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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 45879/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Napoli ha annullato l'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo 1), confermandola nel resto, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] si contesta, in qualità di incaricato di pubblico servizio presso l'ufficio tecnico del [OSCURATO:PERSONA] di Capua (di seguito CIRA), società a maggioranza pubblica, e di RUP della procedura di scelta del contraente, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], progettista dello stesso ufficio, di aver accettato la promessa di [OSCURATO:PERSONA] - imprenditore già condannato per partecipazione al clan dei casalesi e per reati contro la pubblica amministrazione, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis. 1 cod. pen.-, della percentuale del 5 0/0 sull'importo degli appalti aggiudicati a società dell'imprenditore o da questi indicate per compiere atti contrari ai doveri di ufficio, consistenti nel rivelare notizie sull'andamento delle gare, avvalendosi della intermediazione di [OSCURATO:PERSONA], che organizzava incontri riservati con l'imprenditore nel corso dei quali discutere delle modalità di turbativa delle gare e degli importi da corrispondere come prezzo della corruzione.

La gravità indiziaria è stata desunta: a) dal contenuto delle conversazioni telefoniche e ambientali intercettate con captatore informatico inserito nel cellulare dell'Orsi, attestanti gli accordi corruttivi stipulati; b) da servizi di osservazione, che avevano monitorato gli incontri programmati tra gli indagati, procacciati dal Fago; 3) dalla documentazione acquisita relativa alla gara di interesse dell'imprenditore e aggiudicata a ditta a lui riconducibile.

Sul piano delle esigenze cautelari è stato ravvisato il pericolo di reiterazione, desunto dalla non occasionalità della condotta e dallo stabile inserimento del Russo nel sistema illecito, interessato, per sua stessa ammissione, ad incrementare i guadagni, vista l'inutile attesa di un aumento stipendiale.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato, formulando i motivi di seguito sintetizzati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Violazione di legge in relazione agli artt. 270, comma 1, 1-bis, 266, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 273 cod. proc. pen. nonché per omessa e illogica motivazione.

Si eccepisce l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali in quanto disposte nel procedimento penale n. 11733/2019 a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri per reati di criminalità organizzata, in particolare per i reati di cui agli artt. 110-648 bis, 416-bis.1, cod. pen..

Le intercettazioni con captatore informatico sul cellulare dell'Orsi risalgono al 2020 e proseguono nell'anno successivo, ma, solo a seguito dell'attività di indagine dei CC di Aversa, il P.m. dispose lo stralcio degli atti e la riunione al fascicolo n. 11973/2021, disponendo in questo procedimento l'iscrizione del Russo per i reati di cui agli art. 353, 353- bis e 319 cod. pen. in data 3 febbraio 2022.

L'eccezione è stata respinta dal Tribunale in ragione della connessione tra i reati, senza però spiegarne le ragioni ed infatti, non ha chiarito quale sia la connessione in concreto esistente tra il reato di riciclaggio, posto in essere da ex appartenenti al clan dei casalesi nella realizzazione di un centro di revisione auto su area demaniale e l'attività autonoma dell'Orsi e del figlio diretta a turbare le gare bandite dal CIRA grazie all'appoggio del Russo e del Filomena; nell'ordinanza è del tutto omessa la verifica del presupposto della connessione sostanziale né è esaminato l'altro presupposto richiesto dall'art. 266 cod. proc. pen., non trattandosi di reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio.

E' errata anche l'ulteriore argomentazione del Tribunale, secondo la quale l'utilizzabilità delle intercettazioni precedenti all'iscrizione dei reati ascritti al Russo è consentita dalla normativa vigente poiché per i reati iscritti dopo il 31 agosto 2020 l'art. 270, commi 1 e 1- bis, cod. proc. pen. consente di utilizzare i risultati captativi anche in procedimenti diversi quando abbiano ad oggetto i reati di cui all'art. 266 cod. proc. pen. e, per le captazioni mediante captatore informatico, i reati di cui all'art. 266, comma 2 bis, cod. proc. pen.

La tesi è errata perché contrasta con il dato normativo, che correla l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 270 cod. proc. pen. e l'utilizzabilità dei risultati captativi disposti in altro procedimento non all'emissione del provvedimento autorizzativo, ma alla data di iscrizione del procedimento, sicché per le autorizzazioni successive al 31 agosto 2020, ma relative a procedimenti iscritti in data precedente, deve applicarsi la disciplina previgente.

Le intercettazioni eseguite mediante captatore informatico sull'utenza dell'Orsi sono state effettuate nel proc. n. 11733/2019, antecedente all'entrata in vigore della nuova norma e sono soggette alla precedente disciplina, sicché potevano essere utilizzate solo in presenza di connessione qualificata ex art. 12 cod. pen. e fatti salvi i limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. pen.: presupposti non esaminati né argomentati nell'ordinanza.

Esclusa l'utilizzabilità delle intercettazioni, viene meno la gravità indiziaria, essenzialmente basata su di esse. 2.2 Violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

La motivazione resa per affermare la sussistenza del pericolo di reiterazione e l'idoneità esclusiva della misura degli arresti donniciliari è generica e illogica, non avendo il Tribunale considerato che il pericolo di reiterazione è ancorato al luogo di esercizio dell'attività professionale del ricorrente sicché il divieto di dimora in Capua sarebbe stata misura adeguata anche in considerazione della sospensione obbligatoria dal servizio.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e l'ordinanza va annullata con rinvio per le ragioni di seguito illustrate.

Premessa la centralità delle intercettazioni ai fini della valutazione della gravità indiziaria nella vicenda in esame perché forniscono piena prova dell'accordo corruttivo e della percentuale promessa dall'Orsi al Russo e al Filomena (5% ciascuno sull'importo dell'appalto) con proiezione futura e modulazione diversa per appalti di importo più consistente di quello aggiudicato alla ditta segnalata dall'Orsi (pag. 26 ordinanza), è rilevabile il denunciato vizio di motivazione in relazione all'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali, eseguite mediante captatore informatico inoculato nel cellulare dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di altro procedimento n. 11733/2019, stante la risposta inappagante resa dal Tribunale con motivazione assertiva, contraddittoria nonché errata.

Il tema principale posto dalla difesa del ricorrente riguarda la violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. alla luce dell'evoluzione delle indagini descritta nell'ordinanza cautelare e nel decreto autorizzativo delle intercettazioni mediante captatore informatico, dimostrativa, secondo la prospettazione difensiva, dell'assenza di collegamento tra le vicende che avevano dato input alle indagini e l'interesse personale dell'Orsi e del figlio alle gare del CIRA emerso nel corso delle intercettazioni, da ritenersi "a strascico" e, pertanto, non coperte dall'originaria autorizzazione del 10/12/2020, secondo la rigorosa interpretazione offerta dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395.

E' noto che in detta sentenza si è affermato che il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta.

All'eccezione il Tribunale ha risposto, ritenendo sussistente la connessione tra i reati oggetto dell'originaria autorizzazione (riciclaggio aggravato dalla finalità di agevolare il clan dei casalesi) e la corruzione di appartenenti all'ufficio tecnico del Comune di Capua, incaricati di gestire le gare di appalto bandite dal CIRA, atteso che l'Orsi - già condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per reati contro la pubblica amministrazione, aggravati dall'art. 416-bis.1 4 A cod. pen. - era risultato interessato, insieme ad altri soggetti contigui o affiliati al clan alla realizzazione di un centro di revisione auto con hotel su un terreno demaniale, già confiscato al clan dei casalesi, coinvolgendo un esponente politico e funzionari in servizio presso l'ufficio tecnico comunale di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha ravvisato la connessione tra le vicende, in quanto riconducibili al tentativo di infiltrazione imprenditoriale del clan negli appalti pubblici, attestato dal contatto tra il Grassia, l'Orsi e altro dipendente del CIRA con funzioni di geometra dell'ufficio tecnico: circostanza questa che escluderebbe l'autonomia dell'iniziativa dell'Orsi e dimostrerebbe la riconducibilità delle attività imprenditoriali e degli accordi corruttivi ad unico progetto criminale di riespansione e riorganizzazione del clan (questa, peraltro, era l'indicazione proveniente da un collaboratore di giustizia, che aveva dato avvio alle indagini, e di ciò offre riscontro la circostanza che il procedimento originario risulta iscritto per i reati di cui agli artt. 416-bis, 416-ter cod. pen. ed altro, come risulta dai decreti allegati al ricorso).

Tuttavia, la successiva esclusione dell'aggravante mafiosa nella forma dell'agevolazione per la corruzione di cui al capo 5) - unico reato oggetto del titolo cautelare- mette in crisi la valutazione poiché lo stesso Tribunale esclude l'effettiva riconducibilità delle iniziative imprenditoriali dell'Orsi e del tentativo di aggiudicarsi le gare di appalto del CIRA ad un più ampio contesto di stampo camorristico (v. pag. 27-28 ordinanza).

In tal modo, il Tribunale non si avvede della contraddizione in cui cade, eliminando il presupposto al quale in precedenza aveva ancorato l'identità del procedimento, che legittimava l'esportabilità dei risultati intercettattivi nel procedimento in oggetto n. 11973/2021, stralciato dal precedente, e ciò in quanto la connessione opera come elemento sostanziale e vincolo unificante tra i reati, sicché proprio la riconducibilità ad una delle ipotesi previste dall'art. 12 cod. proc. pen. consente di ritenere coperti dalla originaria autorizzazione anche i reati successivamente emersi, mentre nel caso di specie è lo stesso Tribunale a riconoscere che i reati di corruzione ascritti all'Orsi in concorso con i funzionari pubblici rispondevano ad una progettualità personale dello stesso e del figlio.

Detta valutazione, in mancanza di una più puntuale motivazione sulla originaria connessione tra il reato per il quale l'autorizzazione alle operazioni di intercettazione fu emessa e quello di corruzione emerso nel corso del nnonitoraggio del cellulare dell'Orsi indebolisce l'affermazione precedente e il legame sostanziale originariamente ravvisato tra i fatti-reato a sostegno della ritenuta non diversità dei procedimenti, atteso che solo la connessione "sostanziale" tra reati, rilevante ex art. 12 cod. proc. pen., consente di ritenere che si sia in presenza di uno stesso procedimento, quale condizione che blocca l'operatività dell'art. 270 cod. proc. pen. e che prescinde dalle vicende procedimentali.

Peraltro, nel corso della discussione la difesa ha evidenziato, come aveva già fatto nella memoria depositata al Tribunale del riesame, prodotta all'udienza odierna, che lo stesso P.m. nel provvedimento di stralcio dava atto di aver stralciato dal proc. n. 11733/2019 le posizioni di [OSCURATO:PERSONA], del figlio Adolfo, di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quanto i fatti emersi nei loro confronti non apparivano strettamente connessi a quelli riguardanti le iscrizioni nel proc..11733/19.

Ebbene, il Tribunale ha ritenuto di superare le obiezioni difensive, dando atto che il P.M. aveva proceduto ad autonome iscrizioni per i reati di cui agli artt.353 e 319 c.p. aggravati ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen. con conseguente estensione a tali fattispecie delle intercettazioni già disposte e attivazione di ulteriori intercettazioni nei confronti dei soggetti coinvolti nell'attività illecita (pag. 5 ordinanza), ma l'affermazione è generica poiché non indica la data delle iscrizioni e non spiega se per la vicenda in esame vi sia stata autorizzazione, atteso che l'iscrizione del ricorrente per la corruzione in oggetto, risalente al gennaio 2021, sembrerebbe disposta solo il 3 febbraio 2022 nel presente procedimento.

Pur essendo solo suggestiva quest'ultima obiezione difensiva, atteso che l'autorizzazione deve riguardare il reato nella sua dimensione oggettiva e non in quella soggettiva, in quanto il presupposto dell'autorizzazione alle operazioni di intercettazione è l'esistenza di gravi indizi di reato e non di reità o di colpevolezza del soggetto monitorato, sicché il tema dell'utilizzabilità attiene alla diversità dei reati e non dei diversi concorrenti nel reato (Sez. 5, n. 37697 del 29/09/2021, Papa, Rv. 282027), la genericità della motivazione sul tema centrale posto dalla difesa e la mancata trasmissione a questa Corte dei decreti autorizzativi e di proroga disposti nel procedimento originario e nel presente nonché del provvedimento di stralcio- non potendo ritenersi sufficiente l'odierna produzione difensiva, che ne traspone il contenuto - non consentono di effettuare il controllo richiesto e di verificare la sussistenza dell'affermata connessione tra i reati, la data di iscrizione del procedimento in oggetto nel quale sono confluite le risultanze captative del procedimento originario e di verificare se nel presente procedimento siano state autorizzate ulteriori intercettazioni, rilevanti per la vicenda in esame, rientrando pacificamente il reato di corruzione nei limiti ammissibilità di cui all'art. 266, comma 1, e 266, comma 2-bis, cod. proc. pen. 2.

Risulta, inoltre, errata l'ulteriore argomentazione del Tribunale sulla utilizzabilità delle conversazioni captate in data precedente alle iscrizioni per i reati di cui agli artt. 353,321, 416-bis.1 cod. pen.Il Tribunale afferma che, quand'anche si dovesse ritenere insussistente il requisito dell'identità del procedimento, trova applicazione, in presenza di reati iscritti successivamente al 31 agosto 2020, la disciplina vigente dell'art. 270 cod. proc. pen., che consente l'utilizzazione dei risultati captativi anche in procedimenti diversi, quando abbiano ad oggetto i reati di cui all'art. 266 cod. proc. pen. o i reati di cui al comma 2-bis della stessa norma per le intercettazioni mediante captatore informatico.

Ma il Tribunale, al pari del G.i.p., fa riferimento ai reati iscritti dopo il 31 agosto 2020 in netto contrasto con il tenore letterale dell'art. 2, comma 8, d.

I. 30 dicembre 2019 n. 161 conv. con mod. in I. 28 febbraio 2020 n. 7, come sostituito dal d.

I. n. 28 del 30 aprile 2020 convertito in legge n. 70 del 25 giugno 2020, che ha riguardo ai procedimenti (non ai reati) iscritti dopo il 31 agosto 2020, stabilendo che solo a detti procedimenti si applica la nuova disciplina prevista dal nuovo art. 270, comma 1 bis, cod. proc. pen.

La nuova formulazione della norma consente l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni effettuate per mezzo del captatore anche per la prova dei reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, a condizione che si tratti di reati contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni o dei gravi delitti attribuiti alla competenza della procura distrettuale (ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis e comma 3-quater cod. proc. pen.) e purché i risultati delle intercettazioni siano indispensabili per l'accertamento di tali delitti.

Ne deriva che per le conversazioni intercettate precedentemente alle iscrizioni dei reati di corruzione aggravata (aggravante poi esclusa, come già detto) trova applicazione la normativa precedente e ciò dimostra ulteriormente la necessità di una maggiore precisazione e puntuale indicazione della sequenza procedimentale, della tempistica delle iscrizioni e degli aggiornamenti nonché della data di iscrizione del procedimento in oggetto e dei risultati captativi in esso confluiti e di quelli derivati da eventuali autorizzazioni disposte in detto procedimento, rilevanti per la vicenda in esame.

Risultava, pertanto, essenziale una più attenta e concreta verifica della connessione tra i reati quale legame sostanziale tra il reato per il quale l'autorizzazione all'intercettazione è stata concessa e il reato emerso in base ai risultati di tale intercettazione sì da rendere quest'ultimo reato riconducibile all'originario provvedimento autorizzativo, in linea con l'art. 15 Cost., che vieta "autorizzazioni in bianco".

Le carenze evidenziate e l'erronea indicazione di cui si è detto impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli, che, disponendo degli atti, potrà rimediare alla genericità e alla contraddittorietà rilevate nella risposta offerta, a fronte della specificità delle censure e delle argomentazioni difensive, rit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Napoli ha annullato l'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo 1), confermandola nel resto, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] si contesta, in qualità di incaricato di pubblico servizio presso l'ufficio tecnico del [OSCURATO:PERSONA] di Capua (di seguito CIRA), società a maggioranza pubblica, e di RUP della procedura di scelta del contraente, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], progettista dello stesso ufficio, di aver accettato la promessa di [OSCURATO:PERSONA] - imprenditore già condannato per partecipazione al clan dei casalesi e per reati contro la pubblica amministrazione, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis. 1 cod. pen.-, della percentuale del 5 0/0 sull'importo degli appalti aggiudicati a società dell'imprenditore o da questi indicate per compiere atti contrari ai doveri di ufficio, consistenti nel rivelare notizie sull'andamento delle gare, avvalendosi della intermediazione di [OSCURATO:PERSONA], che organizzava incontri riservati con l'imprenditore nel corso dei quali discutere delle modalità di turbativa delle gare e degli importi da corrispondere come prezzo della corruzione. La gravità indiziaria è stata desunta: a) dal contenuto delle conversazioni telefoniche e ambientali intercettate con captatore informatico inserito nel cellulare dell'Orsi, attestanti gli accordi corruttivi stipulati; b) da servizi di osservazione, che avevano monitorato gli incontri programmati tra gli indagati, procacciati dal Fago; 3) dalla documentazione acquisita relativa alla gara di interesse dell'imprenditore e aggiudicata a ditta a lui riconducibile. Sul piano delle esigenze cautelari è stato ravvisato il pericolo di reiterazione, desunto dalla non occasionalità della condotta e dallo stabile inserimento del Russo nel sistema illecito, interessato, per sua stessa ammissione, ad incrementare i guadagni, vista l'inutile attesa di un aumento stipendiale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato, formulando i motivi di seguito sintetizzati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Violazione di legge in relazione agli artt. 270, comma 1, 1-bis, 266, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 273 cod. proc. pen. nonché per omessa e illogica motivazione. Si eccepisce l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali in quanto disposte nel procedimento penale n. 11733/2019 a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri per reati di criminalità organizzata, in particolare per i reati di cui agli artt. 110-648 bis, 416-bis.1, cod. pen.. Le intercettazioni con captatore informatico sul cellulare dell'Orsi risalgono al 2020 e proseguono nell'anno successivo, ma, solo a seguito dell'attività di indagine dei CC di Aversa, il P.m. dispose lo stralcio degli atti e la riunione al fascicolo n. 11973/2021, disponendo in questo procedimento l'iscrizione del Russo per i reati di cui agli art. 353, 353- bis e 319 cod. pen. in data 3 febbraio 2022. L'eccezione è stata respinta dal Tribunale in ragione della connessione tra i reati, senza però spiegarne le ragioni ed infatti, non ha chiarito quale sia la connessione in concreto esistente tra il reato di riciclaggio, posto in essere da ex appartenenti al clan dei casalesi nella realizzazione di un centro di revisione auto su area demaniale e l'attività autonoma dell'Orsi e del figlio diretta a turbare le gare bandite dal CIRA grazie all'appoggio del Russo e del Filomena; nell'ordinanza è del tutto omessa la verifica del presupposto della connessione sostanziale né è esaminato l'altro presupposto richiesto dall'art. 266 cod. proc. pen., non trattandosi di reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio. E' errata anche l'ulteriore argomentazione del Tribunale, secondo la quale l'utilizzabilità delle intercettazioni precedenti all'iscrizione dei reati ascritti al Russo è consentita dalla normativa vigente poiché per i reati iscritti dopo il 31 agosto 2020 l'art. 270, commi 1 e 1- bis, cod. proc. pen. consente di utilizzare i risultati captativi anche in procedimenti diversi quando abbiano ad oggetto i reati di cui all'art. 266 cod. proc. pen. e, per le captazioni mediante captatore informatico, i reati di cui all'art. 266, comma 2 bis, cod. proc. pen. La tesi è errata perché contrasta con il dato normativo, che correla l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 270 cod. proc. pen. e l'utilizzabilità dei risultati captativi disposti in altro procedimento non all'emissione del provvedimento autorizzativo, ma alla data di iscrizione del procedimento, sicché per le autorizzazioni successive al 31 agosto 2020, ma relative a procedimenti iscritti in data precedente, deve applicarsi la disciplina previgente. Le intercettazioni eseguite mediante captatore informatico sull'utenza dell'Orsi sono state effettuate nel proc. n. 11733/2019, antecedente all'entrata in vigore della nuova norma e sono soggette alla precedente disciplina, sicché potevano essere utilizzate solo in presenza di connessione qualificata ex art. 12 cod. pen. e fatti salvi i limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. pen.: presupposti non esaminati né argomentati nell'ordinanza. Esclusa l'utilizzabilità delle intercettazioni, viene meno la gravità indiziaria, essenzialmente basata su di esse. 2.2 Violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. La motivazione resa per affermare la sussistenza del pericolo di reiterazione e l'idoneità esclusiva della misura degli arresti donniciliari è generica e illogica, non avendo il Tribunale considerato che il pericolo di reiterazione è ancorato al luogo di esercizio dell'attività professionale del ricorrente sicché il divieto di dimora in Capua sarebbe stata misura adeguata anche in considerazione della sospensione obbligatoria dal servizio.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e l'ordinanza va annullata con rinvio per le ragioni di seguito illustrate. Premessa la centralità delle intercettazioni ai fini della valutazione della gravità indiziaria nella vicenda in esame perché forniscono piena prova dell'accordo corruttivo e della percentuale promessa dall'Orsi al Russo e al Filomena (5% ciascuno sull'importo dell'appalto) con proiezione futura e modulazione diversa per appalti di importo più consistente di quello aggiudicato alla ditta segnalata dall'Orsi (pag. 26 ordinanza), è rilevabile il denunciato vizio di motivazione in relazione all'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali, eseguite mediante captatore informatico inoculato nel cellulare dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di altro procedimento n. 11733/2019, stante la risposta inappagante resa dal Tribunale con motivazione assertiva, contraddittoria nonché errata. Il tema principale posto dalla difesa del ricorrente riguarda la violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. alla luce dell'evoluzione delle indagini descritta nell'ordinanza cautelare e nel decreto autorizzativo delle intercettazioni mediante captatore informatico, dimostrativa, secondo la prospettazione difensiva, dell'assenza di collegamento tra le vicende che avevano dato input alle indagini e l'interesse personale dell'Orsi e del figlio alle gare del CIRA emerso nel corso delle intercettazioni, da ritenersi "a strascico" e, pertanto, non coperte dall'originaria autorizzazione del 10/12/2020, secondo la rigorosa interpretazione offerta dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395. E' noto che in detta sentenza si è affermato che il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta. All'eccezione il Tribunale ha risposto, ritenendo sussistente la connessione tra i reati oggetto dell'originaria autorizzazione (riciclaggio aggravato dalla finalità di agevolare il clan dei casalesi) e la corruzione di appartenenti all'ufficio tecnico del Comune di Capua, incaricati di gestire le gare di appalto bandite dal CIRA, atteso che l'Orsi - già condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per reati contro la pubblica amministrazione, aggravati dall'art. 416-bis.1 4 A cod. pen. - era risultato interessato, insieme ad altri soggetti contigui o affiliati al clan alla realizzazione di un centro di revisione auto con hotel su un terreno demaniale, già confiscato al clan dei casalesi, coinvolgendo un esponente politico e funzionari in servizio presso l'ufficio tecnico comunale di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha ravvisato la connessione tra le vicende, in quanto riconducibili al tentativo di infiltrazione imprenditoriale del clan negli appalti pubblici, attestato dal contatto tra il Grassia, l'Orsi e altro dipendente del CIRA con funzioni di geometra dell'ufficio tecnico: circostanza questa che escluderebbe l'autonomia dell'iniziativa dell'Orsi e dimostrerebbe la riconducibilità delle attività imprenditoriali e degli accordi corruttivi ad unico progetto criminale di riespansione e riorganizzazione del clan (questa, peraltro, era l'indicazione proveniente da un collaboratore di giustizia, che aveva dato avvio alle indagini, e di ciò offre riscontro la circostanza che il procedimento originario risulta iscritto per i reati di cui agli artt. 416-bis, 416-ter cod. pen. ed altro, come risulta dai decreti allegati al ricorso). Tuttavia, la successiva esclusione dell'aggravante mafiosa nella forma dell'agevolazione per la corruzione di cui al capo 5) - unico reato oggetto del titolo cautelare- mette in crisi la valutazione poiché lo stesso Tribunale esclude l'effettiva riconducibilità delle iniziative imprenditoriali dell'Orsi e del tentativo di aggiudicarsi le gare di appalto del CIRA ad un più ampio contesto di stampo camorristico (v. pag. 27-28 ordinanza). In tal modo, il Tribunale non si avvede della contraddizione in cui cade, eliminando il presupposto al quale in precedenza aveva ancorato l'identità del procedimento, che legittimava l'esportabilità dei risultati intercettattivi nel procedimento in oggetto n. 11973/2021, stralciato dal precedente, e ciò in quanto la connessione opera come elemento sostanziale e vincolo unificante tra i reati, sicché proprio la riconducibilità ad una delle ipotesi previste dall'art. 12 cod. proc. pen. consente di ritenere coperti dalla originaria autorizzazione anche i reati successivamente emersi, mentre nel caso di specie è lo stesso Tribunale a riconoscere che i reati di corruzione ascritti all'Orsi in concorso con i funzionari pubblici rispondevano ad una progettualità personale dello stesso e del figlio. Detta valutazione, in mancanza di una più puntuale motivazione sulla originaria connessione tra il reato per il quale l'autorizzazione alle operazioni di intercettazione fu emessa e quello di corruzione emerso nel corso del nnonitoraggio del cellulare dell'Orsi indebolisce l'affermazione precedente e il legame sostanziale originariamente ravvisato tra i fatti-reato a sostegno della ritenuta non diversità dei procedimenti, atteso che solo la connessione "sostanziale" tra reati, rilevante ex art. 12 cod. proc. pen., consente di ritenere che si sia in presenza di uno stesso procedimento, quale condizione che blocca l'operatività dell'art. 270 cod. proc. pen. e che prescinde dalle vicende procedimentali. Peraltro, nel corso della discussione la difesa ha evidenziato, come aveva già fatto nella memoria depositata al Tribunale del riesame, prodotta all'udienza odierna, che lo stesso P.m. nel provvedimento di stralcio dava atto di aver stralciato dal proc. n. 11733/2019 le posizioni di [OSCURATO:PERSONA], del figlio Adolfo, di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quanto i fatti emersi nei loro confronti non apparivano strettamente connessi a quelli riguardanti le iscrizioni nel proc..11733/19. Ebbene, il Tribunale ha ritenuto di superare le obiezioni difensive, dando atto che il P.M. aveva proceduto ad autonome iscrizioni per i reati di cui agli artt.353 e 319 c.p. aggravati ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen. con conseguente estensione a tali fattispecie delle intercettazioni già disposte e attivazione di ulteriori intercettazioni nei confronti dei soggetti coinvolti nell'attività illecita (pag. 5 ordinanza), ma l'affermazione è generica poiché non indica la data delle iscrizioni e non spiega se per la vicenda in esame vi sia stata autorizzazione, atteso che l'iscrizione del ricorrente per la corruzione in oggetto, risalente al gennaio 2021, sembrerebbe disposta solo il 3 febbraio 2022 nel presente procedimento. Pur essendo solo suggestiva quest'ultima obiezione difensiva, atteso che l'autorizzazione deve riguardare il reato nella sua dimensione oggettiva e non in quella soggettiva, in quanto il presupposto dell'autorizzazione alle operazioni di intercettazione è l'esistenza di gravi indizi di reato e non di reità o di colpevolezza del soggetto monitorato, sicché il tema dell'utilizzabilità attiene alla diversità dei reati e non dei diversi concorrenti nel reato (Sez. 5, n. 37697 del 29/09/2021, Papa, Rv. 282027), la genericità della motivazione sul tema centrale posto dalla difesa e la mancata trasmissione a questa Corte dei decreti autorizzativi e di proroga disposti nel procedimento originario e nel presente nonché del provvedimento di stralcio- non potendo ritenersi sufficiente l'odierna produzione difensiva, che ne traspone il contenuto - non consentono di effettuare il controllo richiesto e di verificare la sussistenza dell'affermata connessione tra i reati, la data di iscrizione del procedimento in oggetto nel quale sono confluite le risultanze captative del procedimento originario e di verificare se nel presente procedimento siano state autorizzate ulteriori intercettazioni, rilevanti per la vicenda in esame, rientrando pacificamente il reato di corruzione nei limiti ammissibilità di cui all'art. 266, comma 1, e 266, comma 2-bis, cod. proc. pen. 2. Risulta, inoltre, errata l'ulteriore argomentazione del Tribunale sulla utilizzabilità delle conversazioni captate in data precedente alle iscrizioni per i reati di cui agli artt. 353,321, 416-bis.1 cod. pen.Il Tribunale afferma che, quand'anche si dovesse ritenere insussistente il requisito dell'identità del procedimento, trova applicazione, in presenza di reati iscritti successivamente al 31 agosto 2020, la disciplina vigente dell'art. 270 cod. proc. pen., che consente l'utilizzazione dei risultati captativi anche in procedimenti diversi, quando abbiano ad oggetto i reati di cui all'art. 266 cod. proc. pen. o i reati di cui al comma 2-bis della stessa norma per le intercettazioni mediante captatore informatico. Ma il Tribunale, al pari del G.i.p., fa riferimento ai reati iscritti dopo il 31 agosto 2020 in netto contrasto con il tenore letterale dell'art. 2, comma 8, d. I. 30 dicembre 2019 n. 161 conv. con mod. in I. 28 febbraio 2020 n. 7, come sostituito dal d. I. n. 28 del 30 aprile 2020 convertito in legge n. 70 del 25 giugno 2020, che ha riguardo ai procedimenti (non ai reati) iscritti dopo il 31 agosto 2020, stabilendo che solo a detti procedimenti si applica la nuova disciplina prevista dal nuovo art. 270, comma 1 bis, cod. proc. pen. La nuova formulazione della norma consente l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni effettuate per mezzo del captatore anche per la prova dei reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, a condizione che si tratti di reati contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni o dei gravi delitti attribuiti alla competenza della procura distrettuale (ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis e comma 3-quater cod. proc. pen.) e purché i risultati delle intercettazioni siano indispensabili per l'accertamento di tali delitti. Ne deriva che per le conversazioni intercettate precedentemente alle iscrizioni dei reati di corruzione aggravata (aggravante poi esclusa, come già detto) trova applicazione la normativa precedente e ciò dimostra ulteriormente la necessità di una maggiore precisazione e puntuale indicazione della sequenza procedimentale, della tempistica delle iscrizioni e degli aggiornamenti nonché della data di iscrizione del procedimento in oggetto e dei risultati captativi in esso confluiti e di quelli derivati da eventuali autorizzazioni disposte in detto procedimento, rilevanti per la vicenda in esame. Risultava, pertanto, essenziale una più attenta e concreta verifica della connessione tra i reati quale legame sostanziale tra il reato per il quale l'autorizzazione all'intercettazione è stata concessa e il reato emerso in base ai risultati di tale intercettazione sì da rendere quest'ultimo reato riconducibile all'originario provvedimento autorizzativo, in linea con l'art. 15 Cost., che vieta "autorizzazioni in bianco". Le carenze evidenziate e l'erronea indicazione di cui si è detto impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli, che, disponendo degli atti, potrà rimediare alla genericità e alla contraddittorietà rilevate nella risposta offerta, a fronte della specificità delle censure e delle argomentazioni difensive, rit
Sentenza Cassazione n. 45879/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris