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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 23694/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18783/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 145, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Tuscolana n. 9, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale, unitamente agli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso –controricorrente – avverso la sentenza n. 440/2021della [OSCURATO:PERSONA], che si dichiara depositata il giorno 25 febbraio2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 giugno 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 18783/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che in forza del decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 653/12 emesso dal Tribunale di Padova – sezione distaccata di Este , oggetto di giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. dichiarato estinto a seguito di accordo transattivo intercorso tra le parti, la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] intimò a [OSCURATO:PERSONA] precetto per il pagamento dell’importo di euro 13.018,07; l’opposizione all’esecuzione dispiegata dall’intimato ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., era p arzialmente accolta dal Tribunale di Rovigo, con declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo nei limiti dell’importo, richiesto a titolo di sorte capitale, di euro 6.500; la decisione in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello interposto dalla società intimante, ha dichiarato inefficace il precetto opposto «limitatamente alla sorte capitale di euro 1.500»; ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che con l’unico motivo di ricorso, per violazione degli artt. 181, 642 e 647 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., l’impugnante assume che la Corte territoriale abbia errato nell’attribuire valore di giudicato esterno ad un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 cod. proc. civ., in difetto del compimento «dell’attività giurisdizionale disciplinata dall’art. 647 cod. proc. civ.» (cioè a dire, dell’emissione del decreto di esecutorietà ivi previsto), per l’effetto negando rilevanza a fatti estintivi (pagamenti) anteriori all’emissione del decreto ingiuntivo; r.g. n. 18783/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso è improcedibile; la copia della sentenza impugnata (dichiarata come non notificata) prodotta dal ricorrente, estratta dal fascicolo telematico, non reca alcuna attestazione di avvenuta pubblicazione, nessuna data di pubblicazione e nessun numero identificativo; ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., la produzione della copia autentica della sentenza impugnata (con la relazione di notificazione, ove avvenuta) costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione: deve trattarsi, specificamente, di copia munita dell’attestazione della Cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché della data e del numero di talepubblicazione; secondo consolidato orientamento di questa stessa Corte, infatti, la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale si perfeziona solo «nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati» (Cass. 09/10/2018, n. 24891; Cass. 29/01/2019, n. 2362; Cass. 23/07/2021, n. 21192); in caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato attestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico (ovvero, come nella specie, in caso di produzione di duplicato informatico del provvedimento medesimo), ma priva dell’attestazione di pubblicazione della Cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non siravvisano motivi per discostarsi (cfr. Cass. 29/12/2020, n. 29803; per la improcedibilità del ricorso nell’ipotesi in cui la data di pubblicazione non risulti dalla copia del provvedimento prodotta, cfr. Cass. 31/05/2019, n. 14875, in cui si chiarisce che«la disposizione dell’art. 16-bis, comma r.g. n. 18783/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 9-bis, del d.l. 18 ottobre 2010, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che stabilisce la equivalenza all’originale delle copie informatiche, anche per immagine, dei provvedimenti del Giudice “anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale”» attribuisce «al difensore il potere di certificazione pubblica delle “copie analogiche ed anche informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico” ma non anche la competenza amministrativa riservata al funzionario di Cancelleria relativa alla “pubblicazione” della sentenza»); venendo ad esistenza la sentenza (in particolare, quella redatta e depositata in modalità telematica) soltanto con la pubblicazione (precisamente, con l’attribuzione dal sistema informatico di numero e data di pubblicazione, estremi necessari per la sua individuazione), la Corte di cassazione, in base all’espresso disposto di cui all’art. 369 cod. proc. civ., ha l’onere di verificare i suddetti dati esaminando una copia autentica del provvedimento, senza quindi potersi rimettere a quanto semplicemente dichiarato in proposito dalle parti o attestato dai loro difensori (purse eventualmente in senso concorde), e ciò anche perché non possono sussistere dubbi o incertezze sull’esistenza giuridica e sugli estremi identificativi del provvedimento impugnato oggetto della statuizione di ultima istanza; in conclusione: per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo,ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l’attestazione di Cancelleria della pubblicazione del provvedimento, l’indicazione della data e il numero attribuito dal sistema, sicché la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva di numero di r.g. n. 18783/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione non consente di verificare la tempestività della impugnazione né, in caso si ritenesse il ricorso suscettibile di accoglimento, consente la formulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione, possa individuare con esattezza il provvedimento cassato (in tal senso, Cass.24/03/2023, n. 8535; Cass.24/02/2023, n. 5771); nella specie, poiché l’unica copia della sentenza impugnata prodotta, come già precisato, è priva di tali dati, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile; ad ogni buon conto, l’unico motivo di ricorso non avrebbe superato lo scrutinio di ammissibilità ex art. 360-bis cod. proc. civ.; per consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, l’estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo determina l’automatica esecutività ed il passaggio in giudicato di quest’ultimo, senza necessità dell’adozione del provvedimento di cui all’art. 647 cod. proc. civ.; costituisce infatti principio di diritto reiteramente enunciato quello secondo cui il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanzialesolo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la ritualità della notificazione, lo dichiari, in mancanza di opposizione o di costituzione dell’opponente, esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., laddove, in caso di opposizione, come si evince dal coordinato disposto degli artt. 653 e 308 cod. proc. civ., basta che il relativo giudizio si sia estinto (Cass. 29/02/2016 , n. 3987; Cass.26/02/2019, n. 5657; Cass. 10/10/2017, n. 23679); il giudice di merito ha dunque fatto buon governo di siffatta regula iuris, alla quale sarebbe stato, ove non fosse stata riscontrata la non superabile improcedibilità del ricorso, necessario assicurare espressa continuità, nemmeno emergendo spunti argomentativi critici nella doglianza del ricorrente; il ricorso è dichiarato improcedibile; r.g. n. 18783/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza; attesa l’improcedibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. dichiara improcedibileil ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, prev

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18783/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 145, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Tuscolana n. 9, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale, unitamente agli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso –controricorrente – avverso la sentenza n. 440/2021della [OSCURATO:PERSONA], che si dichiara depositata il giorno 25 febbraio2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 giugno 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 18783/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che in forza del decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 653/12 emesso dal Tribunale di Padova – sezione distaccata di Este , oggetto di giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. dichiarato estinto a seguito di accordo transattivo intercorso tra le parti, la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] intimò a [OSCURATO:PERSONA] precetto per il pagamento dell’importo di euro 13.018,07; l’opposizione all’esecuzione dispiegata dall’intimato ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., era p arzialmente accolta dal Tribunale di Rovigo, con declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo nei limiti dell’importo, richiesto a titolo di sorte capitale, di euro 6.500; la decisione in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello interposto dalla società intimante, ha dichiarato inefficace il precetto opposto «limitatamente alla sorte capitale di euro 1.500»; ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che con l’unico motivo di ricorso, per violazione degli artt. 181, 642 e 647 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., l’impugnante assume che la Corte territoriale abbia errato nell’attribuire valore di giudicato esterno ad un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 cod. proc. civ., in difetto del compimento «dell’attività giurisdizionale disciplinata dall’art. 647 cod. proc. civ.» (cioè a dire, dell’emissione del decreto di esecutorietà ivi previsto), per l’effetto negando rilevanza a fatti estintivi (pagamenti) anteriori all’emissione del decreto ingiuntivo; r.g. n. 18783/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso è improcedibile; la copia della sentenza impugnata (dichiarata come non notificata) prodotta dal ricorrente, estratta dal fascicolo telematico, non reca alcuna attestazione di avvenuta pubblicazione, nessuna data di pubblicazione e nessun numero identificativo; ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., la produzione della copia autentica della sentenza impugnata (con la relazione di notificazione, ove avvenuta) costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione: deve trattarsi, specificamente, di copia munita dell’attestazione della Cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché della data e del numero di talepubblicazione; secondo consolidato orientamento di questa stessa Corte, infatti, la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale si perfeziona solo «nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati» (Cass. 09/10/2018, n. 24891; Cass. 29/01/2019, n. 2362; Cass. 23/07/2021, n. 21192); in caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato attestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico (ovvero, come nella specie, in caso di produzione di duplicato informatico del provvedimento medesimo), ma priva dell’attestazione di pubblicazione della Cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non siravvisano motivi per discostarsi (cfr. Cass. 29/12/2020, n. 29803; per la improcedibilità del ricorso nell’ipotesi in cui la data di pubblicazione non risulti dalla copia del provvedimento prodotta, cfr. Cass. 31/05/2019, n. 14875, in cui si chiarisce che«la disposizione dell’art. 16-bis, comma r.g. n. 18783/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 9-bis, del d.l. 18 ottobre 2010, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che stabilisce la equivalenza all’originale delle copie informatiche, anche per immagine, dei provvedimenti del Giudice “anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale”» attribuisce «al difensore il potere di certificazione pubblica delle “copie analogiche ed anche informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico” ma non anche la competenza amministrativa riservata al funzionario di Cancelleria relativa alla “pubblicazione” della sentenza»); venendo ad esistenza la sentenza (in particolare, quella redatta e depositata in modalità telematica) soltanto con la pubblicazione (precisamente, con l’attribuzione dal sistema informatico di numero e data di pubblicazione, estremi necessari per la sua individuazione), la Corte di cassazione, in base all’espresso disposto di cui all’art. 369 cod. proc. civ., ha l’onere di verificare i suddetti dati esaminando una copia autentica del provvedimento, senza quindi potersi rimettere a quanto semplicemente dichiarato in proposito dalle parti o attestato dai loro difensori (purse eventualmente in senso concorde), e ciò anche perché non possono sussistere dubbi o incertezze sull’esistenza giuridica e sugli estremi identificativi del provvedimento impugnato oggetto della statuizione di ultima istanza; in conclusione: per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo,ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l’attestazione di Cancelleria della pubblicazione del provvedimento, l’indicazione della data e il numero attribuito dal sistema, sicché la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva di numero di r.g. n. 18783/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione non consente di verificare la tempestività della impugnazione né, in caso si ritenesse il ricorso suscettibile di accoglimento, consente la formulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione, possa individuare con esattezza il provvedimento cassato (in tal senso, Cass.24/03/2023, n. 8535; Cass.24/02/2023, n. 5771); nella specie, poiché l’unica copia della sentenza impugnata prodotta, come già precisato, è priva di tali dati, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile; ad ogni buon conto, l’unico motivo di ricorso non avrebbe superato lo scrutinio di ammissibilità ex art. 360-bis cod. proc. civ.; per consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, l’estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo determina l’automatica esecutività ed il passaggio in giudicato di quest’ultimo, senza necessità dell’adozione del provvedimento di cui all’art. 647 cod. proc. civ.; costituisce infatti principio di diritto reiteramente enunciato quello secondo cui il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanzialesolo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la ritualità della notificazione, lo dichiari, in mancanza di opposizione o di costituzione dell’opponente, esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., laddove, in caso di opposizione, come si evince dal coordinato disposto degli artt. 653 e 308 cod. proc. civ., basta che il relativo giudizio si sia estinto (Cass. 29/02/2016 , n. 3987; Cass.26/02/2019, n. 5657; Cass. 10/10/2017, n. 23679); il giudice di merito ha dunque fatto buon governo di siffatta regula iuris, alla quale sarebbe stato, ove non fosse stata riscontrata la non superabile improcedibilità del ricorso, necessario assicurare espressa continuità, nemmeno emergendo spunti argomentativi critici nella doglianza del ricorrente; il ricorso è dichiarato improcedibile; r.g. n. 18783/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza; attesa l’improcedibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. dichiara improcedibileil ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, prev