suprema Cortedi controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima diesaminare il merito della suddetta questione. I motivi del ricorsoper cassazione possono, infatti, investire solo le questioni cheabbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio diRic. 2022 n. 17455 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero re7gis tro generale 17455/2022Numero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 15481/2026Data pubblicazione 21/05/2026secondo grado, non potendo, per contro, riguardare nuovequestioni di diritto (anche se rilevabili d’ufficio) se le stesse,come quella esposta, postulano accertamenti in fatto noncompiuti dal giudice del merito e, come tali, esorbitanti dai limitifunzionali del giudizio di legittimità (Cass. n. 18018 del 2024;Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 16742 del 2005; Cass. n.22154 del 2004; Cass. n. 2967 del 2001).2.12. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione degli artt. 67, comma 3°, lett.b) e 70 l.fall. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui lacorte d’appello ha ritenuto che la rimessa di €. 553.532,41operata sul conto n. 1100.53 in data 1/3/2010 fosse suscettibiledi revoca, senza, tuttavia, considerare che: - tale operazioneera, per fatti concludenti, bilanciata e, dunque, non revocabile;- in data 1/3/2010, infatti, la banca ha accreditato sul predettoconto corrente l’importo di €. 553.532,41, con causale“bonifico”, e, nella medesima giornata, su un altro conto,parimenti oggetto di esame, il n. 1136.92, ha provveduto ad unaoperazione di addebito dello stesso importo; - la prova che unarimessa costituisca una mera provvista per un’operazione adebito non richiede, del resto, l’esistenza di uno specificoaccordo scritto, potendo essere desunta anche da fatticoncludenti, come la contiguità logica e cronologica tra leoperazioni di segno contrario.2.13. Il motivo è inammissibile.2.14. Non v’è dubbio che, in tema di revocatoriafallimentare delle rimesse in conto corrente bancario affluite suun conto scoperto, per potersene escludere la dichiarazioned’inefficacia, in quanto dipendenti da operazioni bilanciate, ènecessario il venir meno della funzione solutoria delle stesse, invirtù di accordi intercorsi tra il solvens e l’accipiens, che leRic. 2022 n. 17455 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero re8gis tro generale 17455/2022Numero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 15481/2026Data pubblicazione 21/05/2026abbiano destinate a costituire la provvista di coeve o prossimeoperazioni di pagamenti o prelievi mirati in favore di terzi o delcliente stesso, in modo tale da poter negare che la banca abbiabeneficiato dell’operazione sia prima, all’atto della rimessa, siadopo, all’atto del suo impiego; - la prova dell’esistenza deipredetti accordi, che giovino a caratterizzare la rimessa,piuttosto che come operazione di rientro, come una specificaprovvista per una operazione speculare a debito, in relazione adun ordine ricevuto ed accettato o ad una incontestatamanifestazione di volontà, ove non derivi da un atto scritto, puòanche essere desunta da facta concludentia, purché laspecularità tra le operazioni ne evidenzi con certezza lo strettocollegamento negoziale (Cass. n. 27266 del 2023; Cass. n.13175 del 2020).2.15. Nel caso in esame, come già rilevato dal Presidentenel decreto ex art. 380-bis c.p.c., “l’impugnata sentenza non èin contrasto con l’insegnamento” sopra esposto, “avendospiegato perché nel concreto non poteva ritenersi integrata lanatura bilanciata del versamento in oggetto. La relativamotivazione integra un apprezzamento di fatto, sicché la criticadella ricorrente su tale aspetto è essa stessa una critica dimerito”.2.16. Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentandol’omesso esame di fatto decisive, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.,ha censurato la sentenza impugnata ha ritenuto che la rimessadi €. 553.532,41 operata sul conto n. 1100.53 in data 1/3/2010fosse revocabile, senza, tuttavia, considerare che, come emergedalla relazione del consulente tecnico d’ufficio, tale operazioneera costituita da un bonifico al quale corrispondevaun’operazione di addebito, operata sul conto n. 1136.92 in paridata e per lo stesso importo.2.17. Il motivo è inammissibile.Ric. 2022 n. 17455 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero re9gis tro generale 17455/2022Numero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 15481/2026Data pubblicazione 21/05/20262.18. Nell’ipotesi (come quella in esame) di"doppia conforme" ex art. 348-ter, comma 5°, c.p.c., è oneredel ricorrente (nella specie, tuttavia, rimasto inadempiuto)indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delladecisione di primo grado e del rigetto dell’appello, dimostrandoche sono tra loro diverse (Cass. n. 26934 del 2023; Cass. n.5947 del 2023; Cass. n. 26774 del 2016).3. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.4. Le spese del giudizio nel rapporto tra ricorrente econtroricorrente seguono la soccombenza e sono liquidate indispositivo. Nulla nei confronti dell’interventrice.5. La definizione del giudizio in conformità alla proposta didefinizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comporta,però, le conseguenze previste dal terzo comma di taledisposizione, e, dunque, a norma dell’art. 96, commi 3° e 4°,c.p.c., cui la stessa rinvia, la condanna della ricorrente: - alpagamento, in favore del controricorrente, di una sommaequitativamente determinata, come liquidata in dispositivo; - alpagamento, in favore della cassa delle ammende, della sommadi €. 2.500,00.6. La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti peril versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. P.Q.MLa Corte così provvede: rigetta ricorso; condanna laricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio,che liquida in €. 10.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltreaccessori di legge e spese generali nella misura del 15%;Ric. 2022 n. 17455 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero registro generale 17455/20221Nu0m ero sezionale 1973/2026Numero di raccolta generale 15481/2026Data pubblicazione 21/05/2026condanna la ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, di una somma equitativamente determinata,pari €. 10.000,00; condanna la ricorrente al pagamento, infavore della cassa delle ammende, della somma di €. 2.500,00;dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R.n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l.n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 29 aprile 2026.Il PresidenteRic. 2022 n. 17455 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026
Sentenza Cassazione n. 15481/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris