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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 13842/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1765 -2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] FLORA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti– [OSCURATO:PERSONA] contributivo R.G.N. 1765/2019 Cron.

Rep.

Ud.24/04/2024 CC avverso la sentenza n. 22/2018 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 30/06/2018 R.G.N. 235/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.22/18, in riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Trieste rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], avverso un avviso di accertamento e successivo avviso di addebito emessi dall’Inps e aventi ad oggetto il pagamento di contributi e sanzioni dovuti, tra l’altro,per violazione del minimale contributivo.

La Corte, dopo aver dato atto che la ditta opponente aveva per oggetto sociale la gestione di una struttura residenziale per anziani autosufficienti e non, negava l’applicabilità del contratto collettivo provinciale FISA, in quanto recante condizioni retributive più sfavorevoli rispetto al contratto nazionale.

In ambito nazionale due erano i contratti collettivi applicabili alla categoria, e conclusi dalle stesse associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, mentre diverse erano le associazioni firmatarie per la parte datoriale: un contratto, [OSCURATO:PERSONA], era stato firmato dall’associazione di categoria degli Istituti di beneficenza e delle istituzioni operanti nel settore socio-assistenziale, socio-sanitario, socio-educativo; l’altro contratto, [OSCURATO:PERSONA], era stato firmato dall’[OSCURATO:PERSONA].

La Corte riteneva applicabile quest’ultimo contratto in quanto l’associazione datoriale era quella che più specificamente rappresentava le imprese di assistenza residenziale per gli anziani autosufficienti e non.

Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre motivi.

L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., resiste con controricorso.

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art.1 d.l. n.338/89 e del [OSCURATO:PERSONA] per avere la Corte applicato il criterio della maggiore specificità soggettiva dell’associazione datoriale, anziché il criterio della maggiore rappresentatività.

Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dei principi di affidamento e di proporzionalità e di buon andamento della p.a. ex art.97, co.2 Cost., nonché omesso esame di un fatto decisivo.

La Corte, pur applicando il [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto ridurre la pretesa dell’Inps.

Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dei principi di affidamento e di proporzionalità e di buon andamento della p.a. ex art.97, co.2 Cost., nonché omesso esame di un fatto decisivo.

La Corte, pur applicando il [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto escludere la fattispecie dell’evasione contributiva e ridurre così l’importo delle sanzioni civili.

Il primo motivo è fondato.La Corte d’appello dà atto che l’attività svolta dalla ricorrente, di gestione di una struttura residenziale assistenza per anziani autosufficienti e non, rientra in due diversi CCNL, ovvero quello UNEBA e quello ANASTE.

Va dunque applicato l’art.2, co.25 l. n.549/95 relativo al caso di più CCNL applicabili alla categoria professionale del datore.

In base a tale norma, “L'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ” Il criterio posto dal legislatore è quello della maggior rappresentatività dell’organizzazione sindacale dei lavoratori o dei datori.

Nel caso di specie, i due contratti furono firmati dalle stesse organizzazioni sindacali dei lavoratori.

La maggior rappresentatività andava allora accertata in relazione alle organizzazioni sindacali della parte datoriale.

La Corte d’appello non ha, tuttavia , compiuto tale accertamento, in quanto non ha consideratoquale fosse il numero delle imprese di categoria rappresentate dalla associazione datoriale firmataria del [OSCURATO:PERSONA] e, per converso, il numero delle imprese di categoria rappresentate dalla associazione datoriale firmatariadel [OSCURATO:PERSONA].

La Corte ha invece utilizzato un criterio diverso da quello della maggior rappresentatività, ovvero quello della specificità soggettiva, reputando che l’associazione firmataria del [OSCURATO:PERSONA] fosse quella che più specificamente rappresentasse le imprese di assistenza residenziale per gli anziani autosufficienti e non, anziché le imprese operanti più in generale nel settore socio-assistenziale e socio-sanitario.

Così facendo, la Corte non ha dato applicazione del criterio normativo posto dall’art.2, co.25 l.n.549/95, e la sentenza dev’essere cassata.

Il secondo e terzo motivo restano assorbiti.

Conclusivamente,la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste,in diversa composizione, per nuovo esame del gravame, alla luce di quanto sin qui detto, accertamento in ord

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1765 -2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] FLORA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti– [OSCURATO:PERSONA] contributivo R.G.N. 1765/2019 Cron. Rep. Ud.24/04/2024 CC avverso la sentenza n. 22/2018 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 30/06/2018 R.G.N. 235/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.22/18, in riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Trieste rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], avverso un avviso di accertamento e successivo avviso di addebito emessi dall’Inps e aventi ad oggetto il pagamento di contributi e sanzioni dovuti, tra l’altro,per violazione del minimale contributivo. La Corte, dopo aver dato atto che la ditta opponente aveva per oggetto sociale la gestione di una struttura residenziale per anziani autosufficienti e non, negava l’applicabilità del contratto collettivo provinciale FISA, in quanto recante condizioni retributive più sfavorevoli rispetto al contratto nazionale. In ambito nazionale due erano i contratti collettivi applicabili alla categoria, e conclusi dalle stesse associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, mentre diverse erano le associazioni firmatarie per la parte datoriale: un contratto, [OSCURATO:PERSONA], era stato firmato dall’associazione di categoria degli Istituti di beneficenza e delle istituzioni operanti nel settore socio-assistenziale, socio-sanitario, socio-educativo; l’altro contratto, [OSCURATO:PERSONA], era stato firmato dall’[OSCURATO:PERSONA]. La Corte riteneva applicabile quest’ultimo contratto in quanto l’associazione datoriale era quella che più specificamente rappresentava le imprese di assistenza residenziale per gli anziani autosufficienti e non. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre motivi. L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art.1 d.l. n.338/89 e del [OSCURATO:PERSONA] per avere la Corte applicato il criterio della maggiore specificità soggettiva dell’associazione datoriale, anziché il criterio della maggiore rappresentatività. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dei principi di affidamento e di proporzionalità e di buon andamento della p.a. ex art.97, co.2 Cost., nonché omesso esame di un fatto decisivo. La Corte, pur applicando il [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto ridurre la pretesa dell’Inps. Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dei principi di affidamento e di proporzionalità e di buon andamento della p.a. ex art.97, co.2 Cost., nonché omesso esame di un fatto decisivo. La Corte, pur applicando il [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto escludere la fattispecie dell’evasione contributiva e ridurre così l’importo delle sanzioni civili. Il primo motivo è fondato.La Corte d’appello dà atto che l’attività svolta dalla ricorrente, di gestione di una struttura residenziale assistenza per anziani autosufficienti e non, rientra in due diversi CCNL, ovvero quello UNEBA e quello ANASTE. Va dunque applicato l’art.2, co.25 l. n.549/95 relativo al caso di più CCNL applicabili alla categoria professionale del datore. In base a tale norma, “L'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ” Il criterio posto dal legislatore è quello della maggior rappresentatività dell’organizzazione sindacale dei lavoratori o dei datori. Nel caso di specie, i due contratti furono firmati dalle stesse organizzazioni sindacali dei lavoratori. La maggior rappresentatività andava allora accertata in relazione alle organizzazioni sindacali della parte datoriale. La Corte d’appello non ha, tuttavia , compiuto tale accertamento, in quanto non ha consideratoquale fosse il numero delle imprese di categoria rappresentate dalla associazione datoriale firmataria del [OSCURATO:PERSONA] e, per converso, il numero delle imprese di categoria rappresentate dalla associazione datoriale firmatariadel [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha invece utilizzato un criterio diverso da quello della maggior rappresentatività, ovvero quello della specificità soggettiva, reputando che l’associazione firmataria del [OSCURATO:PERSONA] fosse quella che più specificamente rappresentasse le imprese di assistenza residenziale per gli anziani autosufficienti e non, anziché le imprese operanti più in generale nel settore socio-assistenziale e socio-sanitario. Così facendo, la Corte non ha dato applicazione del criterio normativo posto dall’art.2, co.25 l.n.549/95, e la sentenza dev’essere cassata. Il secondo e terzo motivo restano assorbiti. Conclusivamente,la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste,in diversa composizione, per nuovo esame del gravame, alla luce di quanto sin qui detto, accertamento in ord
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