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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 maggio 2024

Cassazione n. 42850/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 maggio 2024, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 648 cod. pen., per avere acquistato o comunque ricevuto un telefono cellulare oggetto di furto. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando l'omessa derubricazione del reato nella contravvenzione di cui all'art.712 cod. pen.: in particolare, ai tre elementi valorizzati dal primo giudice (valore del telefono, prezzo di acquisto, mancata indicazione dell'identità del venditore), la Corte di appello ne aveva aggiunti altri, senza considerare una parte delle dichiarazioni dell'imputato, che aveva effettuato una verifica sul sito della Apple della liceità della utilizzabilità del telefono, e che il telefono era stato pagato in contanti, e per questo l'operazione non era tracciabile; inoltre, il valore di vendita che avrebbe dovuto insospettire l'imputato era stato giudicato basso in base a valutazioni errate, il telefono era stato acquistato da un privato del quale erano stati chiesti i dati quattro mesi dopo l'acquisto e il profitto era consistito nell'utilizzo del telefono per una chiamata durata 21 secondi. 1.2 Il difensore eccepisce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., visto che la Corte di appello aveva operato una valutazione peggiorativa della posizione dell'imputato, passando dal dolo eventuale riconosciuto dal primo giudice a quello intenzionale, con un giudizio disancorato da qualsiasi emergenza probatoria; quanto al danno, il difensore evidenzia che il telefono era stato restituito dopo soli quattro mesi alla parte lesa, che aveva comunque beneficiato di una polizza assicurativa. 1.3 II difensore lamenta che la richiesta di conversione della pena ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen. era stata rigettata con una motivazione contraddittoria ed illogica rispetto ai fatti ed alla motivazione del giudice di primo grado, non valutando in alcun modo la documentazione in atti relativa allo stato patrimoniale dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato quanto al secondo motivo proposto.

1.1. Relativamente al primo motivo di ricorso si deve rilevare che le censure proposte attengono al merito e sono pertanto inammissibili: infatti, gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.

Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di 2 n legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099); ciò premesso, la Corte di appello ha evidenziato nelle pagine da 4 a 7 sia gli elementi di prova a carico dell'imputato che l'impossibilità di riconoscere la fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha sottolineato le modalità esecutive del fatto, "che denotano, ad onta della formale incensuratezza, notevole capacità delinquenziale dell'imputato, il quale, evidentemente in contatto con circuiti criminali in grado di intercettare e procurare apparecchi elettronici di illecita provenienza in funzione della successiva messa in circolazione previa rigenerazione, ha acquisito la disponibilità del telefono cellulare sottratto..."; trattasi di motivazione illogica, non essendovi alcun elemento da cui desumere un contatto con ambienti criminali se non l'acquisto di un telefono cellulare oggetto di furto, comportamento singolo che non può quindi denotare una abitualità dello stesso; la Corte di appello avrebbe dovuto spiegare da quali altri elementi si potesse ricavare la suddetta abitualità (la stessa Corte parla di "procurare apparecchi elettronici", utilizzando quindi il plurale quando qui si sta parlando di un solo apparecchio), senza ricorrere a presunzioni che, allo stato, appaiono disancorate dai fatti contestati, posto che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto il giudizio sulla tenuità non può fondarsi sulla valutazione di elementi che non hanno costituito oggetto di un accertamento giudiziale. 1.3 In accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto; il terzo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'art.131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 maggio 2024, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 648 cod. pen., per avere acquistato o comunque ricevuto un telefono cellulare oggetto di furto. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando l'omessa derubricazione del reato nella contravvenzione di cui all'art.712 cod. pen.: in particolare, ai tre elementi valorizzati dal primo giudice (valore del telefono, prezzo di acquisto, mancata indicazione dell'identità del venditore), la Corte di appello ne aveva aggiunti altri, senza considerare una parte delle dichiarazioni dell'imputato, che aveva effettuato una verifica sul sito della Apple della liceità della utilizzabilità del telefono, e che il telefono era stato pagato in contanti, e per questo l'operazione non era tracciabile; inoltre, il valore di vendita che avrebbe dovuto insospettire l'imputato era stato giudicato basso in base a valutazioni errate, il telefono era stato acquistato da un privato del quale erano stati chiesti i dati quattro mesi dopo l'acquisto e il profitto era consistito nell'utilizzo del telefono per una chiamata durata 21 secondi. 1.2 Il difensore eccepisce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., visto che la Corte di appello aveva operato una valutazione peggiorativa della posizione dell'imputato, passando dal dolo eventuale riconosciuto dal primo giudice a quello intenzionale, con un giudizio disancorato da qualsiasi emergenza probatoria; quanto al danno, il difensore evidenzia che il telefono era stato restituito dopo soli quattro mesi alla parte lesa, che aveva comunque beneficiato di una polizza assicurativa. 1.3 II difensore lamenta che la richiesta di conversione della pena ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen. era stata rigettata con una motivazione contraddittoria ed illogica rispetto ai fatti ed alla motivazione del giudice di primo grado, non valutando in alcun modo la documentazione in atti relativa allo stato patrimoniale dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato quanto al secondo motivo proposto. 1.1. Relativamente al primo motivo di ricorso si deve rilevare che le censure proposte attengono al merito e sono pertanto inammissibili: infatti, gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di 2 n legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099); ciò premesso, la Corte di appello ha evidenziato nelle pagine da 4 a 7 sia gli elementi di prova a carico dell'imputato che l'impossibilità di riconoscere la fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha sottolineato le modalità esecutive del fatto, "che denotano, ad onta della formale incensuratezza, notevole capacità delinquenziale dell'imputato, il quale, evidentemente in contatto con circuiti criminali in grado di intercettare e procurare apparecchi elettronici di illecita provenienza in funzione della successiva messa in circolazione previa rigenerazione, ha acquisito la disponibilità del telefono cellulare sottratto..."; trattasi di motivazione illogica, non essendovi alcun elemento da cui desumere un contatto con ambienti criminali se non l'acquisto di un telefono cellulare oggetto di furto, comportamento singolo che non può quindi denotare una abitualità dello stesso; la Corte di appello avrebbe dovuto spiegare da quali altri elementi si potesse ricavare la suddetta abitualità (la stessa Corte parla di "procurare apparecchi elettronici", utilizzando quindi il plurale quando qui si sta parlando di un solo apparecchio), senza ricorrere a presunzioni che, allo stato, appaiono disancorate dai fatti contestati, posto che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto il giudizio sulla tenuità non può fondarsi sulla valutazione di elementi che non hanno costituito oggetto di un accertamento giudiziale. 1.3 In accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto; il terzo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'art.131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Di
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