Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20695/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20217/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

SICILIA, sezione staccata di CATANIA,n. 279 / 20 1 5 , depositata il 27 / 01 /201 5 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo , nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe.Con detta ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio – nonché l’appello incidentale proposto dal contribuente limitatamente alla compensazione delle spese – avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Catania aveva accolto il ricorso avverso l’atto di diniego frap posto all’istanza di definizione agevolata.

2. La contribuente,società con sede in uno dei Comuni della Sicilia colpiti dagli eventi sismici del 2002, chiedeva di avvalersi della procedura di definizione agevolata prevista dall’art. 1, comma 1011, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) mediante il pagamento rateale di quanto dovuto a seguito degli omessi versamenti delle imposte per gli anni dal 2002 al 2005; versava , tuttavia, solo in parte le somme oggetto di rateizzazione.

D i conseguenz a , l’Ufficio notificava diniego di condono evidenziando che il mancato pagamento alle scadenze comportava la decadenza dalla rateizzazione.

La società proponeva ricorso avverso il provvedimento di diniego sostenendo che il tardivo e/o omesso versamento delle ratesuccessive (avendone regolarmente versate alcune, precisamente otto rate nel 2008 e altre otto nel 2009) non determinava la perdita dei benefici derivanti dalla rateizzazione, ma solo l’applicazione degli interessi e delle sanzioni.

3. La C.t.p. accoglieva il ricorso con sentenza confermata in appello.

La C.t.r., in particolare, rilevava che l’art. 1, comma 1011, cit. come modificato dall’art. 36-bis d.l. 31 dicembre 2006, aveva introdotto una nuova modalità di definizione delle pendenze tributarie consentendo un abbattimento del residuo; che l’Ufficio, pertanto, non aveva titolo per Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 iscrivere a ruolo l’intero ammontare dei tributi, in quanto l’art. 1, comma 1011, cit. non prevedeva alcuna forma di decadenza.

Aggiungeva che, nel caso di mancato completamento del pagamento rateizzato, poiché il regime di sospensione dei termini introdotto dalla normativa riguardava tutti i termini, ivi inclusi quelli di prescrizione e decadenza, rimaneva salvo il potere dell’Ufficio di iscrivere a ruolo le rate non pagate.

Considerato che:

1. Con l’unicomotivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1, comma 1011, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L’Ufficio criticala sentenza impugnata per non aver tenuto conto del fatto che la contribuente non aveva provveduto a versare, nel termine del 30 giugno 2008, fissato dall’art. 1, comma 1011, cit., quanto dovuto per perfezionare la definizione agevolata.

Censura, altresì, la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sul quantum delle imposte versate e sulla legittimità del diniego.

Aggiunge che il ruolo– in conformità alle istruzioni ricevute dalla Di rezione Regionale della Siciliache aveva invitato gli Uffici a non provvedere agli sgravi – era stato emesso al fine di precostituire il titoloper la riscossione, salvo sgravio all’esito del pagamento; che, infatti, al fine di coordinare la normativa in esame con l’art. 1, comma 5-bis, legge n. 156 del 2006 in materia di decadenza dal potere impositivo, doveva ritenersi che l’Ufficio fosse legittimato ad iscrivere a ruolo il tributo e a notificare le relative cartelle,mentre il contribuente, ove avesse presentato istanza ex art. 1, comma 1011, cit. aveva titolo per usufruire della sospensione delle procedure di riscossione; che, scaduto il termine della rateizzazione, l’Ufficio , verificata la regolarità e tempestività dei pagamenti, doveva procedere allo sgravio del 50 per cento dell’imposta e delle sanzioni ed interessi.

Conclude, per l’effetto, affermando che Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 l’istanza di definizione non rendeva illegittima la formulazione dell’atto impositivo e dell’iscrizione a ruolo ma solo l’esecuzione in pendenza dei termini di rateizzazione.Pertanto, censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sul quantum delle imposte versate, sulla legittimità del diniego e delle conseguenti sanzioni.

2. Il motivo è fondato.

2.1. L'art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006, prevede che«Ai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 304 del 31 dicembre 2005, è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione.

Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali».

2.2. La disposizione non prevede espressamente la decadenza del beneficio in conseguenza di un versamento parziale.Tale conseguenza, tuttavia, come già ritenuto in alcuni precedenti della Corte, discende dai principi generali vigenti in materia di corretto adempimento degli oneri fiscali ed accesso alle normative di agevolazione (Cass.19/11/2020, n. 26309).

La Corte ha aggiunto che la decadenza non appare iniqua nei confronti della società controricorrente in quanto è Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 espressamente riconosciuta al contribuente la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso (Cass. 08/08/2012, n. 14298).

Non risulta , tuttavia,che, nella fattispecie in esame, quest’ultimo sia stato attivato dalla contribuente.

La società, sul punto, non ha neanche allegato di essere incorsa in un errore scusabile.

2.3. La C.t.r., nell’escludere la decadenza e la conseguente illegittimità del diniego, non si è attenuta a questi principi.

In ragione della legittimità del diniego resta assorbita ogni questione relativa agli importi iscritti a ruolo.

2.4. In conclusone,il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. con il rigetto del ricorso della contribuente avverso il diniego di condono.

3. Le spese delle fasi del giudizio di merito, avuto riguardo all'andamento del giudizio, possono essere integralmente compensate; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l'originario ricorso della contribuente.

Compensa integralmente tra le parti le spese delle fasi del giudizio di merito.

Condanna la società intimata al pag amento in favore della ricorrente delle spese del giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20217/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, sezione staccata di CATANIA,n. 279 / 20 1 5 , depositata il 27 / 01 /201 5 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo , nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe.Con detta ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio – nonché l’appello incidentale proposto dal contribuente limitatamente alla compensazione delle spese – avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Catania aveva accolto il ricorso avverso l’atto di diniego frap posto all’istanza di definizione agevolata. 2. La contribuente,società con sede in uno dei Comuni della Sicilia colpiti dagli eventi sismici del 2002, chiedeva di avvalersi della procedura di definizione agevolata prevista dall’art. 1, comma 1011, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) mediante il pagamento rateale di quanto dovuto a seguito degli omessi versamenti delle imposte per gli anni dal 2002 al 2005; versava , tuttavia, solo in parte le somme oggetto di rateizzazione. D i conseguenz a , l’Ufficio notificava diniego di condono evidenziando che il mancato pagamento alle scadenze comportava la decadenza dalla rateizzazione. La società proponeva ricorso avverso il provvedimento di diniego sostenendo che il tardivo e/o omesso versamento delle ratesuccessive (avendone regolarmente versate alcune, precisamente otto rate nel 2008 e altre otto nel 2009) non determinava la perdita dei benefici derivanti dalla rateizzazione, ma solo l’applicazione degli interessi e delle sanzioni. 3. La C.t.p. accoglieva il ricorso con sentenza confermata in appello. La C.t.r., in particolare, rilevava che l’art. 1, comma 1011, cit. come modificato dall’art. 36-bis d.l. 31 dicembre 2006, aveva introdotto una nuova modalità di definizione delle pendenze tributarie consentendo un abbattimento del residuo; che l’Ufficio, pertanto, non aveva titolo per Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 iscrivere a ruolo l’intero ammontare dei tributi, in quanto l’art. 1, comma 1011, cit. non prevedeva alcuna forma di decadenza. Aggiungeva che, nel caso di mancato completamento del pagamento rateizzato, poiché il regime di sospensione dei termini introdotto dalla normativa riguardava tutti i termini, ivi inclusi quelli di prescrizione e decadenza, rimaneva salvo il potere dell’Ufficio di iscrivere a ruolo le rate non pagate. Considerato che: 1. Con l’unicomotivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1, comma 1011, legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’Ufficio criticala sentenza impugnata per non aver tenuto conto del fatto che la contribuente non aveva provveduto a versare, nel termine del 30 giugno 2008, fissato dall’art. 1, comma 1011, cit., quanto dovuto per perfezionare la definizione agevolata. Censura, altresì, la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sul quantum delle imposte versate e sulla legittimità del diniego. Aggiunge che il ruolo– in conformità alle istruzioni ricevute dalla Di rezione Regionale della Siciliache aveva invitato gli Uffici a non provvedere agli sgravi – era stato emesso al fine di precostituire il titoloper la riscossione, salvo sgravio all’esito del pagamento; che, infatti, al fine di coordinare la normativa in esame con l’art. 1, comma 5-bis, legge n. 156 del 2006 in materia di decadenza dal potere impositivo, doveva ritenersi che l’Ufficio fosse legittimato ad iscrivere a ruolo il tributo e a notificare le relative cartelle,mentre il contribuente, ove avesse presentato istanza ex art. 1, comma 1011, cit. aveva titolo per usufruire della sospensione delle procedure di riscossione; che, scaduto il termine della rateizzazione, l’Ufficio , verificata la regolarità e tempestività dei pagamenti, doveva procedere allo sgravio del 50 per cento dell’imposta e delle sanzioni ed interessi. Conclude, per l’effetto, affermando che Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 l’istanza di definizione non rendeva illegittima la formulazione dell’atto impositivo e dell’iscrizione a ruolo ma solo l’esecuzione in pendenza dei termini di rateizzazione.Pertanto, censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sul quantum delle imposte versate, sulla legittimità del diniego e delle conseguenti sanzioni. 2. Il motivo è fondato. 2.1. L'art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006, prevede che«Ai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 304 del 31 dicembre 2005, è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali». 2.2. La disposizione non prevede espressamente la decadenza del beneficio in conseguenza di un versamento parziale.Tale conseguenza, tuttavia, come già ritenuto in alcuni precedenti della Corte, discende dai principi generali vigenti in materia di corretto adempimento degli oneri fiscali ed accesso alle normative di agevolazione (Cass.19/11/2020, n. 26309). La Corte ha aggiunto che la decadenza non appare iniqua nei confronti della società controricorrente in quanto è Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 espressamente riconosciuta al contribuente la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso (Cass. 08/08/2012, n. 14298). Non risulta , tuttavia,che, nella fattispecie in esame, quest’ultimo sia stato attivato dalla contribuente. La società, sul punto, non ha neanche allegato di essere incorsa in un errore scusabile. 2.3. La C.t.r., nell’escludere la decadenza e la conseguente illegittimità del diniego, non si è attenuta a questi principi. In ragione della legittimità del diniego resta assorbita ogni questione relativa agli importi iscritti a ruolo. 2.4. In conclusone,il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. con il rigetto del ricorso della contribuente avverso il diniego di condono. 3. Le spese delle fasi del giudizio di merito, avuto riguardo all'andamento del giudizio, possono essere integralmente compensate; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l'originario ricorso della contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese delle fasi del giudizio di merito. Condanna la società intimata al pag amento in favore della ricorrente delle spese del giud
Sentenza Cassazione n. 20695/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris