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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024

Cassazione n. 38577/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Francesco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna del predetto per più cessioni di eroina e cocaina (in Caivano, 14/9/22), è stato recepito l'accordo delle parti sulla pena, con rinuncia a tutti i motivi diversi da quello sulla rideterminazione di essa; ritenuto che il ricorso é inammissibile per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, siccome proposto avverso sentenza che ha recepito l'accordo delle parti in appello; considerato che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo 'art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l'appunto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha, Rv. 273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102; n. 47698 del 18/9/2019, Amabile, Rv. 278006); che, nella specie, il ricorrente ha, per l'appunto, dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla verifica della sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Francesco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna del predetto per più cessioni di eroina e cocaina (in Caivano, 14/9/22), è stato recepito l'accordo delle parti sulla pena, con rinuncia a tutti i motivi diversi da quello sulla rideterminazione di essa; ritenuto che il ricorso é inammissibile per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, siccome proposto avverso sentenza che ha recepito l'accordo delle parti in appello; considerato che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo 'art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l'appunto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha, Rv. 273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102; n. 47698 del 18/9/2019, Amabile, Rv. 278006); che, nella specie, il ricorrente ha, per l'appunto, dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla verifica della sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA]
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