CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2022
Cassazione n. 03669/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza emessa in data 14/02/2022, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Gela in data 30/09/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art.648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa del momento consumativo del reato, prive di idoneo riscontro, atteso che, sulla base di argomenti privi di qualsiasi logicità, la Corte di appello ha motivato circa la riferibilità all'imputato del luogo di rinvenimento dell'oggetto di provenienza illecita; ritenuto che il secondo motivo, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in punto di omessa concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/12/2022 [OSCURATO:PERSONA]