CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 10480/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
020 ORDINANZA sul ricorso 13054/2020 proposto da: Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.; Prefettura, [OSCURATO:PERSONA] del Governo di Firenze, in persona del Prefetto p.t., elettivamente domiciliati in Roma, in via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende. -ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZE, depositata il 13/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 13054/2020 Numero sezionale 402/2022 Numero di raccolta generale 10480/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice di pace di Firenze ha accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto prefettizio della sua espulsione amministrativa dal territorio nazionale, rilevando che: la Prefettura non aveva prodotto la sentenza penale di condanna richiamata nel provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno posto a fondamento della decisione d’espulsione; la ricorrente era stata tratta a giudizio quale imputata per diversi reati, subendo una condanna ex art. 444 c.p.p. in un solo procedimento, divenuta irrevocabile nel 2006 per la quale era intervenuta riabilitazione il 3.5.2011; erano dunque insussistenti le condizioni ostative al rinnovo del permesso di soggiorno. Il Ministero dell’Interno ricorre in cassazione con unico motivo. Non si è costituita l’intimata. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 13 d.lgs. n. 286/98 e 18 d.lgs. n. 150/11, in quanto il giudice di pace ha indebitamente esteso la propria cognizione al presupposto del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno, emesso dal [OSCURATO:PERSONA], non impugnato nel termine di legge, lamentando che il giudice non avrebbe potuto sindacarne la legittimità (sindacato che sarebbe spettato invece al giudice amministrativo). Il motivo è fondato. Va osservato che, in tema di immigrazione, il provvedimento di espulsione dello straniero è provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, sicché il giudice ordinario dinanzi al quale esso venga impugnato è tenuto unicamente a controllare l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l'emanazione, i quali consistono nella mancata richiesta, in assenza di cause di F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 13054/2020 Numero sezionale 402/2022 Numero di raccolta generale 10480/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 giustificazione, del permesso di soggiorno, ovvero nella sua revoca od annullamento ovvero nella mancata tempestiva richiesta di rinnovo che ne abbia comportato il diniego; al giudice investito dell'impugnazione del provvedimento di espulsione non è invece consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo, poiché tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione. Ne consegue, per un verso, che la pendenza del giudizio promosso dinanzi al giudice amministrativo per l'impugnazione dei predetti provvedimenti del questore non giustifica la sospensione del processo instaurato dinanzi al giudice ordinario con l'impugnazione del decreto d’espulsione del prefetto, attesa la carenza di pregiudizialità giuridica necessaria tra il processo amministrativo e quello civile; e, per l'altro verso, che il giudice ordinario, dinanzi al quale sia stato impugnato il provvedimento di espulsione, non può disapplicare l'atto amministrativo presupposto emesso dal questore (Cass., n. 18788/20; n. 12976/16; SU, n. 22217/06). Nel caso concreto, dagli atti (ricorso al giudice di pace e provvedimento dello stesso) s’evince che l’espulsione è stata disposta sulla base del provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno per una condanna penale inflitta alla ricorrente per i reati di cui agli artt. 473 e 648, c.p., poi oggetto di riabilitazione. Pertanto, alla luce della richiamata consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale il collegio intende dare continuità, la statuizione impugnata è da reputare erronea nella parte in cui ha F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 13054/2020 Numero sezionale 402/2022 Numero di raccolta generale 10480/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 sindacato il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’intervenuta riabilitazione circa la suddetta condanna penale, essendo precluso al giudice di pace il sindacato incidentale sul suddetto provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno. Pertanto, il provvedimento impugnato va cassato; considerato che ai fini della decisione non sono necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, c.2., c.p.c., previo rigetto del ricorso introduttivo del procedimento di merito, le cui spese vanno poste a carico dell’intimata per la somma di euro 800,00. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo la causa nel merito, ex art. 384, c.2, c.p.c., rigetta il ricorso introduttivo del procedimento, condannando la ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese del procedimento di primo grado che liquida nella somma di euro 800,00 oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Condanna altresì la ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di euro 1200,00, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Così deciso nella camera di consiglio del 2 febbraio 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a :