CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07900/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente 23 FEB 2023 SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E s Luci,/ nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il Proc. gen. chiede che la Corte di Cassazione annulli con rinvio la sentenza impugnata. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 14 aprile 2022 con la quale gli imputati sono stati condannati alla pena di euro 500 di ammenda per la contravvenzione ex art. 81, 720, commi 1 e 2, n. 1 e 2 cod. peri., in relazione all'art. 721 cod. pen. (fatti commessi in Vinci 15 Marzo 2019), deducendo il vizio di violazione di legge per la mancata applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna sul sito Internet del ministero della giustizia, prevista dagli art. 722 e 36 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Il Tribunale, pur avendo pronunciato la condanna nei confronti degli imputati per la contravvenzione ex art. 81, 720, commi 1 e 2, n. 1 e 2, cod. pen., ha omesso di applicare, così come previsto dall'art.722 cod. peri., la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 36 cod. peri. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla mancata applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna. Il riferimento dell'art. 722 cod. pen. all'art. 36 cod. peri. deve ritenersi relativo al comma 2, posto che il comma 1 di tale norma si riferisce alla condanna all'ergastolo. La pena accessoria ex artt. 722 e 36, comma 2, cod. pen. - la pubblicazione per estratto sul sito internet del Ministero della Giustizia, da eseguirsi di ufficio ed a spese dei condannati, come prevede il comma 3 dell'art. 36 cod. peri. - può essere applicata direttamente dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. peri., non occorrendo accertamenti di merito. Si determina la durata nel minimo ex lege di quindici giorni. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, pena che applica e determina nella durata di quindici gior