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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 08383/2023

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la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 7 febbraio 2022 la Corte di appello di Roma confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro anni, dieci mesi, venti giorni di reclusione e 1.800 euro di multa per concorso nei reati di rapina aggravata e porto in luogo pubblico di oggetto atto ad offendere.2.

Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione dei seguenti motivi.

2.1. Violazione della legge processuale e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta utilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti prima della entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132.

2.2. Erronea applicazione della legge penale, avendo la Corte ritenuto due distinte aggravanti quelle previste dall'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen. (uso di un'arma e volto travisato), quando invece, ai fini del trattamento sanzionatorio, esse vanno considerate quale unica circostanza.

2.3. Illogicità della motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, in presenza di una lievissima entità del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa e della contenuta intensità del dolo.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

Il ricorrente ha anche replicato alle conclusioni del P.G., riprendendo le argomentazioni svolte nell'atto d'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato perché proposto con motivi infondati.

2. La Corte di appello non ha ben valutato la disposizione sopravvenuta alla sentenza di primo grado, secondo la quale i dati esteriori relativi alle comunicazioni telefoniche, acquisiti prima del 30 settembre 2021 in base a decreto motivato del pubblico ministero (modalità legittima secondo la legge in precedenza vigente), «possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi» (comma 1 -bis del decreto legge n. 132 del 2021, aggiunto dalla legge n. 23 novembre 2021, n. 178).

Trattandosi, però, di una questione di diritto, non ha rilievo la generica risposta data dalla Corte territoriale (peraltro a fronte di una deduzione difensiva che anch'essa ignorava la disposizione transitoria), pervenuta comunque a una corretta decisione sull'utilizzabilità dei tabulati: con una risalente pronuncia le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo altra questione, hanno affermato che «la soluzione da dare alle questioni di diritto, processuali o sostanziali che siano, non attiene però al contesto della giustificazione, ma al contesto della decisione, sicché quello che importa per la validità della sentenza è soltanto la correttezza di questa» (Sez.

U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv. 251495).

Il principio è stato da ultimo ribadito dalle stesse Sezioni Unite (Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-05).

Nel caso di specie, il minimo della pena per il reato di rapina è ampiamente superiore a quello previsto dalla nuova norma e i tabulati sono stati utilizzati «unitamente ad altri elementi di prova» che, nella valutazione del primo giudice, richiamata nella sentenza impugnata, sia pure per relationem, assumono valore preponderante.

La Corte ha ritenuto utilizzabili i tabulati "in uno con le dichiarazioni e le descrizioni rese dalla persona offesa e dalle altre persone informate, e con l'esito delle perquisizioni".

Il primo giudice, in particolare, aveva richiamato, a sostegno della pronuncia di condanna, le seguenti risultanze probatorie: - [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'esercizio commerciale, visionate le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza, ha riconosciuto l'imputato quale autore della rapina, trattandosi di un cliente del supermercato già visto in altre occasioni; - [OSCURATO:PERSONA], figlio della titolare, postosi all'inseguimento dell'autovettura sulla quale fuggì il rapinatore, alla guida della quale vi era una donna, annotò la targa del veicolo, che risultò di proprietà della compagna di [OSCURATO:PERSONA]; - lo stesso [OSCURATO:PERSONA], minacciato anch'egli dal rapinatore, riferì che quest'ultimo indossava guanti di protezione con impresso il logo di una nota marca, come quelli che furono poi ritrovati, ad esito di una perquisizione domiciliare, occultati all'interno di una felpa custodita in un armadio posto sul balcone dell'abitazione dell'imputato; - un altro teste ([OSCURATO:PERSONA]) notò un uomo a bordo della predetta autovettura, in sosta nei pressi del supermercato, poco prima della rapina, le cui caratteristiche fisiche corrispondevano a quelle di [OSCURATO:PERSONA].I tabulati erano indicati solo quale ultimo elemento di riscontro, cosicché, nella ricostruzione del G.i.p. e della Corte territoriale, essi risultano avere un carattere residuale.

Sul punto il ricorso è del tutto generico, avendo obliterato le altre prove ed essendosi limitato a riportare ampi stralci della motivazione di una sentenza emessa sul tema da questa Corte, alla luce della quale la conforme decisione dei giudici di merito risulta incensurabile, essendosi affermato che la richiamata disciplina transitoria è compatibile con l'art. 15, par. 1, della Direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni, modificata dalla Direttiva 2009/136/CE (Sez. 5, n. 8968 del 24/02/2022, Fusco, Rv. 282989; nello stesso senso v.

Sez. 3, n. 11991 del 31/01/2022, Novellino, Rv. 283029).

3. Non è fondato neppure il motivo in tema di aggravanti.

Superando l'orientamento espresso nella risalente pronuncia citata dalla difesa, questa Corte, sulla base della indiscussa autonomia delle tre circostanze aggravanti indicate al n. 1 del terzo comma dell'articolo 628 cod. pen., ha affermato il seguente principio di diritto: «l'intervento novellatore del 2017 (legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), che ha dato al quarto comma dell'art. 628 cod. pen. un contenuto nuovo, affermando che "Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni...", indica un più elevato minimo edittale anche nel caso in cui concorrano più circostanze aggravanti interne al medesimo numero (1) del terzo comma dell'art. 628 cod. pen.» (Sez. 2, n. 29792 del 09/10/2020, Panaro, Rv. 279817; in senso conforme, da ultimo, v.

Sez. 2, n. 41988 del 13/10/2022, Cavallo nonché Sez. 2, n. 14297 del 08/03/2022, Ferrari, non massimate).

4. Privo di fondamento è anche il motivo inerente al diniego delle attenuanti generiche.

La Corte di appello ha osservato che la difesa, proponendo un motivo privo di specificità, non aveva indicato alcun elemento concreto a sostegno della richiesta.

Sul punto va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610).Il primo giudice, peraltro, con motivazione espressamente condivisa nella sentenza impugnata, aveva evidenziato elementi ostativi al riconoscimento delle suddette attenuanti, quali i numerosi precedenti penali, anche specifici, dell'imputato nonché la sua reiterata violazione delle prescrizioni connesse alla misura cautelare degli arresti domiciliari alla quale egli era sottoposto.

Va ricordato in proposito che il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826).

5. Al rigetto dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 7 febbraio 2022 la Corte di appello di Roma confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro anni, dieci mesi, venti giorni di reclusione e 1.800 euro di multa per concorso nei reati di rapina aggravata e porto in luogo pubblico di oggetto atto ad offendere.2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione dei seguenti motivi. 2.1. Violazione della legge processuale e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta utilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti prima della entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132. 2.2. Erronea applicazione della legge penale, avendo la Corte ritenuto due distinte aggravanti quelle previste dall'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen. (uso di un'arma e volto travisato), quando invece, ai fini del trattamento sanzionatorio, esse vanno considerate quale unica circostanza. 2.3. Illogicità della motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, in presenza di una lievissima entità del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa e della contenuta intensità del dolo. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Il ricorrente ha anche replicato alle conclusioni del P.G., riprendendo le argomentazioni svolte nell'atto d'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato perché proposto con motivi infondati. 2. La Corte di appello non ha ben valutato la disposizione sopravvenuta alla sentenza di primo grado, secondo la quale i dati esteriori relativi alle comunicazioni telefoniche, acquisiti prima del 30 settembre 2021 in base a decreto motivato del pubblico ministero (modalità legittima secondo la legge in precedenza vigente), «possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi» (comma 1 -bis del decreto legge n. 132 del 2021, aggiunto dalla legge n. 23 novembre 2021, n. 178). Trattandosi, però, di una questione di diritto, non ha rilievo la generica risposta data dalla Corte territoriale (peraltro a fronte di una deduzione difensiva che anch'essa ignorava la disposizione transitoria), pervenuta comunque a una corretta decisione sull'utilizzabilità dei tabulati: con una risalente pronuncia le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo altra questione, hanno affermato che «la soluzione da dare alle questioni di diritto, processuali o sostanziali che siano, non attiene però al contesto della giustificazione, ma al contesto della decisione, sicché quello che importa per la validità della sentenza è soltanto la correttezza di questa» (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv. 251495). Il principio è stato da ultimo ribadito dalle stesse Sezioni Unite (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-05). Nel caso di specie, il minimo della pena per il reato di rapina è ampiamente superiore a quello previsto dalla nuova norma e i tabulati sono stati utilizzati «unitamente ad altri elementi di prova» che, nella valutazione del primo giudice, richiamata nella sentenza impugnata, sia pure per relationem, assumono valore preponderante. La Corte ha ritenuto utilizzabili i tabulati "in uno con le dichiarazioni e le descrizioni rese dalla persona offesa e dalle altre persone informate, e con l'esito delle perquisizioni". Il primo giudice, in particolare, aveva richiamato, a sostegno della pronuncia di condanna, le seguenti risultanze probatorie: - [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'esercizio commerciale, visionate le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza, ha riconosciuto l'imputato quale autore della rapina, trattandosi di un cliente del supermercato già visto in altre occasioni; - [OSCURATO:PERSONA], figlio della titolare, postosi all'inseguimento dell'autovettura sulla quale fuggì il rapinatore, alla guida della quale vi era una donna, annotò la targa del veicolo, che risultò di proprietà della compagna di [OSCURATO:PERSONA]; - lo stesso [OSCURATO:PERSONA], minacciato anch'egli dal rapinatore, riferì che quest'ultimo indossava guanti di protezione con impresso il logo di una nota marca, come quelli che furono poi ritrovati, ad esito di una perquisizione domiciliare, occultati all'interno di una felpa custodita in un armadio posto sul balcone dell'abitazione dell'imputato; - un altro teste ([OSCURATO:PERSONA]) notò un uomo a bordo della predetta autovettura, in sosta nei pressi del supermercato, poco prima della rapina, le cui caratteristiche fisiche corrispondevano a quelle di [OSCURATO:PERSONA].I tabulati erano indicati solo quale ultimo elemento di riscontro, cosicché, nella ricostruzione del G.i.p. e della Corte territoriale, essi risultano avere un carattere residuale. Sul punto il ricorso è del tutto generico, avendo obliterato le altre prove ed essendosi limitato a riportare ampi stralci della motivazione di una sentenza emessa sul tema da questa Corte, alla luce della quale la conforme decisione dei giudici di merito risulta incensurabile, essendosi affermato che la richiamata disciplina transitoria è compatibile con l'art. 15, par. 1, della Direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni, modificata dalla Direttiva 2009/136/CE (Sez. 5, n. 8968 del 24/02/2022, Fusco, Rv. 282989; nello stesso senso v. Sez. 3, n. 11991 del 31/01/2022, Novellino, Rv. 283029). 3. Non è fondato neppure il motivo in tema di aggravanti. Superando l'orientamento espresso nella risalente pronuncia citata dalla difesa, questa Corte, sulla base della indiscussa autonomia delle tre circostanze aggravanti indicate al n. 1 del terzo comma dell'articolo 628 cod. pen., ha affermato il seguente principio di diritto: «l'intervento novellatore del 2017 (legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), che ha dato al quarto comma dell'art. 628 cod. pen. un contenuto nuovo, affermando che "Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni...", indica un più elevato minimo edittale anche nel caso in cui concorrano più circostanze aggravanti interne al medesimo numero (1) del terzo comma dell'art. 628 cod. pen.» (Sez. 2, n. 29792 del 09/10/2020, Panaro, Rv. 279817; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 2, n. 41988 del 13/10/2022, Cavallo nonché Sez. 2, n. 14297 del 08/03/2022, Ferrari, non massimate). 4. Privo di fondamento è anche il motivo inerente al diniego delle attenuanti generiche. La Corte di appello ha osservato che la difesa, proponendo un motivo privo di specificità, non aveva indicato alcun elemento concreto a sostegno della richiesta. Sul punto va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610).Il primo giudice, peraltro, con motivazione espressamente condivisa nella sentenza impugnata, aveva evidenziato elementi ostativi al riconoscimento delle suddette attenuanti, quali i numerosi precedenti penali, anche specifici, dell'imputato nonché la sua reiterata violazione delle prescrizioni connesse alla misura cautelare degli arresti domiciliari alla quale egli era sottoposto. Va ricordato in proposito che il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826). 5. Al rigetto dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta i
Decreto Cassazione n. 08383/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris