CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 dicembre 2025
Cassazione n. 30401/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bunale di LecceUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MicheleCiambellini che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimentodel ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, emessa in data 15/12/2025, il Tribunale di Lecce,ha rigettato il riesame proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza,emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diTrani con cui al ricorrente era applicata la misura della custodia cautelare incarcere in ordine ai reati contestatigli ai capi:11): artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 2 e 4 Legge n. 895/67, 416- bis.1 c.p., commessoin Trepuzzi, il 30 aprile 2021,14) : delitto di cui agli artt. 74 commi 1, 2, 3, 4 D.P.R. 309/90, 416-bis-1 cod.pen.., accertato in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Trepuzzi, dal marzo 2021 conpermanenza;16): delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73 commi 1, 6 D.P.R. 309/90accertato in [OSCURATO:PERSONA], il 6 maggio 202138) delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73 c. 1 D.P.R. 309/90, accertatoin Trepuzzi, in epoca antecedente ma prossima al 29 giugno 2021;40) delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73 commi 1, 6 D.P.R. 309/90,accertato in Trepuzzi, in data antecedente e prossima al 12 aprile 2021;41) delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73 commi 1, 6 D.P.R. 309/90accertato in Trepuzzi, in epoca antecedente e prossima al 20 giugno 2021;53) delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73 c. 1 D.P.R. 309/90 in Racaleil 03 ottobre 2021.2. Contro l’ordinanza indicata ha presentato ricorso l’imputato, per tramite delproprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito illustratinei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione, di cui deduce illogicità eapparenza in quanto l’ordinanza, con riguardo al capo 14), non avrebbe tenuto inconto quanto esposto in sede di riesame in ordine al fatto che: a) il ricorrenterisultava attinto da quattro ordinanze custodiali nell'ambito di tre distintiprocedimenti penali aventi ad oggetto le medesime contestazioni, all'interno delmedesimo arco temporale e nei medesimi territori; b) le ordinanze avevano adoggetto il reato associativo in cui, di volta in volta, in modo incoerente econtraddittorio, il ricorrente veniva prospettato con ruolo di mero partecipe o diorganizzatore. Aggiuntivamente prospetta che: a) difettava ogni indice di stabilefrequentazione con gli asseriti sodali, come evincibile dai controlli; b) il materialedi indagine sul prevenuto si risolveva in limitate e criptiche intercettazioni.2.2. Con il secondo motivo si duole di violazione dell'art. 275 cod. proc. pen.conriguardo ai principi di adeguatezza e proporzionalità in materia di adozione dellacustodia cautelare. Deduce, in particolare, che a fronte della sussistenza di dueautonomi gruppi dediti al narcotraffico che avrebbero operato col consenso (ed infavore) della ben più nota associazione mafiosa storicamente ramificata sulterritorio leccese, denominata [OSCURATO:PERSONA], la posizione del ricorrenteavrebbe dovuto essere differenziata rispetto a quella - ben più compromessa -degli altri soggetti incolpati della commissione sia del delitto ex art. 74 DPR 309/90sia del delitto ex art. 416-bis cod. pen.3. Su richiesta della difesa si è proceduto a discussione orale in camera di consiglioai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. L’inammissibilità dell’impugnazione discende, in primo luogo, dalla carenza diinteresse.2.1. Secondo quanto evidenziato nel dettaglio dall’esposizione sopra svolta, ilricorso, impugna la motivazione limitatamente al capo 14). Nulla è dedotto conriguardo ai restanti capi relativi a delitti in materia di armi (capo 11) e di trafficodi stupefacenti (capi 16, 38, 40, 41).2.2. Rileva allora il non contrastato orientamento secondo cui «(i)n tema diimpugnazioni cautelari, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso percassazione dell'indagato che lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezzain relazione a una soltanto delle imputazioni, nel caso in cui l'eventualeaccoglimento del ricorso non comporterebbe alcun vantaggio per il ricorrente, alquale la misura risulti applicata anche per altri titoli di reato» (Sez. 2, n. 33623del 09/06/2023, Rv. 285265 – 01).2.3. In particolare, nella situazione data, il ricorrente non ha specificato alcunconcreto interesse che gli potesse derivare dall’impugnazione che non attingeva laindicata serie residua di autonomi titoli della misura cautelare in oggetto.3. E’, comunque, dirimente rilevare che i singoli motivi articolati sonoinammissibili, per le ragioni di seguito specificamente illustrate.4. Il primo motivo che prospetta in modo cumulativo sovrapponibilità oconnessione della contestazione qui in rilievo rispetto a quella di precedentiordinanze nonché carente dimostrazione della gravità indiziaria, risultaassolutamente generico.4.1. La generica deduzione della coesistenza di più titoli cautelari è stata giàvalutata, sotto gli eventuali profili di rilevanza ai sensi dell’art. 297 cod. proc. pen.e del ne bis in idem, dall’ordinanza impugnata che ha dovuto registrare le carenzedi allegazione al riguardo apprezzabili. In particolare, ha osservato come «nel casoin scrutinio la difesa non abbia proceduto ad alcuna allegazione idonea a consentirela delibazione giudiziale in ordine alla sussistenza delle condizioni di operatività delmeccanismo della cd. 'contestazione a catena' ovvero di un eventuale 'bis in idem'cautelare».4.1.2. Come pure osservato dall’ordinanza impugnata, secondo orientamentoconsolidato, in tema di contestazione a catena, è onere della parte, che invoca laretrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, provare ladesumibilità dagli atti del primo procedimento del fatto di reato oggettodell'ordinanza successiva (Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015, Rv. 262577 – 01; Sez.3, n. 18671 del 15/01/2015, Rv. 263511 – 01).4.1.3. Analogamente, vale a fortiori in ambito cautelare il generale orientamentosecondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di improcedibilità derivante dallapendenza di altro giudizio per il medesimo fatto, pur dovendo il giudice rilevarlad'ufficio nell'ambito della propria competenza funzionale, la parte che eccepiscetale preclusione deve assolvere all'onere della allegazione, onde porre il giudice incondizione di verificare, anche attraverso l'acquisizione d'ufficio della pronuncia sucui si fonda l'eccezione, la sussistenza di tutte le condizioni atte a legittimarnel'accoglimento (Sez. 4, n. 28705 del 18/03/2021, Troiani, Rv. 281738 – 01; Sez.2, n. 31542 del 30/05/2017, Di, Rv. 270552 – 01).4.1.4. In relazione ad entrambi i profili, assume rilievo dirimente la constatazioneofferta dall’ordinanza impugnata, secondo cui « nel caso in esame la difesa non haassolto il predetto onere, non producendo alcun atto a sostegno della formulatacensura». La carenza, così rilevata in sede di riesame, risulta ripetuta nellapresente sede di legittimità.Il motivo, quindi, che risulta privo delle necessarie allegazioni, si mostra, in partequa, intrinsecamente generico e, comunque, manifestamente infondato.4.2. Del tutto generica risulta l’altra componente della doglianza posto chel’ordinanza, che richiama quella genetica, in assenza di specifici motivi di riesame,contiene una motivazione adeguata sulla gravità indiziaria.4.2.1. Giova solo premettere che la misura cautelare in rilievo risulta adottata inrelazione a quadro indiziario che, secondo l’ordinanza impugnata, indicava cheIvan [OSCURATO:PERSONA] aveva costituito un sodalizio saldamente strutturato ed organizzatodedito al narcotraffico operante nella provincia leccese, segnatamente nelterritorio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il gruppo era costituito da partecipi, cuiveniva assegnato un ruolo specifico, principalmente la custodia e lo spaccio aldettaglio, mentre lo stesso [OSCURATO:PERSONA] assumeva l'incarico di provvedere alleforniture di droga occupandosi di reperire i canali di approvvigionamento edintrattenendo i rapporti con i fornitori (direttamente ovvero tramite il coindagatoClemente Manni) e tra essi principalmente i 'trepuzzini' [OSCURATO:PERSONA] dettoricostruzione in rilievo, poi, il sodalizio immetteva lo stupefacente, sostanza deltipo cocaina, sul mercato, nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramiteuna serie di associati. Il gruppo organizzato, per altro verso, garantiva l'assistenzaeconomica al capo clan [OSCURATO:PERSONA], detenuto, al quale veniva riconosciuto ilpagamento del c.d. "punto", cioè una percentuale sugli introiti dello spaccio. Ilgruppo si avvaleva, poi, di basi logistiche, quali la sala biliardo gestita da ClementeManni, sempre in [OSCURATO:PERSONA], utilizzata per gli incontri organizzativi tra sodali e perl'attività di spaccio al dettaglio, attività ivi gestita dallo stesso Manni, coadiuvatodalla compagna. Per la custodia, pesatura e confezionamento dello stupefacentevenivano utilizzate le abitazioni di alcuni affiliati. Tale in sintesi l'assettoassociativo, in esso risulta stabilmente inserito [OSCURATO:PERSONA], il qualeunitamente al suo fidato collaboratore [OSCURATO:PERSONA], è stabile fornitore di cocainadel sodalizio suddetto.4.2.2. A fronte dell’apparato motivazionale di cui si sono richiamate le lineeessenziali sul tema dedotto con riguardo al capo 14), il ricorso si è limitato adedurre che: a) difettava ogni indice di stabile frequentazione con gli asseritisodali, come evincibile dai controlli; b) il materiale di indagine sul prevenuto sirisolveva in limitate e criptiche intercettazioni. All’evidenza si tratta di censureconnotate da genericità assoluta già sul piano intrinseco, comunque risultandomanifesto che la deduzione non si confronta con l’articolata ricostruzione operatanel provvedimento impugnato. Le stesse, anzi, reiterano le ragioni che, dedotte insede di riesame, hanno trovato compiuta risposta nel provvedimento impugnatoche ha dettagliatamente specificato come l'indagine avesse «permesso di censirela stabilità dei rapporti di fornitura di cocaina effettuati da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] eCOVIELLO [OSCURATO:PERSONA] in favore del sodalizio capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] » (ordinanzaimpugnata, pp. 7 e ss.). In tal senso, il provvedimento evidenzia: a) leintercettazioni che registrano i contatti tra il ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA] ed il Manni inordine alle forniture ed ai connessi conteggi dei rapporti di dare avere con la coscaacquirente; b) le captazioni che definiscono il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale custodedelle armi e della droga per conto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; c) leconversazioni che attestano l'ausilio e l'assistenza legale prestati da SalvatorePerrone, unitamente al [OSCURATO:PERSONA] in favore del menzionato sodale [OSCURATO:PERSONA] questi era stato tratto in arresto in data 3.08.2021 per la detenzione diun ordigno esplosivo.Si tratta di alcuni degli argomenti puntuali che, esposti nel provvedimentoimpugnato, il ricorso non prende pressoché in considerazione, limitandosi appuntoa reiterare generiche censure, con conseguente inammissibilità.5. Il secondo motivo è pure inammissibile in quanto generico e manifestamenteinfondato.5.1. Sul tema, l’ordinanza ha preso le mosse dal corretto rilievo che, con riguardoin particolare al reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90, oltretuttoaggravato dall’agevolazione mafiosa, era destinato a trovare applicazione il regimederivante dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui operano: a) unapresunzione vincibile di sussistenza delle esigenze cautelari; b) una presunzionevincibile di adeguatezza della custodia carceraria.5.2. Pure nel quadro normativo così strutturato ed in difetto di concrete allegazionicontrarie, l’ordinanza impugnata ha dato conto, in primo luogo, della ricorrenza edell’attualità delle esigenze cautelari, con riguardo al pericolo di reiterazione.5.2.1. Al riguardo ha richiamato il carattere concretamente continuativodell’attività di fornitura della cocaina al sodalizio acquirente, svolta conspregiudicatezza a sua volta indicativa di «una notevole intensità del dolo didelinquere». In particolare, anche superando le generiche allegazioni difensive harimarcato che la partecipazione del ricorrente era accertata sino al 16 luglio 2021e, comunque, non poteva ritenersi esaurita al momento della conclusione delperiodo di monitoraggio che lo riguardava, quando i controlli effettuati dalla PoliziaGiudiziaria avevano certificato i perduranti ed attuali rapporti del prevenuto conaltri componenti del suo medesimo sodalizio, almeno sino al 2 ottobre 2023 in cuilo stesso era controllato insieme al [OSCURATO:PERSONA].5.2.2. Si tratta di valutazione coerente alle coordinate ermeneutiche applicabili inmateria nonché priva di illogicità.Ai presenti fini, con riguardo all’operativa della presunzione relativa, è sufficienteosservare che, secondo orientamento prevalente, la presunzione di sussistenzadelle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può esseresuperata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimentodell'attività associativa, mentre il ed. "tempo silente" (ossia il decorso di unapprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) nonpuò, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dalsodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno deipossibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o iltrasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modoobiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari(ex ceteris, Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 - 01; Sez. 5,n. 36389 del 15/07/2019, Rv. 276905-91; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016,Gerbino, Rv. 268726 - 01)» (Sez. 5, Sentenza n. 16434 del 21/02/2024, Rv.286267 – 01). Anche a volere considerare prospettive di maggior apertura inmateria, è sufficiente qui osservare che, nel caso in esame, il tempo silenteintercorso dagli ultimi fatti sintomatici si mostra, oltre che incerto, del tuttoinsufficiente. Le deduzioni difensive sul tema sono assolutamente generiche.5.3. Analoga conclusione vale per quanto attiene alla scelta della misura.5.3.1. Come correttamente considerato dall’ordinanza impugnata, anche sul puntodell’adeguatezza della misura carceraria vale la ulteriore presunzione relativaposta dall’art.275 comma 3 cod. proc. pen. Conclusione, del resto, corroborata dalrilievo concreto del persistente inserimento nell’articolata rete di rapportiall’interno della quale il ricorrente aveva svolto la propria attività illecita,confermando così la possibilità della disponibilità di reiterare i reati ove nonsottoposto al controllo carcerario.5.3.2. La difesa, a fronte di siffatta motivazione, si è limitata ad addurregenericamente una disparità di trattamento sulla base del fatto che la posizionedel ricorrente non poteva ricevere lo stesso estremo trattamento cautelare che erastato applicato ad altri soggetti che, diversamente da [OSCURATO:PERSONA], facevanoparte del sodalizio mafioso. Si tratta di argomento inconferente, posto che innessun modo scalfisce il fondamento logico giuridico della misura ravvisabile in:a) operatività della presunzione normativa di adeguatezza della misura carcerariain assenza di elementi contrari; b) non ricorrenza di indici di inadeguatezza osproporzione in eccesso con riguardo alla posizione concreta del ricorrente, tantopiù a fronte della operatività della indicata presunzione.La prospettazione difensiva, che non si confronta con il fondamento delladeterminazione così assunta, è insieme aspecifico e manifestamente infondato.6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della cassa delle ammende.La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente